Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125
Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale, ed, in particolare, l'articolo 277 e l'Allegato VIII alla Parte quinta, in cui e' disciplinato il recupero di composti organici volatili (COV) prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto prevede le norme di attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, attraverso la modifica e l'integrazione delle disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 14 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 14 (Attuazione della direttiva 2009/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina
durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni
di servizio, e disciplina organica dei requisiti di
installazione degli impianti di distribuzione di benzina).
(In vigore dal 17 gennaio 2012).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti attuazione della
direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei
veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono
l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE
nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e sono
adottati nel rispetto della procedura e dei principi e
criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze
e della giustizia, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinati in modo organico i requisiti di installazione
degli impianti di distribuzione di benzina anche in
conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, non si applica il punto 3
dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
- La direttiva 2009/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 ottobre 2009, n. L 285.
- Il testo dell'art. 277 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (Norme in
materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O. cosi' recita:
«Art. 277 (Recupero di cov prodotti durante le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli
impianti di distribuzione carburanti). - 1. I distributori
degli impianti di distribuzione dei carburanti devono
essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di
benzina che si producono durante le operazioni di
rifornimento degli autoveicoli. Gli impianti di
distribuzione, i distributori e i sistemi di recupero dei
vapori devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni
dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto,
relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti
costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli
periodici ed agli obblighi di documentazione.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la
benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da
impianti di deposito;
b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti
allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di
distribuzione;
c) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore deve essere
dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare
dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; se
inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in
rapporto con il pubblico, il distributore deve essere
inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione
ed il calcolo delle quantita' di benzina erogate;
d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei
dispositivi atti a prevenire l'emissione in atmosfera di
COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale
insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione
predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni
flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la
separazione della linea dei vapori dalla linea di
erogazione del carburante, collegamenti interni ai
distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori
verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi atti a garantire il funzionamento degli
impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno,
a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata
della documentazione necessaria ad identificare i
dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo 2,
punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta del
presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione,
il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei
dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed
ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla
vigente normativa. In caso di mancata pronuncia
l'omologazione si intende negata.
4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori che sono stati omologati delle competenti autorita'
di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono
essere utilizzati per attrezzare i distributori degli
impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte
del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta
apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di
prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero
dell'interno verifica i documenti e le certificazioni
trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di
sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In
caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende
negato.
5. Durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli i gestori degli impianti di distribuzione
devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei
vapori di cui al comma 1.».
- Per il testo vigente dell' Allegato VIII alla Parte V
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda
nelle note all'art. 3.

Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2009/126/CE, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera tt) e' sostituita dalla seguente:
«tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia' costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;»;
b) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti:
«tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;
2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;
tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita' in un impianto di distribuzione;»;
c) dopo la lettera uu) e' inserita la seguente:
«uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;»;
d) la lettera zz) e' sostituita dalla seguente:
«zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;».
2. L'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«Art. 277.
Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso
gli impianti di distribuzione di benzina

1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti ai controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se:
a) il flusso e' superiore a 500 m³/ anno;
b) il flusso e' superiore a 100 m³/ anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E' fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita' di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.
5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l'impianto e' stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi e' stato almeno un anno civile di esercizio, non c'e' nella direttiva una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della quantita' di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto e' tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.
9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorita' di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia' attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.».
3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 279, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 del medesimo decreto, come modificato dal comma 2 del presente articolo.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 268 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 268 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
di una o di piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente;
b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare
inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui
all'art. 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente
gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella
ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui
all'art. 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei
prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione
diffusa che deve essere convogliata sulla base delle
migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
e delle emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata
volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate in
condizioni normali (Nm 3 /ora), previa detrazione del
tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito
dalla parte quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
si configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in
cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per
esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,
deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
o piu' attivita';
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento
che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o
costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno
stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'art. 6
o dell'art. 11 o dell'art. 15, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, purche' in funzione o messo in funzione entro il 29
aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non
ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme
di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in
modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
un ciclo piu' ampio;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un
impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
modifica di un impianto o di una attivita' presso uno
stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui
all'art. 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui
all'art. 269, comma 3, o nella domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'art. 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei
documenti previsti dall'art. 12 di tale decreto; ricadono
nella definizione anche le modifiche relative alle
modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che
altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle
stesse; per le attivita' di cui all'art. 275 valgono le
definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha
potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio
dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione
dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente
decreto;
o) autorita' competente: la regione o la provincia
autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale quale autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per
gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale e per gli adempimenti a questa connessi,
l'autorita' competente e' quella che rilascia tale
autorizzazione;
p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'
a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle
Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione sono determinate e aggiornate
ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai
controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle
condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente
Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
off-shore;
q) valore limite di emissione: il fattore di
emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
essere superati. I valori di limite di emissione espressi
come concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come
media oraria;
