Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 luglio 2012 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 148/07 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 22 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2007, con il quale l'organismo denominato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», per un periodo di tre anni; Visto il decreto 28 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06; Considerato che «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 luglio 2012; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare», con sede in Cerchio (L'Aquila), via Giardino n. 12, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) 148/07 del 15 febbraio 2007. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'organismo autorizzato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06». |
| Art. 5
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'organismo autorizzato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
L'organismo autorizzato «Omnia Qualita' Srl Certificazione Agroalimentare» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 23 luglio 2012
Il direttore generale: La Torre |
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