Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 luglio 2012 |
Individuazione delle modalita' di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita'. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano; Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni sul processo tributario; Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplina la costituzione del catasto dei fabbricati e stabilisce i requisiti per il riconoscimento della ruralita' degli stessi fabbricati; Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, recante il regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196 e dal decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83, recante disposizioni in materia di delega delle funzioni catastali, nell'ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto l'art. 13, comma 14, lettera d-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralita' degli immobili; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, concernente le modalita' applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralita' dei fabbricati; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recanti norme in materia di imposta municipale propria; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ed in particolare i commi 14-bis e 14-ter, introdotti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralita' degli immobili; Visto l'art. 29, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente proroghe di termini in materia fiscale; Considerato che l'art. 3 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevede la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane, in applicazione degli articoli 8 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652; Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per stabilire le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita'; Visto l'art. 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha modificato il comma 8, dell'art. 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituendo il termine del 30 giugno 2012 con quello del 30 settembre 2012;
Decreta:
Art. 1
Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralita'
1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola e' attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. 2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita' in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole), e' apposta una specifica annotazione. 3. Per il riconoscimento del requisito di ruralita', si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. |
| Art. 2
Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralita' e delle autocertificazioni
1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita' sono redatte in conformita' ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalita' stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it. 3. La domanda di cui al comma 1 e' presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita' alle unita' immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano gia' accertate in categoria D/10. 4. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' necessari ai sensi della normativa richiamata all'art. 1, comma 3. 5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unita' immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralita' sono dichiarati in catasto secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando una o piu' autocertificazioni redatte in conformita' ai modelli di cui al comma 1. 6. Per le unita' immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralita', necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralita' degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unita' immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione dell'annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformita' ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del richiamato regio decreto-legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto. |
| Art. 3 Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
1. La domanda di cui all'art. 2, e' sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarita' di diritti reali sull'immobile. 2. L'autocertificazione di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sottoscritta dal richiedente, ovvero dal conduttore dell'azienda agricola, con le modalita' previste dall'art. 38 dello stesso decreto. |
| Art. 4 Verifica delle domande e delle autocertificazioni
1. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all'art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all'art. 2, comma 6, nonche' alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralita' per gli immobili dichiarati con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. 2. L'Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralita' di cui all'art. 2, al fine di agevolare le attivita' di verifica di rispettiva competenza. 3. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralita' e dei contenuti dell'autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l'accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy. 4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni all'Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma 2. |
| Art. 5 Aggiornamento degli atti del catasto
1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unita' immobiliare interessata, dell'avvenuta presentazione delle domande di cui all'art. 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita'. 2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralita', anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'Agenzia delle entrate, e' accertato con provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento e' impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Per le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 5, l'Agenzia del territorio procede ad effettuare l'accertamento, anche a campione, con le modalita' previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto, apponendo specifica annotazione. |
| Art. 6
Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Nei territori in cui il catasto e' gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'art. 13, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'Agenzia del territorio, sono svolte dalle medesime province. 2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Agenzia del territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto applicabili. |
| Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011. 2. Ai sensi dell'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, gia' censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita', fatto salvo quanto indicato all'art. 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2012
Il Ministro: Grilli |
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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