Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 124
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;
Vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
«n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonche', qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.»;
b) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonche', qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.»;
c) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita' e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui e' possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.»;
d) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, come modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.»;
e) all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.»;
f) nei Principi generali dell'allegato I, il punto 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli piu' specifici. Tuttavia e' indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o piu' delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente sono applicabili unicamente alle macchine di cui al punto 2.3.»;
g) il primo comma del capitolo 2 dell'allegato I, e' sostituito dal seguente: «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute ovvero condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l'applicazione di pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (come previsto al punto 4 dei "Principi generali" del presente allegato).»;
h) nel capitolo 2 dell'allegato I, dopo la sezione 2.3 e' inserita la seguente: «2.3-bis. Macchine per l'applicazione di pesticidi 2.3.1. Definizione
Per «macchine per l'applicazione di pesticidi» s'intendono le macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari. 2.3.2. Considerazioni generali
Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi, in conformita' della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.
Le macchine per l'applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi.
Devono sempre essere evitate fuoriuscite. 2.3.3. Comando e controllo
Devono essere possibili, con facilita' e accuratezza, il comando, il controllo e l'arresto immediato dell'applicazione di pesticidi dalle postazioni operative. 2.3.4. Riempimento e svuotamento
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantita' necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni. 2.3.5. Applicazione di pesticidi 2.3.5.1. Tasso di applicazione
Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione. 2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell'ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea. 2.3.5.3. Prove
Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.3.5.1 e 2.3.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina. 2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione dei pesticidi. 2.3.6. Manutenzione 2.3.6.1. Lavaggio
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione dell'ambiente. 2.3.6.2. Riparazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione dell'ambiente. 2.3.7. Ispezioni
Deve essere possibile collegare con facilita' alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento delle stesse. 2.3.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri
Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati chiaramente. 2.3.9. Indicazione del pesticida in uso
Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto su cui l'operatore possa apporre il nome del pesticida in uso. 2.3.10. Istruzioni
Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:
a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell'ambiente;
b) le condizioni dettagliate d'uso per i diversi ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la deposizione dei pesticidi nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea dei pesticidi;
c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la macchina;
d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri;
e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l'inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina;
f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina;
g) l'indicazione che l'operatore deve tenere aggiornato il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.3.9;
h) il collegamento e l'uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;
i) l'indicazione che la macchina puo' essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
l) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;
m) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2006/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 giugno 2006, n. L 157.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
(Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 2010, n. 41, supplemento ordinario.
- La direttiva 2009/127/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2009, n. L 310.
- Il testo dell'art. 9, commi 1 e 6 e dell'art. 24,
comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012,
n. 1, cosi' recita:
«Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in
materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze
e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare
attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante
modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n.
2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei
consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei
prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed
informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e
2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e
86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
2.-5. (Omissis).
6. Dall'esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 24 (Disposizioni finali). - 1. Nell'esercizio
delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le
procedure di cui all'art. 1 della medesima legge.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'
art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
- La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6,8 e 14 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, come
modificati dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per: "macchina" uno dei
prodotti elencati all'art. 1, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Si applicano le definizioni seguenti:
a) "macchina" propriamente detta:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere
equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla
forza umana o animale diretta, composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidamente per un'applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano
solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di
allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere
installato e che puo' funzionare solo dopo essere stato
montato su un mezzo di trasporto o installato in un
edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o
di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per
raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati
in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al
sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia e' la
forza umana diretta;
b) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che,
dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore,
e' assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore
stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una
nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non
e' un utensile;
c) "componente di sicurezza": componente:
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a
repentaglio la sicurezza delle persone;
4) che non e' indispensabile per lo scopo per cui e'
stata progettata la macchina o che per tale funzione puo'
essere sostituito con altri componenti;
d) "accessori di sollevamento": componenti o
attrezzature non collegate alle macchine per il
sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti
tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso,
oppure destinati a divenire parte integrante del carico e
ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le
imbracature e le loro componenti sono considerate accessori
di sollevamento;
e) "catene, funi e cinghie": catene, funi e cinghie
progettate e costruite a fini di sollevamento come parte
integrante di macchine per il sollevamento o di accessori
di sollevamento;
f) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica":
componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza
tra una macchina semovente o un trattore e una macchina
azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di
quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato
muniti di ripari, sono considerati come un singolo
prodotto;
g) "quasi-macchine": insiemi che costituiscono quasi
una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di
garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di
azionamento e' una quasimacchina; le quasi-macchine sono
unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad
altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per
costituire una macchina disciplinata dalla presente
decreto;
h) "immissione sul mercato": prima messa a
disposizione, all'interno della Comunita', a titolo oneroso
o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini
di distribuzione o di utilizzazione;
i) "fabbricante": persona fisica o giuridica che
progetta e/o realizza una macchina o una quasimacchina
oggetto del presente decreto, ed e' responsabile della
conformita' della macchina o della quasi-macchina con il
presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il
proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso
personale; in mancanza di un fabbricante quale definito
sopra, e' considerato fabbricante la persona fisica o
giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una
macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto
legislativo;
l) "mandatario": qualsiasi persona fisica o giuridica
stabilita all'interno della Comunita' che abbia ricevuto
mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in
tutto o in parte, gli obblighi e le formalita' connesse con
il presente decreto legislativo;
m) "messa in servizio": primo utilizzo, conforme alla
sua destinazione, all'interno della Comunita', di una
macchina oggetto del presente decreto legislativo;
n) "norma armonizzata": specifica tecnica adottata da
un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo
di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel
quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea
conformemente alle procedure istituite dalla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, e non avente carattere vincolante.
n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute": disposizioni obbligatorie relative alla
progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al
presente decreto legislativo intese ad assicurare un
elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali
domestici e dei beni nonche', qualora applicabile,
dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.».
«Art. 3 (Immissione sul mercato e messa in servizio). -
1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in
servizio unicamente le macchine che soddisfano le
pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e
se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone
o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonche',
qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente
installate, mantenute in efficienza e utilizzate
conformemente alla loro destinazione o in condizioni
ragionevolmente prevedibili.
2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le
quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni
del presente decreto legislativo.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di
immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una
macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati
nell'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui
all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie,
quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione
della conformita' ai sensi dell'art. 9;
e) redige la dichiarazione CE di conformita' ai sensi
dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la
stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'art. 12.
4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di
immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che
sia stata espletata la procedura di cui all'art. 10.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle
procedure di cui all'art. 9, dispone o puo' usufruire dei
mezzi necessari ad accertare la conformita' della macchina
ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute di cui all'allegato I.
6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da
altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie
relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione
della marcatura "CE", questa marcatura indica ugualmente
che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi
provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o piu' di
detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo
mandatario la facolta' di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la
conformita' soltanto alle direttive applicate dal
fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti
normativi applicati devono essere indicati, conformemente a
come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A, punto
4, nella dichiarazione CE di conformita'.
7. In occasione di fiere, di esposizioni, di
dimostrazioni e simili, e' consentita la presentazione di
macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni
del presente decreto legislativo, purche' un cartello
visibile indichi chiaramente la non conformita' di dette
macchine o di dette quasimacchine e l'impossibilita' di
disporre delle medesime prima che siano rese conformi.
Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o
quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di
sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle
persone.».
«Art. 6 (Sorveglianza del mercato). - 1. Riguardo alle
macchine e alle quasi-macchine, gia' immesse sul mercato,
le funzioni di autorita' di sorveglianza per il controllo
della conformita' alle disposizioni del presente decreto
legislativo, sono svolte dal Ministero dello sviluppo
economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi
in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare
duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono
per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformita'
alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro
e loro pertinenze, nell'espletamento delle loro funzioni
ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina,
sia in tutto o in parte non rispondente a uno o piu'
requisiti essenziali di sicurezza, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Qualora sia constatato che una macchina provvista
della marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione CE
di conformita' e utilizzata conformemente alla sua
destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili
rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle
persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni,
o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello
sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi
segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne
vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio
o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine
entro cui e' possibile ricorrere; gli oneri relativi al
ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione
alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del
suo mandatario.
