Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012, n. 89
Testo del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Proroga di termini in materia sanitaria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al ((31 dicembre 2012)).
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque ((inderogabilmente)) non otre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita', nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.
((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie».))




Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 10. (Proroga di termini in materia sanitaria)
(Omissis).
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo
1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n.
120, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2011, recante ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero della salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il
programma finalizzato alla realizzazione di strutture
sanitarie per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-duodecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
254, il termine, gia' stabilito dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
fissato al 31 dicembre 2012.».
Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro) e' il seguente:
«Art. 2. (Delega al Governo per la riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute)
(Omissis).
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si procede al riordino degli organi
collegiali e degli altri organismi istituiti con Legge o
con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche
mediante la loro eventuale unificazione, a quelle
strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni
riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi.».
Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 ( Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche.
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30
settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica
privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della
concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento
al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma
ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate secondo i principi della
riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione;
d).
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni
sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si
applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre
l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la
responsabilita' civile e le relative condizioni
assicurative degli esercenti le professioni sanitarie».
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da
a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in
ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo
unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il
principio di liberta' di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' economiche previste dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attivita' economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione
o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro
competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso
di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni
disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314».
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da:
«cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite
dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione
dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da:
«estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui
al comma precedente»".



 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato 1
ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO
DELLA SALUTE

1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni;
2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
11. Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge n. 38 del 2010;
13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
17. Consiglio superiore di sanita', di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto del Ministro della salute in data 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;
28. Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
29. Commissione esercenti professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233;
30. Commissione medica d'appello, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;
31. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unita' centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.
 
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