r) fattore di emissione: rapporto tra massa di
sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica di
prodotto o di servizio;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli
impianti di combustione i valori di emissione espressi come
concentrazione (mg/Nm 3 ) sono calcolati considerando, se
non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente
decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento
del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i
combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume
per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per
le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata
nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante
emessa per unita' di tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di
massa, per singolo inquinante o per singola classe di
inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di
abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu' gravose
dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i
valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate
tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile, a
ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita';
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, e'
portato da una condizione nella quale non esercita
l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una
condizione nella quale tale attivita' e' esercitata in
situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili
o materiali, non dovuta ad un guasto, e' portato da una
condizione nella quale esercita l'attivita' a cui e'
destinato in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale
tale funzione e' esercitata in situazione di carico di
processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di
produzione rispetto alla potenzialita' nominale
dell'impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo
compatibile con l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto:
gg) grande impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale non inferiore a
50MW. L'impianto di combustione si considera anteriore al
1988, anteriore al 2006 o nuovo sulla base dei criteri
previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);
hh) potenza termica nominale dell'impianto di
combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile utilizzato e della portata massima di
combustibile bruciato al singolo impianto di combustione,
cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt
termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente
almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi
seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,
silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e
dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi
composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di
vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita' corrispondente in condizioni particolari di
uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e'
considerata come COV la frazione di creosoto che alla
temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore
superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o
in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere
materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire
trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per
dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di
dispersione, correttore di viscosita', correttore di
tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima
di solventi organici utilizzati per le attivita' di cui
all'art. 275, svolte in condizioni di normale funzionamento
ed in funzione della potenzialita' di prodotto per cui le
attivita' sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di
solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le
attivita' di cui all'art. 275 per anno civile ovvero per
qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi
COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo
di solventi calcolato sulla base della capacita' nominale
riferita, se non diversamente stabilito
dall'autorizzazione, a tre centotrenta giorni all'anno in
caso di attivita' effettuate su tutto l'arco della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre
attivita';
qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di
solventi organici prodotti da una attivita' e
successivamente recuperati al fine di essere alla stessa
destinati per qualsiasi finalita' tecnica o commerciale,
ivi compreso l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente
espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
per le attivita' ivi previste;
ss).;
tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore
da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione
dell'art. 277 si considerano esistenti gli impianti di
distribuzione di benzina gia' costruiti o la cui
costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si
considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina
la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai
sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono
equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione
che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una
ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;
tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti
di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea
pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante
dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dell'art. 276, l'attrezzatura per il
recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di
caricamento presso i terminali;
2) ai fini dell'art. 277, l'attrezzatura per il
recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del
carburante del veicolo durante il rifornimento presso un
impianto di distribuzione;
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di
recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli
stessi al distributore per la reimmissione in commercio;
tt-quinques) flusso: quantita' totale annua di
benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita'
in un impianto di distribuzione;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza
additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC
2710 1131 - 2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -
2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o
superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale
carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di
petrolio liquefatto (GPL);
uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che
evaporano dalla benzina;
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento
e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna,
carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti
di deposito presenti nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso
adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini
dell'applicazione dell'art. 277 si fa riferimento ai
serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso
gli impianti di distribuzione;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un
terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne
mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna
comprendono una o piu' torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un
terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un
dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito
temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto
fisso presso un terminale prima del trasferimento e del
successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello
stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo di
vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'
superiore ad 1 m 3 , trasportata su strada, per ferrovia o
per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto
di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al
trasporto su strada della benzina che comprenda una o piu'
cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del
telaio o una o piu' cisterne rimuovibili.».



 
Art. 3
Modifiche all'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il paragrafo 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.
2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II.
2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.
L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1 e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1.
2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.
Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove.
2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi.
La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo e' rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende un laboratorio accreditato da un organismo riconosciuto dall'European Co-operation for accreditation.
2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.»;
b) il paragrafo 3.1 e' sostituito dai seguenti:
«3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.
3.1-bis. L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.»;
c) al paragrafo 3.4 le parole: «al punto 2.1.», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: «ai paragrafi 2 e 2-bis»;
d) il paragrafo 3.10 e' soppresso;
e) al paragrafo 3.15 le parole: «dalla legge 1° marzo 1968, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme vigenti in materia»;
f) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.
4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con periodicita' almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo EN16321-2 e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2.
4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore e' tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal punto 4.3.
4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicita' triennale se e' installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non e' riparato entro sette giorni.»;
g) il paragrafo 5.1 e' soppresso;
h) al paragrafo 5.2 le parole: «Gli impianti di distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di distribuzione di benzina»;
i) al paragrafo 5.2, lettera a), le parole: «Ministero dell'interno;» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
l) al paragrafo 5.2, lettera b), le parole: «contenute nell'appendice» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa all'epoca vigente;»;
m) al paragrafo 5.2 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;»;
n) al paragrafo 5.3 dopo le parole: «Gli impianti» sono aggiunte le seguenti: «di distribuzione di benzina»;
o) al paragrafo 5.3, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;»;
p) al paragrafo 5.3, lettera b), le parole: «Ministero dell'interno;» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
q) al paragrafo 5.3, lettera c), le parole: «di cui al punto 2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;»;
r) al paragrafo 5.3, lettera d), le parole: «di cui al punto 2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista da tale decreto.»;
s) al paragrafo 5.3, lettera e), le parole: «del decreto ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa all'epoca vigente.»;
t) il paragrafo 5.4 e' sostituito dal seguente:
«5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.»;
u) il paragrafo 5.5 e' soppresso;
v) l'appendice recante «Modalita' di prova» e' soppressa.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'allegato VIII del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:

«Allegato VIII

(Impianti di distribuzione di benzina).