5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti
di cui al comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata
dalla dichiarazione di incorporazione, gia' immessa sul
mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo
economico ne vieta l'immissione sul mercato, con
provvedimento motivato e notificato all'interessato, con
l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile
ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono
motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il
Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle
anche all'esito delle consultazioni di cui all'art. 7,
comma 2, avvia la procedura di cui all'art. 5.
7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i
provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti
la presunta non conformita'. Nel caso in cui la
segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali,
quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai
competenti uffici regionali eventualmente tramite il
coordinamento regionale di settore costituito nell'ambito
di attivita' della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Ministero dello sviluppo economico coopera,
secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con
le autorita' di sorveglianza del mercato degli altri Stati
membri.».
«Art. 8 (Misure specifiche riguardanti categorie di
macchine potenzialmente pericolose). - 1. Sono considerate
macchine potenzialmente pericolose le macchine con
caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a
lacune di norme armonizzate che la Commissione europea ha
ritenuto non soddisfare pienamente i requisiti essenziali
di sicurezza e tutela della salute dell'allegato I a
seguito della procedura di cui all'art. 5. Sono, altresi',
considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine
che, a causa delle loro caratteristiche tecniche,
presentano lo stesso rischio di macchine per le quali uno
Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera
circolazione ritenute giustificate dalla Commissione
europea.
2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure
di cui all'art. 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE,
come modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure
che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare
l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di
assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il
Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base
delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.».
«Art. 14 (Obbligo di riservatezza). - 1. Ferme restando
le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali
ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
codice della proprieta' industriale, tutte le parti e le
persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto
legislativo sono obbligate a mantenere riservate le
informazioni ricevute nello svolgimento delle loro
funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali
e commerciali sono considerati come informazioni riservate,
eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine
di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se
del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora
applicabile, dell'ambiente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fatti
salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi
notificati riguardanti l'informazione reciproca e la
diffusione degli avvertimenti.».
- Il testo dell'allegato I del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Allegato I - previsto dall'articolo 3, comma 3,
lettera a)
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle
macchine
PRINCIPI GENERALI
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario,
deve garantire che sia effettuata una valutazione dei
rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela
della salute che concernono la macchina. La macchina deve
inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei
risultati della valutazione dei rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi
e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o
il suo mandatario:
stabilisce i limiti della macchina, il che comprende
l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente
prevedibile,
individua i pericoli cui puo' dare origine la macchina
e le situazioni pericolose che ne derivano,
stima i rischi, tenendo conto della gravita'
dell'eventuale lesione o danno alla salute e della
probabilita' che si verifichi,
valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta
una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo del
presente decreto legislativo,
elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano,
applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel
punto 1.1.2, lettera b).
2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se
esiste il pericolo corrispondente per la macchina in
questione, allorche' viene utilizzata nelle condizioni
previste dal fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle
condizioni anormali prevedibili. Il principio di
integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli
obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui
ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute elencati nel presente allegato sono
inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato dell'arte,
gli obiettivi da essi prefissi possono non essere
raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto
possibile, essere progettata e costruita per tendere verso
questi obiettivi.
4. Il presente allegato si articola in varie parti. La
prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi
di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di
pericoli piu' specifici. Tuttavia e' indispensabile
esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al
fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti
essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene
conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di
quelli elencati in una o piu' delle altre parti, in
funzione dei risultati della valutazione dei rischi di
condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali.
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute per la protezione dell'ambiente sono applicabili
unicamente alle macchine di cui al punto 2.3.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA
SALUTE
Omissis.
2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI
TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE
Le macchine alimentari, le macchine per prodotti
cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute ovvero
condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e
altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione
del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e
le macchine per l'applicazione di pesticidi devono
soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute descritti nel presente capitolo (come
previsto al punto 4 dei 'Principi generali' del presente
allegato)
2.1.-2.3. (Omissis).
2.3-bis. Macchine per l'applicazione di pesticidi
2.3.1. Definizione
Per "macchine per l'applicazione di pesticidi»
s'intendono le macchine specificamente utilizzate per
l'applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.
2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativo alla commercializzazione dei prodotti
fitosanitari.
