Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
Testo del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni in materia di armi

(Soppresso).
 
Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme penali e processuali
per la prevenzione e la repressione di gravi reati):
«Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento o
a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di
esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita'
di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei
commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La
violazione e' accertata dagli organi di polizia
giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si
trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto
non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975,
n. 706.».
Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia):
«1. Per liberalizzare le costruzioni private sono
apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini
che seguono:
a) introduzione del "silenzio assenso" per il
rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e
culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di
inizio attivita' (SCIA) agli interventi edilizi
precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita'
(DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale
diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di trasferimento
immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza; e) per gli
edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione»
asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la
cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio
sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti
urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di
piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale
strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione
incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali
normative regionali;
h-bis) modalita' di intervento in presenza di piani
attuativi seppur decaduti.»
«4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei
beni immobili, la registrazione dei contratti di
trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti
immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.».
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. - 1. In alternativa facoltativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito
fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di
godimento di unita' immobiliari abitative locate ad uso
abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 19 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non
e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi
derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
caso di definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.».



 
(( Art. 2-bis
Disposizioni in materia
di enti e circoli privati

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma». ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 86 del Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono
esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie,
caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non
alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri
giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di
stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si
applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di
cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati.».



 
(( Art. 2-ter

Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente
della Polizia di Stato

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo' includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneita' al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalita' di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di idoneita'»;
b) all'articolo 6-ter, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4»;
2) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 6»;
c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: «della selezione di cui all'articolo 6-bis e» sono soppresse.
3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: «, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7»;
b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: «da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335».
4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «dall'articolo 6-bis, comma 6,» sono soppresse e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonche' del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,».
5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 6-ter e 6-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), come modificati dalla
presente legge:
"Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi
dal corso:
a) gli allievi che non superino le prove d'esame di
cui all'articolo 6-bis, comma 4;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al
servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se
l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e gli
agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti
in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza
oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita',
sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica
e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di
assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela
delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei
gruppi sportivi della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e
riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpici
dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno
eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga
ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e
motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su
proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'amministrazione."
"Art. 6-quater (Addestramento e corsi di
specializzazione e di aggiornamento per agenti). - 1.
Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla
base di uno specifico rapporto sulle qualita'
professionali, redatto dal funzionario responsabile del
reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui
hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono
essere destinati alle specialita' o ai servizi che
richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi
frequentano corsi di specializzazione, la cui durata e'
stabilita con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.
2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di
specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in
attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere
destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su
disposizione del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione
del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto
della sua durata, esso e' prorogato per un periodo pari
alla durata della interruzione.
3. Entro il biennio dalla conclusione del corso
previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono
presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio
periodi di addestramento di durata complessiva non
inferiore a tre mesi.".
Si riporta il testo degli articoli 47 e 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 47 (Nomina ad allievo agente di polizia). -
L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le
modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio
1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora
ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere
trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente
ausiliario trattenuto.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto
personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena
pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di
polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei
mesi. Durante la frequenza del predetto corso il personale
conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di
agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento
del corso sono stabilite con il decreto di cui all'articolo
6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.
In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti
sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia
ausiliaria siano immessi in ruolo.
Sono soppressi il secondo e il terzo comma
dell'articolo 3, legge 8 luglio 1980, n. 343.»
«Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli
istituti di istruzione per la formazione del personale
della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di
polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento
e aggiornamento.
Nei programmi e' dedicata particolare cura
all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri
del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e
professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta
alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di
insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti
e allievi, la previsione e la conduzione delle prove
pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta
preparazione professionale del personale e di promuovere il
senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di
polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo
comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento docenti universitari o di istituti
specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie
corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse,
inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o
scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi
risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato
agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato,
nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di
Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato,
ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole
discipline, i quali abbiano comunicato la propria
disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro
di polizia.
Per l'insegnamento delle materie
specialistico-professionali ed operative, gli incarichi
sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia
di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i
relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia
di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di
istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad
esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi
di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri
appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli
istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a
quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno
la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli
insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o
centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di
istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso
un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano
nominati supplenti annuali del provveditore agli studi,
possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere
l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di
Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi
complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti
compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente
deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il
servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di
istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro
di polizia e' considerato come servizio non di ruolo
prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di
appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di
insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura
generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data
di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253,
confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai
sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n.
608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono
utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per
l'insegnamento o per l'addestramento fisico e
tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o
centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene
corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita'
indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n.
472, concernente la Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo
svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il
collegio dei docenti e gli appositi organismi di
collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai
regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al
primo comma, da emanare con decreto del Ministro
dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.».
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla
presente legge:
«6. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti
dall'articolo 6, commi 1, lettera c) e 7, dall'articolo
24-quater, comma 6, dall'articolo 27-bis, comma 1, lettera
c) e dall'articolo 27-ter, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dall'articolo 3,
comma 1, lettera b) del presente decreto, e di quelli
previsti dall'articolo 5, commi 2 e 8, dall'articolo
20-quater, commi 1, lettera b) e 2, dall'articolo 25-bis,
commi 1 e 9 e dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
come modificati dall'articolo 4, comma 1, lettera b),
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), c) e d) del presente
decreto nonche' del decreto di cui all'articolo 6-bis,
comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto.».