1. Definizioni.
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto
percentuale tra il peso dei vapori di benzina recuperati e
il peso degli stessi che risulterebbe rilasciato
nell'ambiente in assenza del sistema di recupero;
b) pompa di erogazione macchina idraulica atta
all'estrazione della benzina dall'impianto di deposito
verso il distributore, ai fini dell'erogazione;
c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di vapori di
benzina ed aria recuperati (V) e il volume di benzina
erogato (L);
d) testata contometrica: dispositivo per
l'indicazione e il calcolo delle quantita' di benzina
erogata, la cui adozione e' obbligatoria per distributori
inseriti in un impianto di distribuzione dei carburanti in
rapporto con il pubblico;
e) pompa del vuoto: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da una macchina idraulica
atta a creare una depressione che facilita il passaggio dei
vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso
l'impianto di deposito;
f) circolatore idraulico: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a
creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori
di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di
deposito;
g) ripartitore: componente del sistema di recupero
dei vapori costituito da un dispositivo atto a separare la
linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero
dei vapori, dal quale tali linee si dipartono
distintamente;
h) tubazione di erogazione: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile per
l'erogazione della benzina;
i) tubazione coassiale: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile
costituito da due tubi concentrici per il passaggio
rispettivamente della benzina erogata e dei vapori
recuperati;
l) tubazioni gemellate: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da due tubi flessibili
distinti per il passaggio rispettivamente del carburante
erogato e dei vapori recuperati;
m) pistola erogatrice: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un apparecchio per il
controllo del flusso del carburante durante una operazione
di erogazione.
2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei
vapori di fase II.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli
stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai
fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di
recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%. In
caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori
di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre
mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05,
estremi inclusi. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato
da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e
2-quinquies.
2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di
recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui
all'art. 277, comma 6.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione,
l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non
deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore
medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi
inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi
entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato
da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e
2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del
paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un valore
medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05,
estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere
comunque considerato di fase II.
2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di
recupero dei vapori di fase II.
L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di
deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata
in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1 e, fino a
relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1.
2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di
recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui
all'art. 277, comma 6.
Nelle more dell'emanazione di una specifica norma
tecnica da parte dei competenti enti di normazione,
l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di
deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata
misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse
quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati,
attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura
che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV
Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza
del metodo deve risultare da apposite prove.
2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei
prototipi
La certificazione comprovante l'efficienza del
prototipo e' rilasciata da un laboratorio accreditato
secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio
accreditato s'intende un laboratorio accreditato da un
organismo riconosciuto dall'European Co-operation for
accreditation.
2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno
2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di
conformita' previsti dal decreto Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
3. Requisiti costruttivi e di installazione (1384).
3.1. Il presente paragrafo si applica, fino
all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei
competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che
prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un
impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.
3.1-bis. L'insieme dei dispositivi dei sistemi di
recupero dei vapori comprende pistole di erogazione
predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni
flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la
separazione della linea dei vapori dalla linea di
erogazione della benzina, collegamenti interni ai
distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori
verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi atti a garantire il funzionamento degli
impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
3.2. I sistemi di recupero dei vapori sono
classificati, sulla base del principio di funzionamento, in
sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale e
sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata, come
definiti dai punti 3.3. e 3.4, i quali stabiliscono
altresi' i requisiti tecnici di carattere generale di tali
impianti.
3.3. Sistemi di recupero dei vapori a circolazione
naturale. In tali sistemi la pressione esistente nel
serbatoio del veicolo e la depressione che si crea
nell'impianto di deposito quando si estrae il carburante
determinano il passaggio dei vapori dal serbatoio del
veicolo verso l'impianto di deposito durante il
rifornimento, senza l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori
o altri dispositivi atti a facilitare la circolazione dei
vapori.
3.4. Sistemi di recupero dei vapori a circolazione
forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi
che, in aggiunta alla differenza di pressione che si
determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di
deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio
del veicolo all'impianto di deposito durante il
rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali
sistemi sono classificati in:
a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono
l'impiego di una o piu' pompe del vuoto atte a creare una
depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal
serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla
base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto
impiegate, tali sistemi vengono classificati in:
sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego
di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di
ciascun distributore, e messa in funzione all'atto
dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere
requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume
di vapore recuperato in funzione del volume di carburante
erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La
pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi
tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il
motore della pompa del vuoto deve avere un grado di
protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e'
ubicato;
sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono
l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata
asservita a piu' distributori, installata lungo la linea di
ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto
dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere
requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume
di vapore recuperato in funzione del volume di carburante
erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La
pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi
tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il
motore della pompa del vuoto deve avere un grado di
protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e'
ubicato.
b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi
prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a
getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di
ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei
vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito
durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico
puo' essere installato presso il distributore o presso la
pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti
tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore
recuperato in funzione del volume di carburante erogato,
secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis; la mandata
del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo
dispositivo tagliafiamma.
