Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 130
Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 15 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
«h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».
2. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni» sono soppresse.
3. L'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «la COVIP, l'ISVAP e l'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «la COVIP e l'ISVAP»;
b) al comma 6 le parole: «le autorita' competenti degli Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF»;
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.».
5. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
6. All'articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
7. All'articolo 69, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «informa tempestivamente» sono inserite le seguenti: «l'ABE, il CERS,».
8. All'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dandone comunicazione all'autorita' competente» sono soppresse.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2010/78/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 dicembre 2010, n. L 331.
- La direttiva 2009/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
17 novembre 2009, n. L 302.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia )
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8 e dell'art. 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34,
supplemento ordinario cosi' recita:
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse
materie ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza
del parere.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri
di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate
in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa
in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali;
stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese
autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno
rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le
attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
di elaborazione e applicazione delle norme di
comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra
loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto
della professionalita' dei promotori finanziari, anche al
fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai
valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi
e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica
di semplificazione; l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo
organismi di natura privatistica, che siano espressione
degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano
dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e
intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le
competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui
mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e
relative disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
(Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di
regolamento titoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 giugno 2001, n. 130.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
(Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
luglio 2005, n. 171, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 15 della legge della legge 15
dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi'
recita:
«Art. 15 (Attuazione della direttiva 2010/78/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE,
2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto
riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea,
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati). - 1. Al fine di dare
attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo e'
delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le
integrazioni necessarie al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli,
al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della
direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche
complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema di
vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del
settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione
e dei poteri dell'Autorita' bancaria europea istituita dal
regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010, dell'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita
dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto
delle tre Autorita' previsto dall'art. 54 del regolamento
(CE) n. 1093/2010, dall'art. 54 del regolamento (CE) n.
1094/2010 e dall'art. 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010,
nonche' del Comitato europeo per il rischio sistemico
istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
b) prevedere che le autorita' nazionali competenti
possano, secondo le modalita' e alle condizioni previste
dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche
mediante scambio di informazioni, con le Autorita' di
vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le
autorita' competenti degli altri Stati membri e con il
Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli
obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti
dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
c) prevedere che le autorita' nazionali competenti
tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della
convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle
prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'art. 35 del regolamento (CE) n.
1093/2010, dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e
dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che
stabiliscono le circostanze in cui le Autorita' di
vigilanza europee possono presentare una richiesta di
informazioni, debitamente giustificata e motivata,
direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali
competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea
che prevedono la possibilita' di delega di compiti tra le
autorita' nazionali competenti e tra le stesse e le
Autorita' di vigilanza europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante
delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche
di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in
conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 10 dei
regolamenti istitutivi delle Autorita' di vigilanza europee
di cui alla lettera a) del presente comma;
g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio
2008 affinche' le autorita' di vigilanza nazionali,
nell'espletamento dei loro compiti, prendano in
considerazione gli effetti della loro azione in relazione
alle eventuali ricadute sulla stabilita' finanziaria degli
altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni
scambi di informazioni con le Autorita' di vigilanza
europee e degli altri Stati membri.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 38, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 - Nel presente decreto legislativo
l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "Consob" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro
della Comunita' europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) "Ministro dell'economia e delle finanze" indica il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il
credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il
factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come definiti
dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla
la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di
pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) ["partecipazioni rilevanti": le
partecipazioni che comportano il controllo della societa' e
le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle
diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla societa'];
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse
dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica,
autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla
lettera f), n. 4);
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una
sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR
previste nei titoli II e III. La Banca d'Italia, inoltre,
emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici
previamente i principi e i criteri dell'attivita' di
vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini
fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per
provvedere, individua il responsabile del procedimento,
indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
sull'attivita' di vigilanza.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP, e l'ISVAP
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia
possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime».
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle
stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche, riguardanti anche: la
restrizione delle attivita' o della struttura territoriale;
il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di
natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi
del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il
mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche
che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno
pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti
alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.
4. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di
rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione
della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a
essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia
puo' stabilire condizioni e limiti specifici per
l'assunzione delle attivita' di rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica».
- Il testo dell'art. 67 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n.385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in
conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla
capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione (180);
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
di cui al presente comma.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi
del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle
attivita' o della struttura territoriale del gruppo; il
divieto di effettuare determinate operazioni e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche',
con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
necessario per il mantenimento di una solida base
patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca
d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle
lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.».