2.3.2. Considerazioni generali
Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di
pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia
effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non
intenzionale dell'ambiente ai pesticidi, in conformita'
della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione
dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.
Le macchine per l'applicazione di pesticidi devono
essere progettate e costruite tenendo in considerazione i
risultati della valutazione dei rischi di cui al primo
comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e
sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione non
intenzionale dell'ambiente ai pesticidi.
Devono sempre essere evitate fuoriuscite.
2.3.3. Comando e controllo
Devono essere possibili, con facilita' e accuratezza,
il comando, il controllo e l'arresto immediato
dell'applicazione di pesticidi dalle postazioni operative.
2.3.4. Riempimento e svuotamento
Le macchine devono essere progettate e costruite in
modo tale da facilitare il riempimento preciso con la
quantita' necessaria di pesticida e assicurare lo
svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione
accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di
fonti idriche nel corso di tali operazioni.
2.3.5. Applicazione di pesticidi
2.3.5.1. Tasso di applicazione
Le macchine devono essere munite di dispositivi che
permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile
il tasso di applicazione.
2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di
pesticidi
Le macchine devono essere progettate e costruite in
modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle
zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre
zone e da evitare la dispersione di pesticidi
nell'ambiente. Se del caso, deve essere garantita una
distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.
2.3.5.3. Prove
Per accertare se le componenti corrispondenti della
macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti
2.3.5.1 e 2.3.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove
adeguate per ogni tipo di macchina.
2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in
modo tale da prevenire la dispersione in fase di
disattivazione della funzione di applicazione dei
pesticidi.
2.3.6. Manutenzione
2.3.6.1. Lavaggio
Le macchine devono essere progettate e costruite in
modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza
contaminazione dell'ambiente.
2.3.6.2. Riparazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in
modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate
senza contaminazione dell'ambiente.
2.3.7. Ispezioni
Deve essere possibile collegare con facilita' alle
macchine gli strumenti di misura necessari per verificare
il buon funzionamento delle stesse.
2.3.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri
filtri
Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere
contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro
dimensione possano essere identificati chiaramente.
2.3.9. Indicazione del pesticida in uso
Se del caso, le macchine devono essere munite di uno
specifico supporto su cui l'operatore possa apporre il nome
del pesticida in uso.
2.3.10. Istruzioni
Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le
indicazioni seguenti:
a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di
miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio,
riparazione e trasporto per evitare la contaminazione
dell'ambiente;
b) le condizioni dettagliate d'uso per i diversi
ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti
predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la
deposizione dei pesticidi nelle zone bersaglio, riducendo
al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per
assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione
omogenea dei pesticidi;
c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli,
dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono
essere utilizzati con la macchina;
d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi
per la sostituzione delle parti soggette a usura che
influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come
gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri;
e) le specifiche della taratura, della manutenzione
giornaliera, della preparazione per l'inverno e degli altri
controlli necessari per assicurare il corretto
funzionamento della macchina;
f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie
nel funzionamento della macchina;
g) l'indicazione che l'operatore deve tenere aggiornato
il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui
al punto 2.3.9;
h) il collegamento e l'uso di attrezzature e di
accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;
i) l'indicazione che la macchina puo' essere soggetta
ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da
parte degli organi designati, come previsto nella direttiva
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
l) le caratteristiche delle macchine che devono essere
sottoposte a controllo per assicurarne il corretto
funzionamento;
m) le istruzioni per il collegamento dei necessari
strumenti di misurazione.
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI
TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA
MOBILITA' DELLE MACCHINE
Le macchine che presentano pericoli dovuti alla
mobilita' devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente
capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
3.1.-3.6. (Omissis).
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI
TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD
OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano pericoli dovuti ad
operazioni di sollevamento devono soddisfare tutti i
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
generali, punto 4).
4.1.-4.4. (Omissis).
5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI
TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE
UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori
sotterranei devono soddisfare tutti i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute descritti dal
presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
5.1.-5.6. (Omissis).
6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI
TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO
PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
Le macchine che presentano pericoli dovuti al
sollevamento di persone devono soddisfare tutti i
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
generali, punto 4).
6.1.-6.4. (Omissis).».



 
Art. 2
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Fornero, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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