3.5. Le pistole erogatrici da impiegarsi nei
distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori
devono avere requisiti tali da garantire l'esercizio
dell'impianto in condizioni di sicurezza e di efficienza.
Esse devono essere provviste di un condotto separato per il
passaggio dei vapori, di una valvola di ritegno per
mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due successive
operazioni di erogazione e di idonei dispositivi atti a
garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio pieno e
per caduta a terra della pistola. Se l'impianto e' dotato
di sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione
naturale le pistole di erogazione devono garantire una
tenuta con il bocchettone di carico del serbatoio del
veicolo.
3.6. Nei distributori dotati di sistema per il recupero
dei vapori e' consentito l'impiego di tubazioni flessibili
coassiali o gemellate. La lunghezza massima di tali
tubazioni, esterna al distributore, e' pari a 5,00 m.
3.7. Al fine di separare la linea di erogazione del
carburante dalla linea di recupero dei vapori e' necessario
installare un idoneo ripartitore coassiale, dal quale si
dipartono distintamente la linea di erogazione del
carburante e la linea di recupero dei vapori.
Se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili
coassiali il ripartitore coassiale puo' essere installato
all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il
distributore e' dotato di tubazioni flessibili gemellate il
ripartitore coassiale deve essere installato sulla pistola
erogatrice.
3.8. Il collegamento tra il distributore e le tubazioni
interrate del sistema di recupero dei vapori di benzina
puo' essere costituito da un tronco di tubazione flessibile
o rigido.
3.9. Le linee interrate di ritorno dei vapori di
benzina, nel tratto compreso tra i distributori e gli
impianti di deposito, possono assumere le seguenti
configurazioni:
a) linee dedicate (una per ogni distributore), le
quali collegano ciascun distributore ad un singolo impianto
di deposito;
b) linee centralizzate (a servizio di piu'
distributori), le quali collegano tutti i distributori ad
uno o piu' impianti di deposito per mezzo di una rete
comune di tubazioni.
3.10. (Soppresso).
3.11. E' consentito immettere i vapori recuperati nella
parte superiore degli impianti di deposito, senza
gorgogliamento. All'ingresso della linea di ritorno dei
vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato un
idoneo dispositivo tagliafiamma. Devono essere installati
idonei dispositivi al fine di evitare che il carburante
rifluisca nella linea di recupero dei vapori in caso di
sovrariempimento degli impianti di deposito. Qualora
l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito ad
un sistema di piu' impianti di deposito, questi possono
essere collegati fra loro in corrispondenza della linea di
ritorno dei vapori tramite un collettore comune, a
condizione che tutti contengano esclusivamente benzina.
3.12. I requisiti costruttivi delle tubazioni
appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori
sono identici a quelli richiesti per le tubazioni per
l'adduzione del carburante; i materiali impiegati devono
essere compatibili con le caratteristiche fisico-chimiche
dei carburanti immagazzinati e devono possedere un'adeguata
capacita', robustezza e durata per poter sopportare le
pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale e
l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte;
devono inoltre assicurare un libero passaggio e nel
contempo garantire una bassa resistenza al flusso dei
vapori.
3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di
ritorno dei vapori devono seguire il percorso effettivo
piu' breve dai distributori agli impianti di deposto, con
una pendenza uniforme minima del 2% verso gli impianti di
deposito stessi.
3.14. Tutti gli elementi metallici appartenenti alla
linea di ritorno dei vapori devono essere adeguatamente
protetti dalla corrosione.
3.15. Gli impianti elettrici negli impianti di
distribuzione di carburanti liquidi devono essere
realizzati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in
materia. Le tubazioni e tutti gli altri elementi
appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla
linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico,
devono essere corredati di certificazione prodotta dal
costruttore che ne attesti l'antistaticita'.
4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei
vapori.
4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di
efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere
eseguiti con periodicita' almeno annuale dal gestore. I
risultati devono essere riportati sul registro di impianto
di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di
sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei
vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto
V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di
benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si
applica il metodo EN16321-2 e, fino alla relativa
pubblicazione, il metodo prEN16321-2.
4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve
essere installato un gruppo di controllo del funzionamento
che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero
dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il
gestore e' tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti.
La presente disposizione non si applica in caso di
installazione del sistema automatico previsto dal punto
4.3.
4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere
eseguiti dal gestore con periodicita' triennale se e'
installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema
deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano
nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei
vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo
automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare
automaticamente il flusso di benzina dal distributore
interessato dal guasto se questo non e' riparato entro
sette giorni.
5. Obblighi di documentazione.
5.1. (Soppresso).
5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina
realizzati sulla base di una concessione o di una
autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai sensi
della normativa vigente al momento del rilascio, installati
o da installare su un sito precedentemente non utilizzato
quale impianto di distribuzione di carburante, devono
essere provvisti di:
a) omologazione o riconoscimento dei dispositivi
componenti il sistema di recupero vapori, da parte del
Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero
dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio
dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita'
previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126;
b) approvazione di tipo del distributore provvisto di
un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal
Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31
luglio 1934 e nel rispetto delle modalita' di prova
previste dalla normativa all'epoca vigente;
b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo
dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i
distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30
giugno 2003;
c) certificato di collaudo dell'intero impianto
effettuato dalla commissione competente ai sensi della
vigente normativa.
