Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 luglio 2012, n. 126 |
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
Rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
1. I rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale di seguito denominata «Arcidiocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| Art. 2 Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. |
| Art. 3 Ministri di culto
1. I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero. 2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell'Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. 4. I ministri di culto hanno la facolta' di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 l'Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero. |
| Art. 4 Assistenza spirituale ai militari
1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu' vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell' Arcidiocesi competente per territorio. 3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi. |
| Art. 5 Assistenza spirituale ai ricoverati
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 3. 2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario. 3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi. |
| Art. 6 Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi e' assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'Arcidiocesi trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni. 3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi. |
| Art. 7 Insegnamento religioso nelle scuole
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari dignita', senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi. 2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potesta' su di essi. 3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose. 4. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Arcidiocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' s'inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dall'Arcidiocesi con le medesime istituzioni. 5. Gli oneri finanziari derivati dall'applicazione del comma 4 sono a carico dell'Arcidiocesi. |
| Art. 8 Istruzione scolastica ortodossa
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. |
| Art. 9 Matrimonio
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara' svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresi', attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile. 5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio. 6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al ministro di culto di cui al comma 5. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine. |
| Art. 10 Festivita'
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e' assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 2. Nella giornata del Venerdi' Santo e nelle festivita' di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi se maggiorenni. 3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festivita' di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 11 Edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l'Arcidiocesi. 3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. 5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa. |
| Art. 12 Patrimonio artistico e culturale
1. La Repubblica e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso. |
| Art. 13 Emittenti radiotelevisive
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore. |
| Art. 14 Riconoscimento di enti ortodossi
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, e degli altri enti ortodossi forniti di personalita' giuridica (Comunita' dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; Comunita' Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti, quali diocesi, decanati o vicariati, comunita', parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza. 2. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente ortodosso e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresi', allegato lo statuto dell'ente stesso. 3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e' richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1. 4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti. |
| Art. 15 Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita' commerciali o a scopo di lucro. |
| Art. 16 Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi
1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. 2. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime. |
| Art. 17 Gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi
1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. |
| Art. 18 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. |
| Art. 19 Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi. 3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso. 4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie. |
| Art. 20 Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. 3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi. |
| Art. 21 Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi e' indicata con la denominazione: «Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale». 3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Arcidiocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi. 5. L'Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalita' previste dall'articolo 20 e dal comma 1 del presente articolo. 7. Il Ministero dell'interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 21: - Il testo dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: «Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - (Omissis). 7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638. (Omissis).».
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| Art. 22 Assegni ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. 3. L'Arcidiocesi provvede, altresi', per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti. |
| Art. 23 Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi. |
| Art. 24 Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni. |
| Art. 25
Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicazione nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunita' locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 25: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.». - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».
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| Art. 26 Ulteriori intese
1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. 3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Note all'art. 26: - Il testo dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e' il seguente: «Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.».
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| Art. 27 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 170.000 per l'anno 2013 e in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2233): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) l'8 giugno 2010. Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 17 giugno 2010 con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 12ª (Sanita'). Esaminato dalla 1ª commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 23 giugno 2010, 13, 28 luglio 2010, 3 agosto 2010, 17 novembre 2010 e 7 e 21 giugno 2011 e 7 luglio 2011. Nuovamente assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010 con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 12ª (Sanita'). Esaminato dalla 1ª commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede deliberante ed approvato il 12 luglio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4517): Assegnato alla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 luglio 2011 con pareri delle commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera) XII (Aff. sociali). Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 luglio 2011, 7, 29 settembre 2011, 5 ottobre 2011, 3 novembre 2011. Nuovamente assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa il 9 maggio 2012 con pareri delle commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera),VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera) XII (Aff. sociali). Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 23 maggio 2012 ed approvato, con modificazioni il 30 maggio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 2233-B): Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 12 giugno 2012 con pareri della commissione 5ª (Bilancio). Esaminato dalla lª commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 19 giugno 2012 ed approvato il 18 luglio 2012.
