Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
CIRCOLARE 26 luglio 2012, n. 19168 |
Decreto 26 gennaio 2012, recante: «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca». |
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Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Al Reparto Pesca Marittima
A tutte le Associazioni Nazionali di Categoria Come e' noto, il 24 giugno u.s. e' entrato in vigore il decreto in oggetto concernente l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca che recepisce le disposizioni del Reg. (CE) 404/2011 e disciplina la nuova denominazione degli "attrezzi da pesca" contenuta nell'art. 3 del suddetto Regolamento. Allo scopo di assicurare adeguata coerenza all'azione amministrativa con le modifiche introdotte dalle disposizioni comunitarie di riferimento, la presente circolare fornisce importanti chiarimenti in ordine alle conseguenze di carattere pratico scaturenti da tale rilevante mutamento, unitamente alla precisa indicazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati nonche' degli Uffici marittimi chiamati a darne applicazione. Denominazione degli attrezzi di pesca (art. 2 ). L'art.11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, stabiliva che nella licenza di pesca gli attrezzi da pesca fossero raggruppati in categorie omogenee individuate dai "sistemi di pesca". Il richiamato Regolamento comunitario richiede, invece, l'inserimento nella licenza dell'indicazione degli "attrezzi di pesca", definiti alla stregua della codifica contenuta nella classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi di pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980. L'art. 3 punto 3 del citato Reg. (CE) n. 404/2011, prevede infatti che le licenze di pesca contengano le informazioni previste nell'allegato 2 dello stesso Regolamento, tra cui l'individuazione dell'attrezzo principale e di quelli secondari fra quelli riportati nella succitata classificazione FAO. Al riguardo, va debitamente chiarito che la scelta dell'attrezzo principale e degli attrezzi secondari, tra quelli per l'utilizzo dei quali e' richiesta la licenza, viene rimessa al titolare della licenza stessa (armatore) che, una volta effettuata tale opzione, e' tenuto a darne comunicazione al Ministero, compilando l'apposito modello. Si invitano gli Enti in indirizzo a sensibilizzare il ceto peschereccio con particolare riguardo alla scelta dei singoli attrezzi per cui viene richiesta la licenza, in quanto, sebbene gli stessi siano corrispondenti ai previgenti "sistemi di pesca" gia' autorizzati in licenza, la omessa indicazione di un attrezzo (pur ricompreso nel sistema corrispondente) all'atto della richiesta della licenza, comportera' l'esclusione di tale attrezzo dall'autorizzazione all'attivita'. In tale ambito, si ritiene opportuno evidenziare che, in base all'Allegato I del Reg. (CE) della Commissione n. 26/2004 del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, per "attrezzo principale", la cui indicazione in licenza e' resa obbligatoria, ai fini della trasmissione dei dati del Fleet-Register, nonche' ai sensi dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 404/2011, s'intende "l'attrezzo da pesca considerato come il piu' utilizzato a bordo della nave su un periodo di attivita' annuale o durante una campagna di pesca". Al fine di non ingenerare confusione o dubbi tra gli operatori, va pertanto precisato che per lo svolgimento dell'attivita' di pesca e' consentito l'uso e la detenzione di tutti gli attrezzi riportati nella licenza secondo la distinzione tra attrezzo principale ed attrezzi secondari, senza che cio' implichi di per se' la necessita' dello sbarco di tali ultimi attrezzi, durante lo svolgimento dell'attivita' con l'attrezzo principale e viceversa. Tantomeno sara' necessario effettuare alcuna comunicazione alle Autorita' marittime relativamente all'attrezzo utilizzato (sempre fra quelli indicati espressamente in licenza come principale e secondari) per ciascuna battuta o campagna di pesca. Conseguentemente, non incorrera' in alcuna tipologia di sanzione chi detenga a bordo attrezzi, indipendentemente dalla indicazione fra principale e secondari, comunque espressamente autorizzati in licenza. Cio', naturalmente, fatta salva ogni diversa disposizione normativa e regolamentare di rango comunitario o nazionale che limiti o comunque disciplini la detenzione e/o le modalita' di utilizzo degli attrezzi il cui uso e' autorizzato in licenza, nonche' disponga particolari obblighi di sbarco degli stessi. Richiesta della licenza di pesca (art. 3). A decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012 la nuova denominazione degli attrezzi di pesca sara' riportata gia' all'atto del primo rilascio. La licenza di pesca deve essere richiesta al Ministero attraverso la compilazione completa del citato Modello B (allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012). Il nuovo modello introduce talune modifiche rispetto a quello precedentemente utilizzato (ex modello 18), attraverso l'eliminazione di dati e/o informazioni non piu' necessari e l'inserimento di altri dati maggiormente rispondenti alle informazioni minime che deve contenere la licenza previste dal Reg. (CE) n.404/2011 ed alle mutate esigenze connesse ad una piu' efficace gestione dei dati del Fleet - Register. In particolare: e' prevista la necessaria indicazione dell'indirizzo del proprietario. E' stato quindi predisposto l'apposito campo "indirizzo". In caso di piu' proprietari e' sufficiente l'indirizzo di