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi
informativi). - 1. Al fine di agevolare l'esercizio della
vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi
operanti in piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla
base di accordi con le autorita' competenti, definisce
forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi
di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre
autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo'
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la
Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata
anche:
a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un
altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o
una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche
congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e
b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della
vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza
potenzialmente lesiva della liquidita' e della stabilita'
del sistema finanziario italiano o di un altro Stato
comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa
tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche
in altri Stati comunitari, le competenti autorita'
monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche
nell'esercizio della vigilanza su singole banche che
operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli
Stati comunitari ospitanti.
1-quinquies. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi
o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli
effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema
finanziario degli altri Stati comunitari interessati».
- Il testo dell'art. 79 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 79 (Banche comunitarie). - 1. In caso di
violazione da parte di banche comunitarie delle
disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia
puo' ordinare alla banca di porre termine a tali
irregolarita', dandone comunicazione all'autorita'
competente dello Stato membro in cui la banca ha sede
legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' competente, quando le
irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia adotta le misure necessarie, comprese
l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
e la chiusura della succursale».



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.
2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.
3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.».
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, l'Isvap e l'Ufficio italiano cambi» sono sostituite dalle seguenti: «e l'Isvap»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "Societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "Societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "Organismi di investimento collettivo del risparmio"
(OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
m-bis) "OICR armonizzati": gli OICR rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e
delle relative disposizioni di attuazione;
m-ter) "OICR comunitari": gli OICR costituiti in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-quater) "OICR extracomunitari": gli OICR costituiti
in uno Stato non appartenente all'UE;
m-quinquies) "OICR feeder": l'OICR che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR
master;
m-sexies) "OICR master": l'OICR nel quale uno o piu'
OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che
si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con
i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR
propri;
o) "Societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa'
con sede legale e direzione generale in uno Stato membro
diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva
in materia di organismi di investimento collettivo, a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita'
indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
q-bis) "gestore dell'OICR master": la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
master o la SICAV master;
q-ter) "gestore dell'OICR feeder": la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
feeder o la SICAV feeder;
q-quater) "depositario dell'OICR master o dell'OICR
feeder": la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR
feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR
comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel
Paese di origine a svolgere i compiti della banca
depositaria;
r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia,
le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale
in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la Consob, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e l'Isvap
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla
normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con
l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere
la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob
interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di
garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
Consob durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu'
Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi
con le autorita' competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di
supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre
autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo'
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della Consob in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla Consob, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti».



 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;»;
b) alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonche' al CERS, alle autorita' designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.».
3. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».
4. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Collaborazione con l'AESFEM). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalita' previste dal presente decreto.».



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a
disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di
ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo'
concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole
del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei
confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
di trasferimento;
g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra
gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva
di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad
un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito
nell'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo
unico, nonche' gli organismi elencati all'art. 2 della
direttiva 2006/48/CE;
2) una SIM, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera
e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza,
con esclusione degli enti di cui all'art. 2, paragrafo 1,
della direttiva 2004/39/CE;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come
definita all'art. 8 del regolamento n. 3603/93 del
Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la
cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata
nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti
attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in
conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a
un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea,
qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del
rischio sistemico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o
relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita',
compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui
all'art. 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in
qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare
l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da
operazioni effettuate con banche centrali;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella
lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al
sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione
nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo
in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca
(italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una
controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero
che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di
pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o
piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
libro contabile o in altro modo;
n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento,
una controparte centrale, una stanza di compensazione, un
operatore del sistema o, un sistema di garanzia
partecipanti a un sistema;
o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di
compensazione o un operatore del sistema conosciuto
dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il
sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'art. 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche'
ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se
applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di
uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la
sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita'
e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per
operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una
compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la
compensazione, attraverso una controparte centrale o meno,
o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare
l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di
regolamento, una eventuale controparte centrale, una
eventuale stanza di compensazione o un eventuale
partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il
profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto
attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati
membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta'
di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro
dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista
dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo
Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non
costituisce un sistema;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati
nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno
dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10;
t) "sistema di garanzia": uno dei sistemi di cui agli
articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico
finanza;
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile
del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al
sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di
cui all'art. 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento
o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente
all'Unione europea;
w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i regolamenti
diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli
eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del
sistema;
w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i
cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i
soggetti giuridicamente responsabili della gestione del
sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come
agente di regolamento, controparte centrale o stanza di
compensazione».
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Apertura della procedura di insolvenza). - 1.
Ai fini del presente decreto si considera momento di
apertura di una procedura di insolvenza in Italia il
giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti
di sospensione dei pagamenti delle passivita' e della
restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni
applicabili alle singole procedure.
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa previste dal testo unico bancario e dal
testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si
producono dal momento dell'insediamento dei commissari
liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla
data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il
momento dell'insediamento dei commissari liquidatori e'
rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo
verbale di cui all'art. 85 del testo unico bancario.