5.3. Gli impianti di distribuzione di benzina diversi
da quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di:
a) originaria approvazione di tipo del distributore
sprovvisto di un sistema per il recupero dei vapori,
rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto
ministeriale 31 luglio 1934;
a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo
dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i
distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30
giugno 2003;
b) omologazione o riconoscimento dei dispositivi
componenti il sistema di recupero vapori, da parte del
Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero
dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio
dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita'
previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126;
c) certificazione, rilasciata dal costruttore,
attestante la conformita' del sistema di recupero di vapori
prodotto in serie al prototipo omologato. Tale certificato
di conformita' deve attestare la capacita' del sistema di
recupero dei vapori prodotto in serie di rispettare, se
correttamente installato, il valore di efficienza
prescritto quando sia rispettato il valore V/L, con le
relative tolleranze, rilevate in sede di prova del
prototipo omologato; la presente lettera non si applica in
caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di
conformita' previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori
provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;
d) dichiarazione rilasciata dall'installatore del
sistema di recupero dei vapori al titolare dell'impianto di
distribuzione, attestante che l'installazione del sistema
e' stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal
costruttore e che le prove funzionali, con verifica del
rapporto V/L prescritto, eseguite all'atto della presa in
carico del sistema da parte del titolare, hanno avuto esito
positivo; la presente lettera non si applica in caso di
sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della
marcatura CE prevista dal tale decreto;
e) copia della notifica, da parte del gestore, circa
l'avvenuta installazione del sistema di recupero dei
vapori, completa di documentazione comprovante il rispetto
della normativa all'epoca vigente.
5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina
devono essere dotati di un registro di impianto che deve
essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere
riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli
autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti
assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.
5.5. (Soppresso).
Appendice
1. Esame costruttivo del distributore.
1.1. Scopo.
La prova e' finalizzata all'individuazione delle
caratteristiche costruttive e funzionali del distributore
in esame.
1.2. Contenuto dell'esame costruttivo.
I dati caratteristici del distributore in esame saranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e
dovranno comprendere:
a) le dimensioni di ingombro del distributore (in
millimetri);
b) la conformazione del distributore (singolo,
doppio, monofronte, bifronte);
c) la configurazione del distributore
(parallelepipedo, cilindrico, ecc.);
d) il numero delle pistole che e' possibile collegare
al distributore;
e) il tipo e lo spessore del fasciame del
distributore.
2. Esame costruttivo dell'impianto elettrico.
2.1. Scopo.
La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati
caratteristici di ogni singolo componente elettrico ed
elettronico del distributore in esame, valutandone
l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi.
2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto elettrico.
I dati caratteristici dei componenti dell'impianto
elettrico del distributore in esame saranno riportati sulla
scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
a) le caratteristiche del motore della pompa di
circolazione del carburante (tipo, esecuzione, custodia,
potenza, n.ro giri / min., estremi delle certificazioni
acquisite);
b) le caratteristiche dell'interruttore del motore
della pompa di circolazione del carburante (tipo,
esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);
c) le caratteristiche del motore della pompa a vuoto
del circuito di recupero vapori, se presente (tipo,
esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi
delle certificazioni acquisite);
d) le caratteristiche dell'interruttore del motore
della pompa a vuoto, se presente (tipo, esecuzione, estremi
delle certificazioni acquisite);
e) le caratteristiche dell'elettrovalvola di
intercettazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi
delle certificazioni acquisite);
f) le caratteristiche del sensore di calore, se
presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni
acquisite);
g) le caratteristiche del sensore di pressione (tipo,
esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);
h) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione
(tipo, esecuzione, custodie, grado di protezione, zona di
posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite);
i) le caratteristiche delle scatole di connessione
(tipo, esecuzione, grado di protezione, zona di posa in
opera, estremi delle certificazioni acquisite);
l) le caratteristiche delle morsettiere (tipo, zona
di posa in opera);
m) le caratteristiche dei cavi elettrici e dei
pressacavi (tipo, esecuzione, zona di posa in opera,
estremi delle certificazioni acquisite).
3. Esame dell'impianto idraulico.
3.1. Linea di erogazione del carburante.
3.1.1. Scopo.
La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati
caratteristici di ogni singolo componente della linea di
erogazione del carburante per il distributore in esame,
valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi.
3.1.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico.
I dati caratteristici dei componenti della linea di
erogazione del carburante saranno riportati sulla scheda
delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
a) le caratteristiche della pompa di circolazione del
carburante (tipo, materiali, prevalenza, estremi delle
certificazioni acquisite);
b) le caratteristiche delle tubazioni (tipo,
diametri, materiali, estremi delle certificazioni
acquisite);
c) le caratteristiche della pistola erogatrice (tipo,
esecuzione, numero delle posizioni di apertura, estremi
delle certificazioni acquisite);
d) le caratteristiche dello sfiato del sistema di
disareazione, se presente (ubicazione, tipo e materiale del
tagliafiamma, estremi delle certificazioni acquisite);
e) le caratteristiche del rivelatore di erogazione
(tipo, materiale, ubicazione);
f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a
fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi
delle certificazioni acquisite), se presente.
