Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 1 agosto 2012 |
Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 15). |
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IL CAPO DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 2 giugno 2012, n. 0002 e n. 0003, del 6 giugno 2012, n. 0004 e del 15 giugno 2012, n. 0009 con le quali, tra l'altro, si e' provveduto a disciplinare gli interventi e le attivita' volte all'assistenza delle popolazioni colpite nei territori delle regioni interessate; Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012, con cui e' stata istituita la Direzione comando e controllo del Dipartimento della protezione civile, nonche' il relativo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2637 di repertorio del 2 giugno 2012; Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 2, che ha stabilito che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di commissari delegati nell'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti delle tre regioni; Vista la nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei presidenti delle Regioni nella gestione degli interventi di' assistenza; Visti gli esiti della riunione svoltasi in data 16 luglio 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le note del 20 luglio 2012 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato ai presidenti delle Regioni, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza per il passaggio di consegne, di aver individuato le strutture regionali deputate al subentro nella gestione delle attivita' di assistenza alla popolazione; Ritenuta la necessita' di disciplinare il passaggio delle attivita' svolte dal Dipartimento della protezione civile ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012; Considerato che il Dipartimento della protezione civile, attraverso la Direzione di comando e controllo ha coordinato le attivita' di assistenza alla popolazione e in particolare: a) le attivita' e gli interventi finalizzati all'assistenza alle popolazioni colpite nelle aree e strutture di accoglienza e presso le strutture alberghiere all'uopo individuate; b) l'adozione delle misure volte al monitoraggio ed all'erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per l'autonoma sistemazione previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012; c) le attivita' finalizzate all'allestimento, gestione e dismissione delle aree e delle strutture di accoglienza, nonche' al recupero dei materiali e delle attrezzature ivi collocate; d) l'attivita' di istruttoria delle richieste di opere provvisionali urgenti; e) l'attivita' istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla spesa per le attivita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012; f) le forme di raccordo con i centri di coordinamento istituiti a livello territoriale e le strutture statuali; Considerato che l'espletamento delle sopra indicate attivita' dovra' essere assicurato dai commissari delegati di cui al decreto-legge n. 74/2012 senza soluzione di continuita' per il tramite delle rispettive strutture regionali; Sentiti i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 luglio 2012; Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Vista la nota del 26 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 1° agosto 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Le funzioni e le attivita' della Direzione di comando e controllo istituita ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 cessano il 2 agosto 2012. Alla medesima data cessano le funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione individuati per i territori colpiti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e n. 0003/2012. 2. A decorrere dal 3 agosto 2012 i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, subentrano nelle attivita' di cui in premessa avvalendosi rispettivamente: a) per la regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale di protezione civile; b) per la regione Lombardia della Direzione generale protezione civile, polizia locale e sicurezza; c) per la regione Veneto dell'Unita' di progetto «Protezione civile». 3. Il coordinatore della Direzione di comando e controllo trasmette, entro il 2 agosto 2012, ai commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire senza soluzioni di continuita' il proseguimento delle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite, nonche' le richieste di autorizzazione pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di comando e controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l'iter autorizzativo. 4. Le contabilita' speciali di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 rimangono aperte fino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo e i titolari delle medesime contabilita' speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Alla data del 2 agosto 2012 il coordinatore della DICOMAC trasmette al commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna - l'elenco del materiale di proprieta' del Dipartimento della protezione civile ancora in uso presso le aree e strutture di accoglienza nonche' quello stoccato presso le aree logistiche regionali per la relativa presa in carico. Al termine delle esigenze il commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna - trasmettera' al Dipartimento della protezione civile l'elenco del materiale oggetto di restituzione ovvero l'elenco del materiale di cui richiedera' la cessione definitiva. 6. I soggetti di cui al presente articolo operano nell'ambito delle competenze istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri e non spettano compensi. 7. Gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attivita' emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione e provvisionali urgenti da parte dei commissari delegati gravano sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi commissari, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012. |
| Art. 2
1. Il direttore dell'Ufficio IV gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile, coordinatore della Direzione di comando e controllo di cui all'art. 1, provvede: a) a trasmettere al Dipartimento della protezione civile il quadro riepilogativo delle spese autorizzate, per gli adempimenti di competenza, entro il 10 agosto 2012; b) a trasferire al Dipartimento della protezione civile la documentazione tecnica e amministrativa relativa alle attivita' poste in essere dalla Direzione di comando e controllo, entro il 15 settembre 2012. 2. Per le attivita' di cui al comma 1 il direttore dell'Ufficio IV - Gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, fino al 15 settembre 2012, di un contingente di personale del Dipartimento della protezione civile, individuato con proprio provvedimento e sentiti i direttori degli uffici interessati, non superiore a 30 unita', per le quali e' autorizzata, fino alla predetta data, l'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012, con oneri stimati previsionalmente su base mensile in euro 260.000,00, compreso il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 3. In considerazione dell'effettivo ed eccezionale impegno richiesto sul territorio per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012, in favore del personale del Dipartimento della protezione civile il limite di 50 ore mensili di cui all'art. 4, comma 1, della medesima ordinanza n. 0001 e' elevato, per il periodo dal 2 giugno al 2 agosto 2012, fino al massimo di 100 ore mensili effettivamente svolte. Il relativo onere, pari ad euro 34.000 mensili lordi. 4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a valere sul fondo della protezione civile con le risorse allo scopo destinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 3
1. Per assicurare senza soluzione di continuita' il necessario supporto al commissario delegato, e garantire la prosecuzione delle attivita' gia' poste in essere dalla DiCOMAC nel territorio della regione Emilia-Romagna, di cui in premessa, la regione Emilia-Romagna ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulano apposita convenzione con decorrenza dal 3 agosto 2012. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della convenzione di cui al comma 1 sono rimborsati al Dipartimento della protezione civile dal commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna nel limite delle risorse allo scopo individuate dallo stesso commissario delegato, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012. |
| Art. 4
1. Entro il 13 agosto 2012 il Capo del Dipartimento della protezione civile comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri il quadro riepilogativo degli oneri connessi agli interventi autorizzati dalla Direzione di comando e controllo e gli oneri connessi agli interventi effettuati nelle prime 72 ore successive agli eventi del 20 e 29 maggio 2012. |
| Art. 5
1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto delle dichiarazioni dello stato di emergenza indicato in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. 3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'. 4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita', ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma. 5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 e' differito, fino al 31 luglio 2012, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13. 6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalita' semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 7. In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e' fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'art. 146, comma 3 e' fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 20 maggio 2012 e per quelli che perverranno fino al 31 luglio 2012 e' fissato in 120 giorni. 8. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 luglio 2012. 9. In considerazione degli eventi sismici di cui in premessa, e' sospesa, fino al 31 luglio 2012, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1. 10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalita' semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati. |
| Art. 6
1. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 0003 del 2 giugno 2012, il periodo: «il cui utilizzo da parte dei dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilita' speciali e' comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa.» e' sostituito dal seguente: «il cui utilizzo da parte dei dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilita' speciali e' limitato alle sole spese specificamente autorizzate, ovvero alle spese sostenute entro le prime 72 ore dagli eventi sismici in parola, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012 e deve essere rendicontato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2012
Il Capo Dipartimento della protezione civile Gabrielli |
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