IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Visto il Piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto ministeriale 18 gennaio 2012; Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: venti impetuosi del 19 settembre 2011 nella provincia di Messina; piogge alluvionali del 22 novembre 2011 nella provincia di Messina. Vista la nota n. 35759 del 14 giugno 2012 con la quale la Regione Sicilia ha trasmesso ulteriori supplementi istruttori a sostegno della proposta; Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali con esclusione delle strutture agricole assicurabili con polizze agevolate ai sensi del piano assicurativo agricolo 2012;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; Messina: venti impetuosi del 19 settembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Antillo, Castelmola, Condro', Fondachelli-Fantina, Graniti, Gualtieri Sicamino', Messina, Monforte San Giorgio, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodi' Milici, Rometta, San Pier Niceto, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico; piogge alluvionali del 22 novembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Meri', Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Saponara, Villafranca Tirrena, ad esclusione dei territori, delle strutture gia' delimitati per le piogge alluvionali dal 28 febbraio 2011 al 5 marzo 2011 con decreto ministeriale 5 dicembre 2011 le per le piogge persistenti dal 3 dicembre 2008 al 15 febbraio 2009 con decreto ministeriale 4 agosto 2010. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2012
Il Ministro: Catania |