Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 luglio 2012 |
Modifica al decreto 1º dicembre 2011, relativo alle misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lett. a) della citata legge 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per petrolio e gasolio; Visto il decreto del 1° dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2012, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni; Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 41 del 6 marzo 2012, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla variazione della misura del diritto speciale per il gasolio per autotrazione previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011; Considerato che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 e' stata fissata, tra l'altro, in euro 0,1550 al litro, la misura del diritto speciale gravante sul gasolio per autotrazione;
Decreta:
Art. 1
1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in euro 0,155/lit. per il gasolio uso autotrazione. 2. La disposizione dell'articolo precedente ha effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012. 3. L'Ufficio delle Entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2012
Il Ministro: Monti |
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