IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 3 agosto 2012
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012, con il quale lo stato d'emergenza sopra citato e' stato prorogato, da ultimo, fino al 5 agosto 2012; Vista la nota dell'Assessore all'ambiente e energia della regione Toscana del 13 giugno u.s., con la quale, tenuto anche conto delle istanze manifestate dal Commissario delegato e delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte, in ragione del persistere di una grave situazione di criticita' ambientale nella laguna di Orbetello, ha chiesto una proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre 2012; Considerato che la formulazione dell'allora vigente articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 luglio 2012, n. 59, consentiva la proroga di soli trenta giorni delle gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento; Vista la nota del 24 luglio 2012 con cui l'Assessore all'energia e ambiente della regione Toscana, in ragione dell'aggravamento delle criticita' di natura ambientale nella laguna di Orbetello in concomitanza con la stagione estiva, ha chiesto di estendere la proroga concessa con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012 al 31 dicembre 2012; Ritenuto pertanto di dover adeguare il termine di vigenza dello stato di emergenza in rassegna all'intervenuta modifica del citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59/2012, ad opera della legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100; Considerato, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 59/2012, cosi' come convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, consente la proroga della gestione commissariale, prevedendo che per la prosecuzione degli interventi successivi si procede ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Ravvisata, quindi, la necessita' di mantenere l'attuale impianto normativo derogatorio nelle more del definitivo subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti; Ritenuto che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e' prorogata, fino al 30 settembre 2012, la gestione commissariale in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello. A tal fine il Commissario delegato ed i soggetti attuatori operano con i poteri e le deroghe gia' previsti, nella vigenza dello stato di emergenza dalle ordinanze appositamente adottate. 2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si renderanno necessari. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2012
Il Presidente: Monti |