Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2012 (vai al sommario) |
|
LEGGE 30 luglio 2012, n. 127 |
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni
1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, di seguito denominata «Chiesa», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| Art. 2 Liberta' religiosa
1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. 2. E' garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta' di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 4. E' riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la liberta' di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessita' di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo. 5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore. |
| Art. 3 Autonomia della Chiesa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti. 2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale. 3. La Repubblica garantisce, altresi', la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale. |
| Art. 4 Ministri di culto
1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone: a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto; b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu' piccole dimensioni; c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio; d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorita' della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso. 3. Ai ministri di culto e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali. 4. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. |
| Art. 5 Missionari e presidenti di missione
1. La Chiesa svolge attivita' missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali e' assicurato il libero svolgimento delle attivita' di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato. 2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessita' delle anime, le attivita' di istruzione ed evangelizzazione. 3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreche' la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorita' religiosa, la quale dovra' fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire. 4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione. |
| Art. 6 Servizio militare
1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorita' ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attivita', per un periodo non superiore ai trenta mesi. |
| Art. 7 Esercizio della liberta' religiosa
1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto. |
| Art. 8
Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati
1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio. 2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. 3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorita' competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi. 4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorita' competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie. 5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano. |
| Art. 9 Assistenza spirituale ai ricoverati
1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario. 3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati. |
| Art. 10 Assistenza spirituale ai detenuti
1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari. 2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita', allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. 3. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. 4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina. |
| Art. 11 Oneri per l'assistenza spirituale
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa. |
| Art. 12 Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalita' che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto. 3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalita' concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa. |
| Art. 13 Istituzione di scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. 3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita' possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata. |
| Art. 14 Matrimonio
1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio. 2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. 3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresi', rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 6. Il ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e' avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' formale dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. |
| Art. 15 Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' della Chiesa. 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio. 3. Lo Stato prende atto che le attivita' di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa. 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A)), e' il seguente: «Art. 17 (L) (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)). - 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprieta' dello Stato il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.».
|
| Art. 16 Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa. |
| Art. 17 Riconoscimento di enti ecclesiastici
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni. 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione ad essi fornita. 3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22. 4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti. |
| Art. 18 Mutamenti degli enti ecclesiastici
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni». 3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso. 4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie. |
| Art. 19 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove gia' non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente. |
| Art. 20 Gestione degli enti ecclesiastici
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. |
| Art. 21 Trasferimento di beni
1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della «Foreign Lands Corporation», della «Property Reserve Inc.» (gia' «Deseret Title Holding Corporation»), della «Deseret Management Corporation» e della «Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter day Saints», tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonche' della «Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz», con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere. |
| Art. 22 Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano: a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attivita' missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessita' delle anime; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessita' delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attivita' e' comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti. |
| Art. 23 Regime tributario degli enti ecclesiastici
1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli. 2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime. |
| Art. 24 Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attivita' di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei santi degli ultimi giorni». 3. Le modalita' relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predispone eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Chiesa. |
| Art. 25 Cimiteri
1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformita' delle leggi vigenti. 2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' con i riti e la tradizione della Chiesa medesima. 3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni. 4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformita' con la normativa italiana in materia. 5. Nei cimiteri della Chiesa e' assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), e' il seguente: «Art. 92. - 1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98. 3. Con l'atto della concessione il comune puo' imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. 4. Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.».
|
| Art. 26 Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni. |
| Art. 27 Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa, nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Note all'art. 27: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.». - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».
|
| Art. 28 Ulteriori intese
1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso. |
| Art. 29 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 24 della presente legge, valutati in euro 35.000 per l'anno 2013 ed in euro 20.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 15.000 euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2232): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) l'8 giugno 2010. Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 17 giugno 2010 con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 12ª (Sanita'). Esaminato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 23 giugno 2010, 13, 28 luglio 2010, 3 agosto 2010, 17 novembre 2010 e 7 e 21 giugno 2011. Nuovamente assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010 con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 12ª (Sanita'). Esaminato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante ed approvato il 12 ottobre 2011. Camera dei deputati (atto n. 4716): Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 novembre 2011 con pareri delle Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XII (Aff. sociali). Esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, l'8, 9 novembre 2011, 6, 13 dicembre 2011, 12 gennaio 2012. Nuovamente assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa il 5 giugno 2012 con pareri delle Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera),VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XII (Aff. sociali). Esaminato ed approvato, con modificazioni, dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 20 giugno 2012. Senato della Repubblica (atto n. 2232-B): Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante il 28 giugno 2012 con pareri della Commissione 5ª (Bilancio). Esaminato dalla lª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante il 4 luglio 2012 ed approvato il 18 luglio 2012.
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il seguente: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1. (Omissis).». - Il testo dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica ), e' il seguente: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. (Omissis).». - Il testo dell'art. 11, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, e' il seguente: «Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - (Omissis). 3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle; d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente; g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m); l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13; m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1, lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge. (Omissis).». - Il testo dell'art. 21, comma 5, della medesima legge n. 196 del 2009, e' il seguente: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili. (Omissis).».
|
| Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni Preambolo
La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito per brevita indicata anche come Chiesa), richiamandosi ai principi di liberta' religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonche' dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, 881;
Considerato
che in forza dell'articolo 8 della costituzione, secondo e terzo comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; che uno dei principi della «Chiesa» e' obbedire, onorare e sostenere le leggi; preso atto che la «Chiesa» non intende partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF; ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nello Stato non sia piu' idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa;
Convengono
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della «Chiesa», la citata legislazione sui culti ammessi.