uno solo di essi; l'inserimento obbligatorio del Codice Fiscale o della Partita I.V.A. dell'impresa armatrice; la stazza (per cui occorre l'indicazione di quella misurata in GT), la potenza del motore (espressa solo in Kw) e gli attrezzi di pesca (corrispondenti ai precedenti sistemi previsti nella licenza). Resta confermato, invece, il periodo di validita' della licenza di pesca (otto anni) a decorrere dalla data del rilascio indicata sulla licenza stessa. Rimangono ugualmente inalterate tutte le funzioni, per lo piu' di controllo, demandate agli Uffici marittimi di iscrizione dei pescherecci tra cui vanno annoverate, tra l'altro: la verifica dell'esattezza dei dati riportati sulla licenza; l'annotazione degli estremi del bollettino postale di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa; la verifica dei marittimi imbarcati (iscritti nel pertinente registro); l'acquisizione della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; l'applicazione della marca da bollo; la consegna all'interessato. Si ritiene opportuno segnalare infine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n.183 (art. 15 "certificati e dichiarazioni sostitutive"), tutta la documentazione necessaria per il rinnovo e/o rilascio della licenza di pesca deve intendersi come richiesta dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed allegata al Modello B e, pertanto, non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l'impresa richiedente, come meglio esplicitato nella Circolare del 17 maggio 2012 prot. n. 133055. In tal caso il richiedente titolare della licenza, nel compilare il Modello B (ex Mod.18) allegato al citato decreto ministeriale 26 gennaio 2012, dovra' indicare i singoli attrezzi utilizzati, avendo altresi' cura di specificare quello principale e quelli secondari. Rinnovo, sostituzione, duplicazione e variazioni della licenza di pesca. Per tutte le licenze di pesca in corso di validita' o per le attestazioni provvisorie rilasciate dagli Uffici marittimi nelle more del rilascio della licenza, l'aggiornamento sistemi/attrezzi sara' effettuato progressivamente in occasione della ristampa per rinnovo, sostituzione, richiesta di variazione o duplicato, esclusivamente dalla competente Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: in nessun caso l'Ufficio marittimo puo' provvedere all'aggiornamento dei sistemi in attrezzi di pesca. Si rammenta, al riguardo, che il provvedimento di cui all'art. 5 secondo comma del decreto ministeriale 26 luglio 1995, che e' rilasciato a cura dell'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca, costituisce esclusivamente attestazione provvisoria delle autorizzazioni all'attivita' di pesca gia' previste dalla licenza, per la quale e' stato richiesto il rinnovo, la sostituzione, la variazione o il duplicato. Si invitano, pertanto le Autorita' marittime a non inserire nella "Attestazione Provvisoria" alcuna indicazione diversa da quelle gia' presenti sulla licenza scaduta, da scadere o da rettificare. Sara' esclusiva cura della Direzione generale indicare nelle nuove licenze i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari, sulla base di quanto richiesto dai singoli armatori con la presentazione del Modello B. Alla luce delle intervenute disposizioni modificative, tuttavia, gli Uffici marittimi sono tenuti a compilare l'attestazione provvisoria inserendo nella stessa le informazioni ora rese obbligatorie dal decreto ministeriale 26 gennaio 2012, esplicitando, ad esempio, i valori di stazza lorda espressa in G.T. anziche' in T.S.L., la potenza motrice in Kw anziche' in HP e, qualora gia' presenti sulla licenza per la quale si richiede il rinnovo o la sostituzione, anche i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari. A tal proposito, si ritiene utile suggerire, anche per evidenti finalita' pratiche, l'utilizzo del modello allegato alla presente Circolare. Per le unita' per le quali e' stata gia' inviata alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la prescritta documentazione per il rinnovo o la variazione della licenza di pesca nel periodo precedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, ai fini della corretta stampa sara' sufficiente compilare e trasmettere, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', da parte dell'armatore, l'allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012. Modifica dell'indicazione dell'attrezzo principale. Come gia' evidenziato, l'individuazione dell'attrezzo principale e di quelli secondari non e' immodificabile in termini assoluti: al contrario, in qualunque momento o circostanza, l'impresa armatrice ritenga di dover modificare la priorita' della scelta (scelta che, comunque, potra' essere effettuata esclusivamente nell'ambito degli attrezzi gia' indicati in licenza) in ordine all'utilizzo dei propri attrezzi di pesca - che, si ribadisce, corrispondono ai sistemi precedentemente utilizzati nel titolo abilitativo, senza alcuna modifica di carattere sostanziale - e' tenuta a compilare il Modello C allegato al decreto 26 gennaio 2012 ed a consegnarlo all'Ufficio marittimo di iscrizione, che avra' cura di trasmetterlo al Ministero per il tempestivo aggiornamento del Fleet-Register. In caso di richieste di variazioni successive dell'indicazione dell'attrezzo principale, che, giova ripetere, devono essere presentate mediante la compilazione del Modello C, non e' necessario richiedere la sostituzione o la variazione della licenza di pesca. Pertanto, in caso di sola variazione dell'indicazione dell'attrezzo