3.2. Linea di recupero dei vapori.
3.2.1. Scopo.
La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati
caratteristici di ogni singolo componente della linea di
recupero dei vapori per il distributore in esame,
valutandone l'idoneita' all'impiego ai tini antincendi.
3.2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico.
I dati caratteristici di ogni singolo componente della
linea di recupero dei vapori saranno riportati sulla scheda
delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
a) la descrizione del principio di funzionamento (a
circolazione naturale, a circolazione forzata mediante
pompa a vuoto, a circolazione forzata tramite eiettore
idraulico, etc.);
b) le caratteristiche della pompa a vuoto del
circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale,
prevalenza, ubicazione, estremi delle certificazioni
acquisite);
c) le caratteristiche dell'iniettore idraulico del
circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale,
ubicazione);
d) le caratteristiche del ripartitore coassiale
(tipo, diametri, materiali, ubicazione);
e) le caratteristiche delle tubazioni (tipo,
diametri, materiali, estremi delle certificazioni
acquisite);
f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a
fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi
delle certificazioni acquisite), se presente;
g) le caratteristiche del sensore di pressione, se
presente (tipo, ubicazione, estremi delle certificazioni
acquisite).
4. Esame della testata contometrica.
4.1. Scopo.
La prova e' finalizzata all'individuazione delle
caratteristiche costruttive e di funzionamento della
testata contometrica, valutandone l'idoneita' all'impiego
ai fini antincendi.
4.2. Contenuto dell'esame della testata contometrica.
I dati caratteristici della testata contometrica
saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio,
e dovranno comprendere:
a) il tipo (meccanica o elettronica);
b) le caratteristiche della custodia (materiale,
esecuzione, ubicazione, estremi delle certificazioni
acquisite);
c) le caratteristiche del generatore d'impulsi (tipo,
esecuzione, grado di protezione, ubicazione, estremi delle
certificazioni acquisite).
5. Prova di funzionamento.
5.1. Scopo.
La prova e' finalizzata all'individuazione
dell'idoneita' all'impiego ai fini antincendi e della
regolarita' di funzionamento del distributore in esame.
5.2. Apparecchiatura di prova.
Il distributore in esame viene posizionato su apposito
banco di prova, simulante le effettive condizioni di
esercizio, costituito dai seguenti elementi:
serbatoio di stoccaggio comprensivo di passo d'uomo e
indicatore di livello, fissato a idonea struttura di
sostegno;
piattaforma per il posizionamento del distributore;
dispositivo simulante il bocchettone e la tubazione
di carico del veicolo, compatibile con le pistole
erogatrici utilizzate nei sistemi di recupero vapore e
collegato in ciclo chiuso al serbatoio di stoccaggio.
Il liquido da impiegarsi nelle prove dovra' essere
compatibile con le caratteristiche del circuito idraulico
del sistema di distribuzione.
5.3. Descrizione della prova.
La prova deve essere eseguita secondo la seguente
procedura:
a) collegare il distributore al circuito idraulico ed
alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) mettere in funzione il distributore simulando 10
operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di
apertura della pistola erogatrice, per un'erogazione
complessiva di 1000 litri di carburante.
La prova si considera superata se durante tali
operazioni il distributore ha mostrato un funzionamento
regolare.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
6. Misura delle caratteristiche del circuito idraulico.
6.1. Linea di erogazione del carburante liquido.
6.1.1. Scopo.
La prova e' finalizzata a misurare il valore delle
grandezze idrauliche caratteristiche della linea di
erogazione del carburante per il distributore in esame, sia
durante la fase dell'erogazione stessa, sia negli istanti
precedenti e successivi, durante i quali la pistola
erogatrice rimane chiusa.
6.1.2. Descrizione della prova.
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) collegare il distributore al circuito idraulico
ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione
coassiale alla linea di misura, costituita da un primo
ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee
distinte per il passaggio del liquido carburante e dei
vapori; sulla linea per il passaggio del liquido carburante
e' installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e
delle portate;
d) collegare le due linee per il passaggio del
liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a
sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione
flessibile coassiale;
e) collegare la pistola di erogazione
all'estremita' libera del suddetto tronco di tubazione
flessibile coassiale;
f) regolare il by-pass della pompa di circolazione
del carburante al valore massimo consentito di portata;
g) introdurre la pistola di erogazione nel
dispositivo di carico;
h) far funzionare il distributore simulando 10
operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di
apertura della pistola erogatrice.
Nel corso delle operazioni di cui al punto h) devono
essere rilevate le seguenti grandezze:
portata massima di erogazione a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione di erogazione a pistola completamente
aperta (in bar);
pressione massima all'atto della chiusura della
pistola (colpo d'ariete) (in bar);
portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata
di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, il valore risultante andra'
riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) collegare il distributore al circuito idraulico
ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione di
erogazione alla linea di misura, costituita da idoneo
gruppo di misura delle pressioni e delle portate;
d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e
la pistola di erogazione all'estremita' libera della linea
per il passaggio del carburante in uscita dalla linea di
misura ed alla linea di recupero dei vapori;
e) regolare il by-pass della pompa di circolazione
del carburante al valore massimo consentito di portata;
f) introdurre la pistola di erogazione nel
dispositivo di carico;
g) far funzionare il sistema di distribuzione
simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle
posizioni di apertura della pistola erogatrice.