Note all'art. 27: - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il seguente: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1. (Omissis).». - Il testo dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica ), e' il seguente: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. (Omissis).». - Il testo dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, e' il seguente: «Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - (Omissis). 3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente; g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m); l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1, lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. (Omissis).». - Il testo del comma 5 dell'articolo 21 della medesima legge n. 196 del 2009, e' il seguente: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis). 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili. (Omissis).».
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| Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale Preambolo
La Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (di seguito denominata Arcidiocesi),
Considerato
che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalita'; che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli; che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; che la liberta' di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo; che la Costituzione garantisce le liberta' di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero; che la Costituzione garantisce, inoltre, l'uguale liberta' di tutte le confessioni religiose davanti alla legge; che l'Arcidiocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico; che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze; che l'Arcidiocesi, fondata dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, quale erede storica delle antiche metropolie istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella Penisola italiana fin dal primo millennio e' organizzata secondo le norme del proprio statuto; riconoscono l'opportunita' di addivenire alla presente intesa e
Convengono
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Arcidiocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.
Articolo 1 (Liberta' religiosa)
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Articolo 2 (Ministri di culto)
1. I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero. 2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell'Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare od essere assegnati al servizio civile. 4. I ministri di culto hanno la facolta' di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4, 5 e 8 l'Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.
Articolo 3 (Assistenza spirituale ai militari)
1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu' vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio. 3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.
Articolo 4 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 2. 2. L'accesso di tali ministri di culto alle predette strutture e' a tal fine libero e senza limitazioni di orario. 3. Le direzioni di tali strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.
Articolo 5 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi e' assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi. 2. A tale fine l'Arcidiocesi trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni. 3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio. 4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi.
Articolo 6 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari dignita', senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi. 2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potesta' su di essi. 3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico prevede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose. 4. La Repubblica italiana nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Arcidiocesi, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' s'inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dall'Arcidiocesi con le medesime istituzioni. 5. Gli oneri finanziari derivati dall'applicazione del comma 4 sono a carico dell'Arcidiocesi.
Articolo 7 (Istruzione scolastica ortodossa)
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Articolo 8 (Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara' svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile. 5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio. 6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al predetto ministro di culto. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
Articolo 9 (Festivita')
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e' assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 2. Il Venerdi' Santo e nelle ricorrenze indicate nel comma precedente si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni. 3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festivita' di cui al comma l sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 10 (Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l'Arcidiocesi. 3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. 5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.
Articolo 11 (Patrimonio artistico e culturale)
1. La Repubblica italiana e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.
Articolo 12 (Emittenti radiotelevisive)
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
Articolo 13 (Riconoscimento di enti ortodossi)
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1998 e degli altri enti ortodossi forniti di personalita' giuridica (Comunita' dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; Comunita' Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti (diocesi, decanati o vicariati, comunita', parrocchie, monasteri, confraternite), costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza. 2. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente ortodosso e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere altresi' allegato lo statuto dell'ente stesso. 3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e' richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1. 4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.
Articolo 14 (Attivita' di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Articolo 15 (Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)
1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. 2. Gli enti dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Articolo 16 (Gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)
1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
Articolo 17 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 18 (Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi. 3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso. 4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
Articolo 19 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. 3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.
Articolo 20 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)
1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che l'Arcidiocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma l e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi e' indicata con la denominazione «Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale». 3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Arcidiocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi. 5. L'Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 6. Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' Stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalita' previste dall'articolo 19 e dal comma 1 del presente articolo. 7. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 21 (Assegni ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'Arcidiocesi provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. 3. L'Arcidiocesi provvede altresi' per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 22 (Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.
Articolo 23 (Norme di attuazione)
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 24
(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunita' locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Articolo 25 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. 2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. 3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 26 (Legge di approvazione dell'intesa)
1. Il Governo della Repubblica presentera' al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sara' allegato il testo dell'intesa stessa.
Roma, 4 aprile 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi
Il Metropolita della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale Sua Eminenza Rev.ma Gennadios Zervos |
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