Articolo 1 (Liberta' religiosa)
1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della «Chiesa», di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La «Chiesa» ha piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. 2. E' garantita alla «Chiesa», alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta' di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della «Chiesa», all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della «Chiesa» nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 4. E' riconosciuta ai rappresentanti della «Chiesa» la liberta' di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della «Chiesa», senza la necessita' di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo. 5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione e delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla «Chiesa» operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
Articolo 2 (Autonomia della «Chiesa»)
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della «Chiesa» liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della «Chiesa», degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale. 3. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera comunicazione e collaborazione della «Chiesa» in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.
Articolo 3 (Ministri di culto)
1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della «Chiesa» le seguenti persone: a) i Presidenti di palo e i Presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto; b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu' piccole dimensioni; c) i Presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita' e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio; d) i Presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia. Queste persone sono nominate dall'autorita' della «Chiesa» gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso. 2. Ai ministri di culto e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della «Chiesa» a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali. 3. Ai ministri di culto e' riconosciuta il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9 e 13, e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la «Chiesa» rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.
Articolo 4 (Missionari e Presidenti di missione)
1. La «Chiesa» svolge attivita' missionaria in Italia. A tal fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e Presidenti di missione, ai quali e' assicurato il libero svolgimento delle attivita' di religione o di Culto di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della «Chiesa» a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato. 2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessita' delle anime, le attivita' di istruzione ed evangelizzazione. 3. I permessi di soggiorno ai Presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione vengono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e vengono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreche' la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorita' religiosa, la quale dovra' fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire. 4. La «Chiesa» provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei Presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la «Chiesa» medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 5, 7 e 8 e attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri, la «Chiesa» rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di Presidente di missione.
Articolo 5 (Servizio militare)
1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della «Chiesa», di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorita' ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attivita', per un periodo superiore ai trenta mesi.
Articolo 6 (Esercizio della liberta' religiosa)
1. L'appartenenza alle forze annate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
Articolo 7
(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche della «Chiesa» che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio. 2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della «Chiesa» nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. 3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle dette chiese, i ministri della «Chiesa» possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorita' competente mettera' a disposizione i locali necessari e consentira' l'affissione di appositi avvisi. 4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della «Chiesa», l'autorita' competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della «Chiesa» sovrintenda e celebri le esequie. 5. I ministri di culto della «Chiesa» appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.
Articolo 8 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. I ministri di culto e i missionari della «Chiesa» possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla «Chiesa» o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario. 3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla «Chiesa» piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Articolo 9 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della «Chiesa» di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari. 2. A tal fine la «Chiesa» trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti, nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita', allegando la certificazione di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. 3. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. 4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorita' religiosa preposta alla «Chiesa» piu' vicina.
Articolo 10 (Oneri per l'assistenza spirituale)
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico esclusivo della «Chiesa».
Articolo 11 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalita' che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto. 3. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della «Chiesa» il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalita' concordate dalla «Chiesa» con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della «Chiesa».
Articolo 12 (Istituzione di scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla «Chiesa» il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. 3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita', potranno usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.
Articolo 13 (Matrimonio)
1. Ferma restando l'autonomia della «Chiesa» in materia religiosa o di culto, la «Chiesa» riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio. 2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della «Chiesa», di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. 3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della «Chiesa» spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresi' rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 6. Il ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e' avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del Comune dove e' avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' formale dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Articolo 14 (Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della «Chiesa», nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' della «Chiesa». 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare in tali edifici per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della «Chiesa» responsabile dell'edificio. 3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della «Chiesa» possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della «Chiesa». 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla «Chiesa» per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.
Articolo 15 (Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e la «Chiesa» collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della «Chiesa».
Articolo 16 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della «Chiesa», aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal Presidente dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini, sulla base della documentazione ad essi fornita. 3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 21. 4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti.
Articolo 17 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della «Chiesa» civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». 3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della «Chiesa», determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso. 4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.
Articolo 18 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove gia' non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
Articolo 19 (Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della «Chiesa», senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
Articolo 20 (Trasferimento di beni)
1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni» da parte della «Foreign Lands-Corporation», della «Property Reserve Inc.» (gia' «Deseret Title Holding Corporation»), della «Deseret Management Corporation» e della «Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints», tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America; nonche' della «Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz», con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.
Articolo 21 (Attivita' di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano: a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attivita' missionarie e di evangelizzazione, necessita' delle anime; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 2. La Repubblica italiana prende atto che, per la «Chiesa», la cura delle necessita' delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attivita' e' comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 22 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della «Chiesa», incluso l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni», aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli. 2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.
Articolo 23 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la «Chiesa» si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corto alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo; agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attivita' di cui all'articolo 21, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». 3. Le modalita' relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo comma ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla «Chiesa».
Articolo 24 (Cimiteri)
1. I piani regolatori cimiteriali dovranno prevedere, su richiesta della «Chiesa», reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformita' delle leggi vigenti. 2. La sepoltura nei cimiteri della «Chiesa» e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita' dei riti e della tradizione della «Chiesa» medesima. 3. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della «Chiesa», le concessioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni. 4. L'inumazione nei reparti della «Chiesa» ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformita' con la normativa italiana in materia. 5. Nei cimiteri della «Chiesa» e' assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della «Chiesa».
Articolo 25 (Norme di attuazione)
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla «Chiesa» ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 26 (Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della «Chiesa» nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti della «Chiesa», comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Articolo 27 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' non la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della «Chiesa» con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 28 (Legge di approvazione della presente intesa)
1. Il Governo della Repubblica italiana presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 4 aprile 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi
Il Presidente della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi giorni dott. Raimondo Castellani |
|
|
|