Nel corso delle operazioni di cui al punto g) devono
essere rilevate le seguenti grandezze:
portata massima di erogazione a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione di erogazione a pistola completamente
aperta (in bar);
pressione massima all'atto della chiusura della
pistola (colpo d'ariete) (in bar);
portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata
di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.
6.2. Linea di recupero dei vapori.
6.2.1. Scopo.
La prova e' finalizzata a misurare il valore delle
grandezze idrauliche caratteristiche della linea di
recupero dei vapori per il distributore in esame durante la
fase dell'erogazione.
6.2.2. Descrizione della prova.
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) collegare il distributore al circuito idraulico
ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione
coassiale alla linea di misura, costituita da un primo
ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee
distinte per il passaggio del liquido carburante e dei
vapori; sulla linea per il passaggio dei vapori e'
installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e
delle portate;
d) collegare le due linee per il passaggio del
liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a
sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione
flessibile coassiale;
e) collegare la pistola di erogazione
all'estremita' libera del suddetto tronco di tubazione
flessibile coassiale;
f) regolare il by-pass della pompa di circolazione
del carburante al valore massimo consentito di portata;
g) introdurre la pistola di erogazione nel
dispositivo di carico;
h) far funzionare il distributore simulando 10
operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di
apertura della pistola erogatrice.
Nel corso delle operazioni di cui al punto h) devono
essere rilevate le seguenti grandezze:
portata massima dei vapori a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione dei vapori a pistola completamente aperta
(in bar);
portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di
piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto);
depressione massima sulla linea di aspirazione dei
vapori (in bar).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) collegare il distributore al circuito idraulico
ed alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione di
recupero dei vapori alla linea di misura, costituita da
idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;
d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e
la pistola di erogazione all'estremita' libera della linea
di recupero dei vapori in uscita dalla linea di misura c
alla linea per il passaggio del carburante;
e) regolare il by-pass della pompa di circolazione
del carburante al valore massimo consentito di portata;
f) introdurre la pistola di erogazione nel
dispositivo di carico;
g) far funzionare il sistema di distribuzione
simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle
posizioni di apertura della pistola erogatrice.
Nel corso delle operazioni di cui al punto g) devono
essere rilevate le seguenti grandezze:
portata massima dei vapori a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione dei vapori a pistola completamente aperta
(in bar);
portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di
piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto);
depressione massima sulla linea di aspirazione dei
vapori (in bar).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.
7. Rapporto V/L
ove: V e' il volume dei vapori recuperati durante il
rifornimento; L e' il corrispondente volume del carburante
erogato.
I valori di V e L vengono calcolati sulla base delle
portate misurate nelle prove di cui ai punti 6.1. e 6.2.
Il rapporto V/L del sistema deve rientrare nei limiti
stabiliti al punto 2.1. Se la misura viene effettuata
aspirando aria nel circuito di recupero dei vapori, deve
essere applicato un idoneo coefficiente correttivo.
8. Prove di tenuta in pressione del circuito idraulico.
8.1. Linea di erogazione del carburante.
8.1.1. Scopo.
La prova e' finalizzata alla verifica della tenuta
degli elementi costitutivi della linea di erogazione del
carburante per il distributore in esame, per una pressione
pari almeno a 1,2 volte quella massima misurata all'atto
della chiusura della pistola di erogazione (media dei
valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e
comunque non inferiore a 5 bar.
8.1.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
b) chiudere l'estremita' libera della tubazione
flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico
filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la
fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di erogazione del carburante
a monte del distributore ad una pompa di idonee
caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle
pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
contenente il liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno
della tubazione flessibile coassiale agendo sulla suddetta
valvola di sfiato;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto c), il
liquido di prova nella linea di erogazione del carburante,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di
erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o
abbassamenti di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano
tubazioni flessibili gemellate:
a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
b) chiudere le estremita' libere di ciascuna delle
tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo
metallico filettato, munito di valvola di sfiato per
permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di erogazione del carburante a
monte del distributore ad una pompa di idonee
caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle
pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
contenente il liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle
tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di
sfiato presenti sui tappi filettati;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto c), il
liquido di prova nella linea di erogazione del carburante,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di
erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di
prova o abbassamenti di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
8.2. Linea di recupero dei vapori.
8.2.1. Scopo.
La prova e' finalizzata a verificare la tenuta degli
elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per
il distributore in esame, per una pressione pari a 1,2
volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e
comunque non inferiore a 1 bar.
8.2.2. Descrizione della prova.
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
b) chiudere l'estremita' libera della tubazione
flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico
filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la
fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di recupero dei vapori a
valle del distributore ad una pompa di idonee
caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle
pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
contenente il liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno
della tubazione flessibile coassiale, agendo sulla valvola
di sfiato presente sul tappo metallico filettato;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il
liquido di prova nella linea di recupero dei vapori,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di recupero
dei vapori, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha
mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti
di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
b) chiudere le estremita' libere di ciascuna delle
tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo
metallico filettato, munito di valvola di sfiato per
permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di recupero dei vapori a
valle del distributore ad una pompa di idonee
caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle
pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
contenente il liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno
delle tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole
di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto c), il
liquido di prova nella linea di recupero dei vapori,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di
erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di
prova o abbassamenti di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
9. Prova di tenuta in depressione della linea di recupero
dei vapori.