principale, sempre esclusivamente scelto fra quelli autorizzati in licenza, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura non rilascia alcuna nuova licenza, tantomeno gli Uffici di iscrizione sono autorizzati ad emettere attestazione provvisoria in virtu' della sola richiesta di variazione dell'attrezzo principale, fra quelli presenti in licenza. Occorre ribadire che l'espressa indicazione in licenza dell'attrezzo principale e di quelli secondari costituisce adempimento degli obblighi comunitari recati dai Regolamenti citati e comunque, allo stato attuale, e' finalizzata esclusivamente alla corretta immissione dei dati richiesti dal Fleet-Register. Le disposizioni recate dal decreto ministeriale 26 gennaio 2012 non introducono alcuna limitazione all'utilizzo degli attrezzi di pesca gia' autorizzati nelle licenze esistenti, essendo gli stessi ricompresi nei previgenti "sistemi" di pesca di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. Si raccomanda, tuttavia, che una copia del Modello C presentato per la variazione dell'attrezzo principale sia conservata agli atti dell'Ufficio marittimo di iscrizione ed una copia tenuta a bordo dell'unita' da pesca, unitamente alla licenza di pesca. Disposizioni transitorie (art. 4). Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, sono stati oggetto di espressa abrogazione l'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed il decreto ministeriale 22 gennaio 2004. Premesso che in tema di rettifiche materiali e' attualmente vigente il solo art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, si ribadisce come l'Autorita' marittima non puo' materialmente apportare modifiche dei dati contenuti nella parte "destra" della licenza di pesca, che resta di esclusiva competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Si ritiene opportuno evidenziare, al riguardo, che ai sensi del citato art. 7 "il comandante dell'Ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori "materiali", relative alle seguenti voci: a) impresa; b) comune; c) sede; d) via o piazza; e) numero e parte R.I.P.; f) denominazione nave; g) proprieta'". Escluse tali ipotesi di errore "materiale" di rettifica o correzione, per qualunque modifica dei dati contenuti riportati nella licenza di pesca (quali, a mero titolo esemplificativo: trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra Capitaneria; trasferimento di iscrizione della nave ad altro Ufficio; variazione dei dati relativi all'impresa di pesca, alla sede, alla provincia, cambio di categoria di pesca, e cosi' via) e' necessaria la richiesta di variazione della licenza stessa attraverso la compilazione di una nuova istanza redatta in conformita' al Modello B allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012. Per quanto sopra, stante l'avvenuta abrogazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2004, l'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', non essendo piu' autorizzato ad apportare direttamente sulla licenza di pesca le eventuali intervenute variazioni riguardanti i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, Ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprieta' ecc., e' tenuto a provvedere al rilascio di Attestazione Provvisoria, come gia' previsto in caso di rinnovo del documento abilitativo scaduto. Al fine di consentire le richieste variazioni, l'armatore deve dunque presentare apposita istanza, redatta secondo il Modello B allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012, per permettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la stampa della licenza debitamente aggiornata, anche per favorire il puntuale e corretto aggiornamento dei dati dell'archivio licenze di pesca (ALP) e dell'archivio comunitario delle navi da pesca (Fleet-Register), indispensabile per il completo invio dei dati della flotta ai competenti Uffici della Commissione Europea, cosi' come previsto dai pertinenti Regolamenti comunitari. Inoltre, a motivo della necessita' di garantire una linea di continuita' amministrativa con il previgente sistema, con particolare riguardo alla corrispondenza tra i sistemi di pesca e gli attrezzi di pesca, si richiama l'attenzione, in particolare degli Uffici marittimi, sulla avvertita esigenza di fornire adeguata assistenza, soprattutto nella fase iniziale di operativita' del nuovo regime, alle imprese armatrici all'atto della compilazione del Modello B. Infine, si ricorda che fra le informazioni minime che devono figurare sulla licenza di pesca vi e' anche il numero UE del peschereccio. Pertanto, si ribadisce come sia sempre necessaria l'annotazione di tale riferimento sui pertinenti Registri di iscrizione della nave, cosi' come resta fondamentale l'inserimento di tale numero nelle comunicazioni, relative alle navi stesse, che a qualsiasi titolo intercorrono fra Uffici decentrati, Amministrazione centrale ed Amministrazione comunitaria. Ai fini della massima diffusione tra il ceto interessato, si invitano gli Enti in indirizzo a voler estendere il contenuto della presente Circolare ai propri Uffici dipendenti, le Associazioni Nazionali di Categoria, in particolare, alle imprese di pesca loro aderenti. La presente Circolare e' affissa presso l'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' divulgata attraverso il sito internet www.politicheagricole.it Roma, 26 luglio 2012
Il direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura Abate |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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