Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123 |
Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6; Vista la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile
1. All'articolo 2501-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.»; b) al quarto comma dopo le parole: «l'iscrizione» sono inserite le seguenti: «o la pubblicazione nel sito Internet». 2. All'articolo 2501-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «deve redigere» sono sostituite dalla seguente: «redige» e dopo le parole: «nella sede della societa'» sono aggiunte le seguenti: «ovvero pubblicato sul sito Internet di questa»; b) al secondo comma le parole: «del giorno del deposito indicato nel primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». 3. All'articolo 2501-quinquies del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti commi: «L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». 4. All'articolo 2501-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «devono redigere» sono sostituite dalla seguente: «redigono»; b) all'ottavo comma dopo le parole: «i soci» sono inserite le seguenti: «e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto». 5. All'articolo 2501-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dopo le parole: «nella sede delle societa' partecipanti alla fusione,» sono inserite le seguenti: «ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,»; b) al numero 1) del primo comma le parole: «con le relazioni» sono sostituite dalle seguenti: «con le relazioni, ove redatte,»; c) il numero 3) del primo comma e' sostituito dal seguente: «3) le situazioni patrimoniali della societa' partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale»; d) al secondo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.». 6. All'articolo 2503, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «anteriori all'iscrizione» sono inserite le seguenti: «o alla pubblicazione». 7. All'articolo 2505 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: «le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla societa' incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonche', quanto alla societa' incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies»; b) al terzo comma dopo le parole: «entro otto giorni dal deposito» sono inserite le seguenti: «o dalla pubblicazione». 8. All'articolo 2505-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «dell'articolo 2501-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies»; b) al secondo comma le parole: «dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2501-septies» e le parole: «l'iscrizione prevista» sono sostituite dalla seguenti: «l'iscrizione o la pubblicazione prevista». 9. Il quinto comma dell'articolo 2506-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa' a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.». 10. All'articolo 2506-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma le parole: «la relazione ivi prevista non e' richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste»; b) al quinto comma dopo la parola: «2505,» sono inserite le seguenti: «primo e secondo comma,».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: «Art. 6 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. 2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico; b) prevedere, in conformita' alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una societa' di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia; c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle societa' di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico; d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'art. 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni; e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder; f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM; g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati; h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti; i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa' di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari; l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i), apportare alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione dei criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonche' l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal fine prevedendo: 1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile, l'estensione del principio del favor rei; 2) la generalizzazione della responsabilita' delle persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo unico, con responsabilita' solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime; 3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi dell'art. 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito della disciplina degli intermediari e dei mercati; 4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza previsti dalla normativa dell'Unione europea; 5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita' dei procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari; m) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti; n) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una societa' di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attivita' del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - La direttiva 2009/109/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2009, n. L 259.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2501-ter del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.». - Il testo dell'art. 2501-quater del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato sul sito internet di questa. La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». - Il testo dell'art. 2501-quinquies del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione. L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». - Il testo dell'art. 2501-sexies del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o piu' esperti per ciascuna societa' redigono una relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficolta' di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa' incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di persone con societa' di capitali, la relazione di stima del patrimonio della societa' di persone a norma dell'art. 2343. La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna societa' partecipante alla fusione.». - Il testo dell'art. 2501-septies del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniali della societa' partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'art. 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'art. 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.». - Il testo dell'art. 2503 del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art. 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.». - Il testo dell'art. 2505 del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2505 (Incorporazione di societa' interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'art. 2501-ter, terzo e quarto comma, nonche', quanto alla societa' incorporante, quelle dell'art. 2501-septies. I soci della societa' incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societa' entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502.». - Il testo dell'art. 2505-bis del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2505-bis (Incorporazione di societa' possedute al novanta per cento). - Alla fusione per incorporazione di una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies, qualora venga concesso agli altri soci della societa' incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla societa' incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla societa' incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 2501-septies, e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'art. 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societa' incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societa' incorporata. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2505.». - Il testo dell'art. 2506-bis del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2506-bis (Progetto di scissione). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa' scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita' solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e' posto l'obbligo di acquisto. Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa' a norma dell'art. 2501-ter, commi terzo e quarto.». - Il testo dell'art. 2506-ter del Codice civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2506-ter (Norme applicabili). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita' agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa' scissa. Si applica alla scissione l'art. 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle societa' partecipanti alla scissione l'organo amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi. Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.».
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| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108
1. L'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, e' abrogato.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 (Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2008, n. 140.
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| Art. 3 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino |
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