9.1. Scopo.
La prova e' finalizzata a verificare la tenuta degli
elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per
il distributore in esame, per una depressione pari a 1,2
volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e
comunque non inferiore in valore assoluto a 300 millibar.
9.1.2. Descrizione della prova.
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
b) chiudere l'estremita' libera dalla tubazione
flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico
filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la
fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle
del distributore ad una pompa aspirante di idonee
caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle
depressioni;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno
della tubazione flessibile coassiale agendo sulla valvola
di sfiato presente sul tappo metallico filettato;
e) mettere in depressione la linea di recupero dei
vapori tramite la pompa di cui al punto c), incrementandone
gradualmente la depressione fino al valore prefissato. La
prova si considera superata se, dopo 10 minuti primi,
nessun elemento della linea di recupero dei vapori ha
mostrato variazioni di pressione rispetto al valore
prefissato.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
b) chiudere l'estremita' libera di ciascuna delle
tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo
metallico filettato, munito di valvola di sfiato per
permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di recupero dei vapori a
valle del distributore ad una pompa aspirante di idonee
caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle
depressioni;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno
delle tubazioni flessibili gemellate, agendo sulle valvole
di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;
e) mettere in depressione la linea di recupero dei
vapori tramite la pompa di cui al punto c), incrementando
gradualmente la depressione fino al valore prefissato.
La prova si considera superata se, dopo 10 minuti
primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori
ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore
prefissato.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
10. Prove sulla pistola erogatrice.
10.1. Prova di apertura spontanea.
10.1.1. Scopo.
La prova e' finalizzata a verificare la tenuta della
valvola di ritegno del carburante interna alla pistola di
erogazione, per pressioni crescenti.
10.1.2. Descrizione della prova.
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
a) collegare la linea di erogazione a monte del
distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata
di strumento per la misura delle pressioni, posta in
aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il
liquido di prova;
b) inviare, tramite la pompa di cui al punto a), il
liquido di prova alla pistola erogatrice che viene tenuta
chiusa, incrementando gradualmente la pressione fino ad un
massimo di 20 bar.
La prova si considera superata se, durante le
operazioni di cui al punto b), si verifica uno dei seguenti
casi:
la pistola erogatrice rimane chiusa;
la pistola erogatrice si apre solo per un valore di
pressione non inferiore a 1,2 volte la pressione massima
misurata all'atto della chiusura della pistola di
erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni
di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
10.2. Prova di caduta.
10.2.1. Scopo.
La prova e' finalizzata a verificare la resistenza
meccanica della pistola erogatrice.
10.2.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
la pistola erogatrice deve essere lasciata cadere al
suolo (pavimentazione stradale asfaltata) da un'altezza di
almeno 1,5 metri, per 5 volte consecutive. A seguito di
esame visivo effettuato dopo la caduta, la pistola
erogatrice non deve presentare ammaccature, rotture o altre
alterazioni tali da pregiudicarne il corretto
funzionamento.
A tale scopo la pistola erogatrice deve essere
nuovamente risottoposta alla prova di apertura spontanea
descritta al punto 9.1.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
11. Prova di continuita' elettrica.
11.1. Scopo.
La prova e' finalizzata alla verifica della continuita'
elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura
metallica del distributore in esame.
11.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
tramite l'utilizzazione di idonea strumentazione di
misura, deve essere accertata la continuita' elettrica tra
la pistola di erogazione e la struttura metallica del
distributore in esame.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
12. Verifiche sulla testata contometrica (se di tipo
elettronico).
12.1. Scopo.
La prova e' finalizzata alla verifica del corretto
funzionamento della testata contometrica per il
distributore in esame, e del relativo generatore di
impulsi.
La testata contometrica, oltre alle funzioni di
indicazione delle quantita' erogate e, se l'impianto e' in
rapporto con il pubblico, di calcolo dei relativi importi,
svolge funzioni di controllo del funzionamento del
distributore e, in caso di mal funzionamento, deve
provocare l'arresto dell'erogazione.
Le condizioni di arresto da verificare sono le
seguenti:
mancanza di alimentazione generale;
mal funzionamento del generatore d'impulsi;
alimentazione non corretta del generatore d'impulsi;
errore aritmetico;
basso livello nella cisterna di stoccaggio del
carburante;
dispositivo di visualizzazione danneggiato;
prezzo unitario nullo;
mancata erogazione per 30 secondi;
mancato funzionamento del sistema di recupero dei
vapori se interfacciato con la testata contometrica.
12.2. Descrizione della prova.
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per il distributore in esame devono essere simulate
altrettante situazioni di guasto corrispondenti a ciascuna
delle condizioni elencate al punto 12.1. verificando di
volta in volta l'arresto del funzionamento del gruppo
motore-pompa di erogazione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.».



 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' previste dal presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Balduzzi, Ministro della salute

Severino, Ministro della giustizia

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone