Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 7 agosto 2012, n. 133 |
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. 3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.".
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| Art. 2 Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorita' delegata
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3.
Autorita' delegata
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorita' delegata». 1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge. 2. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.".
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| Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»; b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»; c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4.
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.".
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| Art. 4 Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identita' di copertura
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualita' di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».
Note all'art. 4: Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 24.
Identita' di copertura
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura puo' essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualita' di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria. 3. Con apposito regolamento sono definite le modalita' di rilascio e conservazione nonche' la durata della validita' dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS e' tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato e' conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.".
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| Art. 5 Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 30 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 30.
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. E' istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificita' dei compiti del Comitato. 2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. 2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.".
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| Art. 6 Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la parola: «unanime» e' sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».
Note all'art. 6: Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 31.
Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI. 2. Il Comitato ha altresi' la facolta', in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera e' comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilita', puo' opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione. 3. Il Comitato puo' altresi' ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare. 4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealta' e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato. 5. Il Comitato puo' ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 6. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessita' di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. 7. Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonche' copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. 8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumita' di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato. 9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima e' sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza puo' essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge. 10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, ne' il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto al Comitato. 13. Il Comitato puo' esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). 14. Il Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. 15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.".
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| Art. 7 Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)». 2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».
Note all'art. 7: Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32.
Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonche' su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i). 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. 4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dell'atto; tale termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di quindici giorni.".
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| Art. 8 Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari
1. L'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente: «Art. 34. - (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) - 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 34.
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare.".
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| Art. 9 Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento
1. All'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».
Note all'art. 9: Il testo dell'articolo 38 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 38.
Relazione al Parlamento
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. 1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.".
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| Art. 10 Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato
1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».
Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 40 della legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 40.
Tutela del segreto di Stato
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. 3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato. 4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non da' conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. (Omissis). ".
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| Art. 11 Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato
1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».
Note all'art. 11: Il testo dell'articolo 41 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 41.
Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato
(Omissis). 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.".
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| Art. 12 Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa
1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni».
Note all'art. 12: Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4.
(Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.".
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| Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5284): Presentato dall' on. Massimo D'Alema ed altri in data 14 giugno 2012. Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 4 luglio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V e IX. Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 4, 5, 11, 12 e 17 luglio 2012 e approvato il 19 luglio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3417): Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 24 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 25 e 31 luglio 2012 ed approvato il 1° agosto 2012. |
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