 
(( Art. 2-quater
Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonche' per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia;
b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»;
2) al comma 4, dopo le parole: «purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quello relativo ai limiti di eta'»;
b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»;
c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «concorso pubblico per titoli ed esami»;
b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127». ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 6. (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione delle commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
Si riporta il testo degli articoli 5, 20-quater e
25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica), come modificati dalla presente legge:
«Art. 5. (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso
per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani che abbiano i requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso
alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato,
salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e siano in possesso del titolo di studio della
scuola dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso
di formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in
ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo
le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello
relativo ai limiti di eta'.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato
gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo
l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova,
vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.»
«Art. 20-quater. (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
e superamento di una prova pratica a carattere
professionale, anche mediante un questionario a risposta
multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale, e successivo corso di formazione di
durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici in possesso dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio
dell'attivita' propria del profilo professionale per il
quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data
quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato
nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e'
riservato al personale con qualifica di collaboratore
tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi, salvo limiti di eta' stabiliti dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di un diploma di
istruzione professionale almeno triennale conseguito presso
un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un
diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle
regioni al termine di corsi di durata almeno triennale
nell'ambito della formazione professionale, nonche'
dell'abilitazione professionale eventualmente prevista
dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del
profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati
e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci
per cento dei posti disponibili e' riservato, con
esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli
operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del
prescritto titolo di studio e dell'abilitazione
professionale eventualmente prevista dalla legge. La
commissione giudicatrice del concorso viene integrata da
esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che
il personale dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono
nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento
economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di
formazione tecnico professionale di durata non inferiore a
sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano
superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il
giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici
in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e
quelle di svolgimento degli esami di fine corso.
3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si
procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
ciascun profilo professionale.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono
formate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel relativo bando. I candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti
idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico
nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
le modalita' di cui al comma 4.
5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione.»
«Art. 25-bis. (Concorso pubblico per la nomina a vice
perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per
la partecipazione ai pubblici concorsi, salvo limiti di
eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e di specifico titolo di studio d'istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove
sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di
abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita'
inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei
candidati e' accertata secondo quanto stabilito con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici,
possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto
dei posti purche' in possesso del titolo di studio e
dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione
professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacita' professionali per
assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al
profilo professionale che devono possedere i candidati, le
materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
da mettere a concorso per ciascun profilo professionale
sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del
concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art.
59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e sono destinati a
frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi,
preordinato alla formazione tecnico-professionale per
l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai
profili professionali per i quali e' stato indetto il
concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che presta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica
rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in
relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli
esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami
teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale
graduatoria e' formata con le modalita' previste per la
graduatoria del concorso.».
Si riporta il testo degli articoli 3, 31 e 46 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78), come modificati dalla presente legge:
«Art. 3. (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei commissari avviene mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
italiani che godono dei diritti politici e che sono in
possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai
commi 2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al
concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico ed economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione al concorso.
Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in
scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e delle sue disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in
numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei
concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e
di formazione delle graduatorie.
4. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso
interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove
previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e'
ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato
in possesso del prescritto diploma di laurea e dei
requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia
riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»
«Art. 31. (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). -
1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei
direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
italiani che godono dei diritti politici e che sono in
possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai
commi 2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al
concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,
sono indicate le lauree specialistiche per la
partecipazione al concorso, individuate secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le
abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono
fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima
del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative
disposizioni attuative.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
sono previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di
esame sulle materie attinenti ai profili professionali,
scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due,
le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione
delle commissioni esaminatrici e di formazione delle
graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse.
4. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante
concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle
prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di
Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale
non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»
«Art. 46. (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici, in possesso della laurea
in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa
denominazione in sede di attuazione del regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
dell'abilitazione all'esercizio professionale e
dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al comma 2. I limiti di
eta' per la partecipazione al concorso sono quelli
stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita'
morali e di condotta sono quelle previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
sono previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed
orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
di svolgimento del concorso, di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti
disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante
concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle
prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale
e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di
Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale
non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con
qualifica inferiore a quella di vice ispettore o
corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di
almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».



 
(( Art. 2-quinquies

Introduzione dell'articolo 60-bis nella legge 1° aprile 1981, n. 121

1. Dopo l'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli». ))




Riferimenti normativi

La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1970, n. 253 (Istituzione di corsi sperimentali presso gli
istituti professionali di Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1970, n. 120.