3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli
effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del
deposito della sentenza, che a tal fine deve essere
attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche
dell'ora e del minuto.
4. L'autorita' giudiziaria o amministrativa competente
comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via
telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.
5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura
di procedure di insolvenza negli altri Stati membri
dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura
di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai
sistemi italiani, nonche' al CERS, alle autorita' designate
dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e
alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica
immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in
un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai
sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.
7. Si considera momento di apertura di una procedura di
insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il
giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti
della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel
comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso
giorno. In ogni altro caso, si considera momento di
apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque
informati dell'apertura della procedura di insolvenza.
8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato
non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di
cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera
momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi
italiani sono comunque informati dell'apertura della
procedura.
9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i
sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca
d'Italia il momento e le modalita' con le quali sono stati
informati dell'apertura della procedura».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Designazione dei sistemi). - 1. I sistemi
indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai
sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del
sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori
del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del
presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere
revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi
operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel
comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica
all'AESFEM i sistemi italiani e i rispettivi operatori del
sistema designati ai sensi del presente articolo.
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e
da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'
equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto
legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al
sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob,
nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera
m), numero 2).
5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, puo' stipulare accordi con le competenti
autorita' di uno Stato non appartenente all'Unione europea
per l'applicazione, su base di reciprocita' delle
disposizioni del presente decreto agli enti italiani che
partecipano ai sistemi di tale Stato estero».



 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera ff) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri: le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.».
2. All'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti e con il comitato congiunto»;
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.»;
c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.».
4. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.».
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorita' competente rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.».



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, citato nelle note alle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato
TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
c) banca: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito
denominato IMEL: l'impresa di cui all'art. 1, comma 2,
lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera t), del codice delle
assicurazioni private;
f) imprese di investimento: le imprese di cui all'art.
1, comma 1, lettera h), del TUF;
g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL,
un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento,
autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione
europea;
h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di
gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e o-bis),
del TUF;
i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come
definita dall'art. 1, comma 1, lettera cc) del codice delle
assicurazioni private;
l) norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle
assicurazioni private;
m) settore finanziario: il settore composto di una o
piu' delle seguenti imprese:
1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario di
cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi
bancari ausiliari di cui all'art. 1, paragrafo 23, della
direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio (settore bancario);
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o una societa' di partecipazione
assicurativa (settore assicurativo);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai
sensi dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/12/CE
(settore servizi di investimento);
4) una societa' di partecipazione finanziaria mista;
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che
soddisfi le condizioni di cui all'art. 3;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il
settore finanziario all'interno di un conglomerato
finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3,
piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore
bancario e quello dei servizi di investimento sono
considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore
finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con
il valore medio di cui all'art. 3, comma 3, meno elevato;
ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello
dei servizi di investimento sono considerati
congiuntamente;
q) impresa madre: l'impresa che controlla un'altra
impresa ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti
un'influenza dominante su un'altra impresa ai sensi
dell'art. 23, comma 2, del TUB dell'art. 72, comma 2, del
codice delle assicurazioni private;
r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di
un'altra impresa ai sensi dell'art. 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa su
cui un'impresa madre eserciti un'influenza dominante ai
sensi dell'art. 23, comma 2, del TUB dell'art. 72, comma 2,
del codice delle assicurazioni private; tutte le imprese
figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese
figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da
titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando
una situazione di legame durevole con esse, sono destinati
a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque
partecipazione quando un soggetto e', direttamente o
tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20
per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa
madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui
l'impresa madre o le imprese figlie detengono una
partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione
unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da
quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e
controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse
persone;
u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone
fisiche o giuridiche consistenti in:
1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere
direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 per
cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
2) un legame di controllo come definito dall'art. 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
3) una situazione nella quale due o piu' persone
fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una
stessa persona da un legame di controllo;
v) societa' di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che
insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia
un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione
europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato
finanziario;
z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei
Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o
regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche,
sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese
di investimento, sia a livello di singola impresa che di
gruppo;
aa) autorita' competenti rilevanti:
1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione
europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a
livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata
appartenente ad un conglomerato finanziario;
2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al
numero 1;
3) le altre autorita' competenti interessate, se
ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2;
queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in
altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per
cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di
qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro
Stato membro;
bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di
vigilanza italiane competenti sui settori bancario,
assicurativo e dei servizi di investimento;
cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui
l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra
natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore
delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato
finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da
altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona
fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel
gruppo da stretti legami;
dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con
un rischio di perdita potenziale per le imprese
appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di
portata tale da compromettere la solvibilita' o la
posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate
appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono
essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di
investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato,
altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei
rischi precedenti;
ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi:
l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa
regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria
attivita', calcolato per le singole imprese in base alle
rispettive norme settoriali;
ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato:
la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni
ordinamento nazionale di settore, che si effettua
considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai
fini stabiliti all'art. 2, comma 1.
ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). - 1. Tra
le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha
la sede principale la societa' di partecipazione
finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di vigilanza
responsabile per il coordinamento e l'esercizio della
vigilanza supplementare, di seguito denominata
coordinatore.
2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici
in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati
i compiti e le responsabilita' attribuite alle autorita'
competenti ai sensi delle norme settoriali.
3. L'individuazione e' effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia
un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e'
esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la
predetta impresa regolamentata all'esercizio
dell'attivita';
b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi
sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e'
esercitato dall'autorita' competente individuata sulla base
dei seguenti criteri:
1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa
regolamentata sia una societa' di partecipazione
finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato
dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta
impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme
settoriali;
2) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede
principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre
la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e
una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello
Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di
partecipazione finanziaria mista, il compito di
coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente
preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata
autorizzata in tale Stato membro;
3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la
societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede
principale siano state autorizzate piu' imprese
regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il
compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita'
competente preposta alla vigilanza sull'impresa
regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori
dimensioni;
4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario
vi siano piu' societa' di partecipazione finanziaria mista
con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea
in ciascuno dei quali sia presente un'impresa
regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato
dall'autorita' competente preposta alla vigilanza
dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello
stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali
imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero
dall'autorita' competente preposta alla vigilanza
sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario
di maggiori dimensioni;
5) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede
principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre
la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e
nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione
nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa'
di partecipazione finanziaria mista, il compito di
coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha
concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che
presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato
nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
6) nel caso in cui conglomerato finanziario sia un
gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi
altro caso, il compito di coordinatore e' esercitato
dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione
all'impresa regolamentata che presenta il totale dello
stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di
maggiori dimensioni.
4. Il coordinatore, individuato in conformita' del
comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo
o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il
piu' elevato totale dello stato patrimoniale nel settore
finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il
gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario
ai sensi dell'art. 4, nonche' la designazione del
coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita'
competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate
appartenenti al gruppo e le autorita' competenti dello
Stato membro nel quale la societa' di partecipazione
finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il
comitato congiunto.
5. In casi particolari, le autorita' competenti
rilevanti possono, mediante accordi di coordinamento e
sentito il conglomerato finanziario, stabilire di non
applicare i criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti
opportuno in considerazione della struttura del
conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attivita'
in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorita'
competente diversa.
6. I compiti di vigilanza supplementare del
coordinatore includono:
a) il coordinamento della raccolta e della diffusione
di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorita'
competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle
proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi
compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini
dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorita'
competente ai sensi delle norme settoriali;
b) la valutazione complessiva sotto il profilo della
vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di
un conglomerato finanziario;
c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in
materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei
rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7,
8 e 9;
d) la valutazione complessiva delle operazioni
intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo
sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di
contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi
di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra
norme settoriali ed il livello o volume dei rischi;
e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione
e del sistema di controllo interno del conglomerato
finanziario, di cui all'art. 10;
f) la pianificazione e il coordinamento delle attivita'
di vigilanza, in collaborazione con le autorita' competenti
rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle
proprie funzioni sia in situazioni di emergenza.
7. Il coordinatore, le altre autorita' competenti
rilevanti e, ove necessario, le altre autorita' competenti
interessate concludono accordi di coordinamento al fine di
agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di
coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori
compiti e puo' specificare le procedure per il processo
decisionale fra le autorita' competenti rilevanti e per la
collaborazione con le altre autorita' competenti.
8. Il coordinatore puo' chiedere alle autorita'
competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la
sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino
esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare
dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per
l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di
trasmettergliele.
9. Al fine di evitare la duplicazione delle
segnalazioni alle varie autorita' coinvolte nella
vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni
gia' fornite a un'altra autorita' competente conformemente
alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso
di tali informazioni».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Cooperazione e scambio di informazioni tra le
autorita' competenti e con il comitato congiunto). - 1. Ai
fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le
autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza
sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato
finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a
richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di
propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli
stessi fini cooperano con il comitato congiunto e
forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni
necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.
2. Le autorita' di vigilanza italiane competenti
scambiano informazioni con le altre autorita' di vigilanza
competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto
d'ufficio.
3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo
scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:
a) l'accertamento della struttura del gruppo e
l'individuazione di tutte le principali imprese
appartenenti al conglomerato finanziario, nonche' delle
autorita' competenti delle imprese regolamentate del
gruppo;
b) le strategie del conglomerato finanziario;
c) la situazione finanziaria del conglomerato
finanziario, in particolare per quanto attiene
all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo,
alla concentrazione dei rischi e alla redditivita';
d) i principali azionisti e coloro che svolgono
funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato
finanziario;
e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio
e di controllo interno a livello del conglomerato
finanziario;
f) le procedure per la raccolta di informazioni presso
le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la
verifica di tali informazioni;
g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o
da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili
di arrecare un serio pregiudizio alle imprese
regolamentate;
h) le sanzioni di rilevante entita' e i provvedimenti
straordinari adottati dalle autorita' competenti in
conformita' delle norme settoriali o del presente decreto.
4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini
dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorita'
competenti e fatte salve le rispettive responsabilita'
definite dalle norme settoriali, le autorita' competenti
interessate si consultano in merito:
a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura
organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate
appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano
dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle
autorita' competenti;
b) alle sanzioni di rilevante entita' e ai
provvedimenti straordinari adottati dalle autorita'
competenti.
5. Un'autorita' competente puo' decidere di non
procedere alla consultazione di cui al comma 4 in
situazioni di urgenza o qualora cio' possa compromettere
l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorita'
competente informa prontamente le altre autorita'
competenti.
6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del
presente articolo siano gia' state fornite a un'autorita'
competente ai sensi delle norme settoriali, le altre
autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza
supplementare possono richiedere direttamente le
informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse.
7. La raccolta o il possesso di informazioni
concernenti imprese appartenenti a un conglomerato
finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non
implica in alcun modo che le autorita' competenti siano
tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su
tali imprese.
8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorita'
competenti possono scambiare informazioni riguardanti le
imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato
finanziario anche con le banche centrali, il sistema
europeo di banche centrali e la Banca centrale europea e il
CERS, nella misura in cui cio' sia necessario per
l'assolvimento dei rispettivi compiti.
9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche,
regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza
supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai
fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con
l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato
congiunto.
10. Le autorita' competenti preposte all'esercizio
della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le
informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza;
la richiesta di informazioni puo' essere effettuata
direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti
vigilati dalla medesima autorita' oppure indirettamente,
per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore, per
le imprese regolamentate non vigilate dall'autorita'
richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione
finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata
per il tramite dell'autorita' di vigilanza preposta alla
verifica dei requisiti di cui all'art. 11.
11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese
regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle
competenti autorita' di vigilanza italiane, informazioni
alle autorita' di vigilanza di altri Paesi dell'Unione
europea».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Controlli interni). - 1. Le imprese
regolamentate pongono in essere nell'ambito del
conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi
contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo
interno e procedure di gestione del rischio, comprese
idonee procedure amministrative e contabili.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) governo societario e gestione sani, con
l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e
delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono
attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a
livello del conglomerato finanziario per quanto concerne
tutti i rischi assunti;
b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al
fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul
profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali
conformemente alle disposizioni dell'art. 7 e dell'allegato
al presente decreto;
c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti
in essere in tutte le imprese incluse nel campo di
applicazione della vigilanza supplementare, al fine di
consentire la quantificazione, il monitoraggio e il
controllo dei rischi a livello del conglomerato
finanziario;
c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare,
ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di
risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su
base regolare.
3. I meccanismi di controllo interno includono:
a) meccanismi adeguati per quanto concerne
l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e
quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire
un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;
b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a
consentire l'accertamento, la quantificazione, il
monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e
della concentrazione dei rischi.
4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in
ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare sono
istituiti adeguati meccanismi di controllo interno,
definiti dalle autorita' di vigilanza competenti mediante
specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei
dati e delle informazioni utili all'esercizio della
vigilanza supplementare.
5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della
vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui
al presente articolo per il conglomerato finanziario nel
suo complesso».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Vigilanza supplementare equivalente). - 1. Le
imprese regolamentate che non rientrano nel campo di
applicazione della vigilanza supplementare di cui all'art.
2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa
regolamentata o una societa' di partecipazione finanziaria
mista con sede principale in un Paese non appartenente
all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza
supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate nel
presente articolo.
2. L'autorita' di vigilanza italiana, che rivestirebbe
il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, verifica se le
imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte
a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese
non appartenente all'Unione europea, equivalente alla
vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del
presente decreto. La verifica e' effettuata di iniziativa
oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi
impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.
3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma
2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene
conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto.
Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con
la decisione adottata da un'altra autorita' competente
rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE,
all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie
in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni
dell'Unione europea.
4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una
vigilanza supplementare equivalente, le autorita' di
vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di
cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza
supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi
alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5,
che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza
supplementare di cui all'art. 2.
5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono
concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui al
comma 2, con le altre autorita' competenti rilevanti e
comunicati alle autorita' competenti interessate e alla
Commissione europea. In particolare, l'autorita' di
vigilanza italiana di cui al comma 2 puo' disporre la
costituzione di una societa' di partecipazione finanziaria
mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e
applicare la vigilanza supplementare di cui al presente
decreto alle imprese regolamentate appartenenti al
conglomerato finanziario facenti capo a tale societa' di
partecipazione.
6. Le autorita' di vigilanza italiane possono negoziare
accordi con uno o piu' Paesi terzi in merito alle modalita'
di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese
regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.
Il risultato di tali negoziati sono comunicati alla
Commissione europea».



 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. »;
b) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF»;
b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'Unione europea».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n.1093/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n.1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle nazioni unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali:
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato
membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i
limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di
seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli
aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale,
commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese
controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica;
c) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una
impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione
extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa
di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o
riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE
oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di
fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i
rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del
gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione
captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la
societa' avente sede legale e amministrazione centrale in
uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa);
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa
di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art. 1, punti 5)
e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai
sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva
2004/39/CE;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai
sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio
dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al
netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo
del patrimonio netto del quale l'impresa dispone
costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) [partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che
comportano il controllo della societa' e le partecipazioni
individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle
attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa'];
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato. [I contratti stipulati da imprese
italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro
Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero];
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da
imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in
base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del
denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto);
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria
di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno
Stato aderente all'accordo di estensione della normativa
dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea
o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come
tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale
l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano
i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili,
ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti,
sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e'
verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo);
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione);
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone
fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono
sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque
sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un
contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli
organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle
imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato
all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle nazioni unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Autorita' di vigilanza). - 1. L'ISVAP svolge
le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante
l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti
dalle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita'
che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli
strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui
mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali
ricadute della sua azione sulla stabilita' del sistema
finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi
degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il
Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza
degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la
sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione del
consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed
economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione
delle linee di politica assicurativa.
4. (Abrogato).
5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini
dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero dello sviluppo
economico e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in
armonia con le disposizioni dell'Unione europea, si
conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione
europea e provvedono in merito alle raccomandazioni
concernenti le materie disciplinate dal presente codice».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi
i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni
sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente
dell'ISVAP tutte le irregolarita' constatate, anche se
costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti
dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC),
e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP
al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di
ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi'
opposto nei confronti del Ministro delle attivita'
produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che
acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo
le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformita' alle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni
previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora,
anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le
altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato
congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione
europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive
funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti
agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni
dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP
non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o
a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e
con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri
accordi che possono prevedere anche la delega di compiti;
puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle
controversie con le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri in situazioni transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di
riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le
autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione
europea.
9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita'
amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero,
relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le
autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene
con le modalita' di cui al comma 7».



 
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».
2. All'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.».
3. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonche' i relativi aggiornamenti.».
4. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
1-ter. Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilita' del mercato. La COVIP collabora altresi' con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorita' che le ha fornite.
1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP puo' concludere con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP puo' ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
5. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.
2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.».
6. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.»;
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».
7. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il
presente decreto legislativo disciplina le forme di
previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, al fine di assicurare piu' elevati livelli di
copertura previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) "forme pensionistiche complementari collettive": le
forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h),
e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'art. 20,
iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire
collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote
del trattamento di fine rapporto;
b) "forme pensionistiche complementari individuali": le
forme di cui all'art. 13, che hanno ottenuto l'approvazione
del regolamento da parte della COVIP alle quali e'
possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, istituita ai sensi dell'art. 18, di seguito
denominata: "COVIP";
c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d) "TFR": il Trattamento di fine rapporto;
e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione, ai sensi dell'art. 4, di appositi
fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve
contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non
puo' essere utilizzata da altri soggetti».
- Il testo dell'art. 15-bis del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15-bis (Operativita' all'estero delle forme
pensionistiche complementari italiane). - 1. I fondi
pensione di cui all'art. 4, comma 1, i fondi pensione
aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi
soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio
della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo
tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP
previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita'
transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori
di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro
dell'Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per
il rilascio della predetta autorizzazione, anche
avvalendosi di procedimenti semplificati di
silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP,
secondo le modalita' dalla stessa definite, circa
l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.
3. Un fondo pensione che intenda operare con
riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti
nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a
comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP,
indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome
del soggetto interessato e le caratteristiche principali
dello schema pensionistico che sara' ivi gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP
provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui
al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato
membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento,
dandone comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la
struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero
l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo e del responsabile
del fondo pensione siano compatibili con il tipo di
operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa
puo' non consentire al fondo pensione, anche mediante
revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita'
transfrontaliera comunicata, dandone se del caso
informazione anche all'Autorita' dello Stato membro
ospitante.
6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la
disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia
di informativa da rendere agli iscritti, nonche' le
disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto
della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino
applicazione nei confronti dei fondi pensione che
esercitano attivita' transfrontaliera.
7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare,
limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare
Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli
investimenti previsti, in conformita' all'art. 18, comma 7,
della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato
membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei
fondi che esercitano attivita' transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni
di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse
dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A
decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero,
in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in
cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da
parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il
fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato
membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro
ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e'
competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni
indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte
dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che
un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al
comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita'
dello Stato membro ospitante, le misure necessarie
affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione
constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il
fondo pensione continua a violare le disposizioni dello
Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza
sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi
pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro
ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le
misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove
irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente
necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi
servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi
pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per
le ipotesi di cui all'art. 7-bis, comma 1. La COVIP vigila
sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione,
puo' anche intervenire ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori.
12. La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione
degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il
fondo pensione debba rispettare nello Stato membro
ospitante, la separazione delle attivita' e delle
passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato
membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica».
- Il testo dell'art. 15-ter del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15-ter (Operativita' in Italia delle forme
pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi
pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea,
che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine allo svolgimento
dell'attivita' transfrontaliera possono raccogliere
adesioni su base collettiva sul territorio della
Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel
territorio della Repubblica e' subordinata alla previa
comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorita'
competente dello Stato membro di origine delle informazioni
concernenti la denominazione dell'impresa e le
caratteristiche principali dello schema pensionistico
offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte
dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della
predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad
operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP
abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine
informativa in merito alle disposizioni che devono essere
rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale
e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in
tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attivita'
transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorsi due mesi
dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP
dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente
alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed
alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali
adesioni, si applicano le norme contenute nel presente
decreto in materia di destinatari, adesioni in forma
collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella
forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti
di partecipazione, portabilita'. Con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza
sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che
disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le
quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al
comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al
presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'art.
4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis, sono altresi'
definiti i limiti agli investimenti che i fondi di cui al
comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di
attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio
della Repubblica.
6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita'
dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6,
nonche' i relativi aggiornamenti.
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello Stato
membro di origine di prescrivere al fondo pensione la
separazione delle attivita' e delle passivita'
corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della
Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto
territorio.
8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la
competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a
vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo
pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la
COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine
affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP,
le misure necessarie affinche' il fondo ponga fine alla
violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle
predette misure, il fondo pensione continua a violare le
disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale
e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione
transfrontalieri, la COVIP puo', previa informativa
all'Autorita' dello Stato membro di origine, impedire la
raccolta di nuove adesioni e nei casi piu' gravi, impedire
al fondo di continuare ad operare».
- Il testo dell'art. 15 -quater del citato decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15-quater (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. I dati, le notizie, le informazioni
acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi
i casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP
tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
1-ter. Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque
opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle
finanze.
1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca
d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e
tutelare la stabilita' del mercato. La COVIP collabora
altresi' con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette
Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.
1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di
informazioni possono intervenire tra la COVIP e le
Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui
gestori di cui all'art. 6 e sulle banche depositarie di cui
all'art. 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione
di controllo.
1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle
disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche
mediante scambio di informazioni, con le istituzioni
dell'Unione europea e con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive
funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli
obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni
dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP
da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse
ad altre Autorita' italiane o a terzi senza il consenso
dell'Autorita' che le ha fornite.
1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP
puo' concludere con le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che
possono prevedere la delega reciproca di compiti di
vigilanza. La COVIP puo' ricorrere all'AEAP per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad
effettuare e a ricevere, sia nella qualita' di Autorita'
dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita'
dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni
con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai
fondi pensione che svolgono attivita' transfrontaliera,
nonche' a comunicare le disposizioni di diritto nazionale
che devono trovare applicazione ai sensi dell'art. 15-ter,
commi 4, 5 e 6».
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Compiti della COVIP). - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il
rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei
fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per
l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di
forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in particolar modo essere utilizzati
nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini
di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei
commi 11 e 13 dell'art. 6;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e
vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la
gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6,
nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il
rendiconto e il prospetto sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del
codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza
delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in
materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le
modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per quella concernente
l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche
complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine
elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede
informative, i prospetti e le note informative da
indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme
pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni
periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila
sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in
generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei
rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di
pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalita'
con le quali le forme pensionistiche complementari sono
tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente,
nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in
quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee
seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla
titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e
nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato
e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli
organi interni di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione delle forme pensionistiche complementari,
fissandone l'ordine del giorno;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al
comma 2, alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli
articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto
previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai
sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente
dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere
dotate di strutture gestionali amministrative e contabili
separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle
suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per
l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma
sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche
di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di
attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle
predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al
riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile
1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente
decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), non possono essere previste prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1
istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli
sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un
gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con
cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la
sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la
continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP
verifica la sussistenza delle predette condizioni.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite
in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano
gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata
una situazione di squilibrio finanziario derivante
dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare,
sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli
8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono
presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche'
documentazione idonea a dimostrare il permanere della
situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con
cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le
condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento
alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo parere della
COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al
comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse
le modalita' di presenza previste dagli articoli 20 e 21
del codice civile».



 
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) "Autorita' di vigilanza europee" indica:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le autorita' di vigilanza di settore cooperano con le Autorita' di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.».



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "codice in materia di protezione dei dati personali"
indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) "Consob" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia;
e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
g-bis) "Autorita' di vigilanza europee" indica:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro
dell'Unione europea;
i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non
appartenente all'Unione europea;
l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
m) "TUF" indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia
valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio
attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), e
all'art. 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti
indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13,
comma 1, lettera b);
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e
gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono
conservate in modo accentrato tutte le informazioni
acquisite nell'adempimento degli obblighi di
identificazione e registrazione, secondo i principi
previsti nel presente decreto;
c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita'
preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza
o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10,
comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma
1, lettera a);
d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge
attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha
alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una
direzione e una gestione effettive e che non sia collegata
ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti
continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati
agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i
destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una
prestazione professionale in seguito al conferimento di un
incarico;
e-bis) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti
dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il
regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti,
assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di
fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
f) "conti di passaggio": rapporti bancari di
corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari finanziari, utilizzati per effettuare
operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale
e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso
di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
sede legale e il codice fiscale o, per le persone
giuridiche, la partita IVA;
h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo
svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile
indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in
un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la
propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare
una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze
relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai
controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione a operare;
i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12,
un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un
obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo
della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite
una prestazione professionale;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria
sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere
attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai
predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma
restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando
ricorrano elementi per ritenerla tale;
[n) "operazioni collegate": operazioni che, pur non
costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra
loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o
per lo scopo cui sono dirette;];
o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche
residenti in altri Stati comunitari o in Stati
extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti
cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o
coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente
stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui
all'allegato tecnico al presente decreto;
p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust":
ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo
professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi connessi a una
societa', un'associazione o qualsiasi altra entita'
giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
q) "prestazione professionale": prestazione
professionale o commerciale correlata con le attivita'
svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14,
della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra'
una certa durata;
r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
s) "rapporto continuativo": rapporto di durata
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei
soggetti indicati all'art. 11 che dia luogo a piu'
operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi
di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel
quale sono conservati i dati identificativi di cui alla
lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di
identificazione secondo le modalita' previste nel presente
decreto;
u) "titolare effettivo": la persona fisica per conto
della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita',
ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente
decreto;
v) "titolo al portatore": titolo di credito che
legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso
menzionato in base alla mera presentazione e il cui
trasferimento si opera con la consegna del titolo;
z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti
obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di
comunicare alle autorita' competenti le informazioni che
riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le
Autorita' di vigilanza di settore sovraintendono al
rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da
parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le
modalita' di cui all'art. 53. I soggetti di cui all'art.
13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente
iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati
dalla Consob.
2. Nel rispetto delle finalita' e nell'ambito dei
poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di
settore, le Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di loro,
emanano disposizioni circa le modalita' di adempimento
degli obblighi di adeguata verifica del cliente,
l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i
controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli
intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita'
finanziaria di cui all'art. 11 e di quelli previsti
dall'art. 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente
iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono
emanate dalla Consob. Per i soggetti di cui all'art. 11,
comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla
Banca d'Italia.
2-bis. Le autorita' di vigilanza di settore cooperano
con le Autorita' di vigilanza europee e forniscono tutte le
informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti».



 
Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per
gli affari europei

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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