 
Art. 3
Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra
e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e' conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica e' fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane.
7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 12, 16, 149 e 150
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252":
«Art. 12. (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto) - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale che, alla predetta data,
rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli, esame scritto a contenuto
tecnico-pratico e successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che,
alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo
servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi,
abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento
professionale individuati nella durata, nei contenuti,
nelle modalita' di svolgimento e nel criteri di ammissione
alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel
biennio precedente la data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
la formazione della graduatoria del concorso di cui al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di
formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e
vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del
medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla
graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti,
fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo
comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato
dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di
cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori
del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie
oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b),
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione
delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale
successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso.»
«Art. 16. (Promozione a capo reparto). - 1. La
promozione alla qualifica di capo reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che,
alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli, esame scritto a contenuto
tecnico-pratico e successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia
compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo
medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato
con profitto i corsi di aggiornamento professionale
individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di
svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con
decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel
biennio precedente la data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
la formazione della graduatoria del concorso di cui al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine la qualifica, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. I capi squadra esperti ammessi al corso di
formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e
vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del
medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla
graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti,
fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo
comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di
formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano
superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo
reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva
graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I
vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a),
precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla
lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie
oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b),
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione
delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale
successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso.
8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di
formazione di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni dell'articolo 13.»
«Art. 149. (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei vigili del fuoco). - 1. Il personale appartenente al
profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel
profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
vigile del fuoco.
2. Il personale appartenente al profilo professionale
di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni
e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo
medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile
del fuoco qualificato.
3. Il personale appartenente al profilo professionale
di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni
e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo
medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile
del fuoco esperto.
4. Il personale appartenente al profilo professionale
di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici
anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco
coordinatore.
5. Il personale appartenente al profilo professionale
di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre
anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco
coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale
di cui all'articolo 9.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo
sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai
fini della progressione alla qualifica superiore e dello
scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto
ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e
5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella
minima richiesta per l'inquadramento.
7. Fermo restando il principio del mantenimento del
trattamento economico piu' favorevole previsto
dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla
qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico
derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo
40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.»
«Art. 150. (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale
appartenente al profilo professionale di capo squadra, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra.
2. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui
all'articolo 15.
4. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque
anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.
5. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui
all'articolo 18.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo
sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e dello scatto
convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il
personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi
fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per
l'inquadramento.
8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del
presente articolo sono effettuati anche in soprannumero
riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni
organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e'
reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente
di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi.
9. Fermo restando il principio del mantenimento del
trattamento economico piu' favorevole previsto
dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla
qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico
derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo
40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.».
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 14 della
legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«9. I posti che si rendono vacanti nei profili di
qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da
profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta
nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento
delle procedure di copertura del posto nel profilo della
qualifica superiore.».
Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 10
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia),
abrogati dalla presente legge:
«8. Al fine di salvaguardare la piena operativita' del
sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura
dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008
al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede
esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, attraverso una o piu' procedure
straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da
conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo
reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche
alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010
nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella
qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione
dell'unitarieta' della dotazione organica complessiva del
ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure
concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che
le procedure straordinarie di cui al presente articolo
dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura
dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.».
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 4 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012), abrogato dalla presente legge:
«15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al
2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo
10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si
applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi
interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da
espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al
31 dicembre 2013.».



 
(( Art. 3-bis
Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attivita' di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attivita' aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis, dell'articolo
7, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi):
«2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento,
garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita'
aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello
Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale
addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione
civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
trasferimento, previa individuazione delle risorse
finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque
afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della
protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche
nel settore della difesa civile):
«5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui
delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile
rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente
nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al
raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo
nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere
in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni
di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica,
ove necessario invita il Capo del Dipartimento della
protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni
dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica.».



 
Art. 4
Personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(( 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attivita' lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 33 della
citata legge n. 183 del 2011:
«8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con
una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a
200 milioni di euro al Ministero della difesa per il
potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili
del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di
euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco,
quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di
finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri
indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per interventi in materia di
difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per
il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
fondo di cui al presente comma.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 132 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
avviene con le seguenti modalita':
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso
nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta
nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per
causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5,
21, 88, 97 e 108.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 8. (Reclutamento del personale volontario). - 1.
Il personale volontario viene reclutato a domanda ed
impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento
di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e
d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di
servizio e la progressione del personale volontario. Fino
all'emanazione di tale regolamento continua a trovare
applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6
febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste
per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e
privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo
di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione
del posto di lavoro.».
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 66
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria)":
«9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.».



 
(( Art. 4-bis
Misure per il reperimento di risorse aggiuntive

1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:
a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalita' di versamento;
b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalita' di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente):
«Art. 1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe
della popolazione residente.
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica
possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune
la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il
proprio domicilio, in conformita' del regolamento per
l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'articolo 12, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni.
L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al
fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali
e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla
famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone
residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti
all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente
al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.».
Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo):
«25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,
a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati
nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione
negli albi e registri di cui al presente comma e
popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza
avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di
revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti pubblici territoriali.».
Si riporta il testo all'articolo 3 della legge 23
dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli
aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
l'espletamento del servizio antincendi e' assicurato, a
proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui
all'articolo 788 del codice della navigazione i quali
abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti
pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione
passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita
abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o
interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento
della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di
capacita' tecnica. Le modalita' per il conseguimento
dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
titolari o degli enti sopra indicati.
Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
aerea sia gestita da piu' enti, questi dovranno
consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi
antincendi.
Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
di personale e la consistenza e le caratteristiche dei
mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
cui al primo comma.
La responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione
del servizio antincendi, il Ministero dell'interno
riscontri inadempienze o difformita' rispetto a quanto
stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
non si fara' luogo all'emanazione di apposito decreto
ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Nel caso che la prestazione del servizio venga
effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
richiesto nel prevalente interesse del privato. Le
prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo
Stato sono effettuate gratuitamente.».



 
(( Art. 4-ter

Proroga di termini di validita' di graduatorie per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validita' della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validita' della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. ))
 
Art. 5

Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e
di sportelli unici per l'immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
«6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'
articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario):
«1. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro.».
Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto
disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012,
si provvede mediante riduzione del fondo di cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.
183, nella quota parte destinata al Ministero
dell'interno.».
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 225 del 2010:
«6. Per garantire l'operativita' degli sportelli unici
per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e
integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel
completamento delle procedure di emersione del lavoro
irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla
normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i
contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non
si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi
dell'articolo 3.».



 
Art. 6
Fondazione Gerolamo Gaslini

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita' giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della L.
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1. (Procedimento per l'acquisto della
personalita' giuridica). - 1. Salvo quanto previsto dagli
articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato acquistano la personalita'
giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche,
istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona
giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai
quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e'
presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano
copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di
presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano
state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge
o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo
scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti
adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda il prefetto provvede
all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative
all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali,
nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e
documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il
prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende
negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per
testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla
presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al
comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei
dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sentito il
Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il
riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle
materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere
della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza
del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.».
La legge 21 novembre 1950, n. 897 (Erezione in ente di
diritto pubblico della «Fondazione Gerolamo Gaslini», con
sede in Genova), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
novembre 1950, n. 270.



 
(( Art. 6-bis
Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o
similare.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste». ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. (Election day). - 1. A decorrere dal 2012 le
consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei
Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli
comunali, provinciali e regionali, del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,
compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le
consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data
stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba
tenersi piu' di un referendum abrogativo, la convocazione
degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25
maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum
abrogativi nella medesima data.
2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni
speciali ivi previste.».
Si riporta il testo dell'articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
«Art. 143. (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un'alterazione del procedimento di formazione
della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141.».



 
(( Art. 6-ter
Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni
del Consiglio dei Ministri in materia di viabilita'

1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011.
2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), cosi' come modificato dal
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100
(Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile):
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con
portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche
su richiesta del presidente della regione o delle regioni
territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa
delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza,
determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi,
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza,
nonche' indicando l'amministrazione pubblica competente in
via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti
all'evento successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalita'
si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza
al venire meno dei relativi presupposti.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo', di regola, superare i novanta giorni.
Uno stato di emergenza gia' dichiarato, previa ulteriore
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere
prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu' di
sessanta giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le
ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili
a legislazione vigente, si dispone in ordine
all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici
e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che
costituiscono minaccia per la pubblica e privata
incolumita', nonche' al ripristino delle infrastrutture e
delle reti indispensabili per la continuita' delle
attivita' economiche e produttive e per la ripresa delle
normali condizioni di vita, e comunque agli interventi
volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e'
reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di
spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla
presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci
di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con
la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in misura tale da determinare maggiori entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui al secondo periodo
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di
gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale
derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i
soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti
titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o
inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei
medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi
calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la
sospensione delle rate, per un periodo di tempo
circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
per gli interventi di rispettiva competenza, alla
Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni
interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati
sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito
di calamita' naturali e' effettuato direttamente dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui
ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento,
nonche' all'individuazione delle relative risorse
finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in
tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al
pagamento del debito residuo e delle relative quote
interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100
(Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile):
«2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e
all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012,
n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a
continuare la gestione operativa della contabilita'
speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti
riferiti ad attivita' concluse o in via di completamento,
per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium
parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo
Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia,
avvalendosi, per lo svolgimento di tali attivita',
rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di
Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non
una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
per la prosecuzione dei relativi interventi trova
applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni
locali interessate.».



 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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