Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 123
Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile

1. All'articolo 2501-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.»;
b) al quarto comma dopo le parole: «l'iscrizione» sono inserite le seguenti: «o la pubblicazione nel sito Internet».
2. All'articolo 2501-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «deve redigere» sono sostituite dalla seguente: «redige» e dopo le parole: «nella sede della societa'» sono aggiunte le seguenti: «ovvero pubblicato sul sito Internet di questa»;
b) al secondo comma le parole: «del giorno del deposito indicato nel primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.».
3. All'articolo 2501-quinquies del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.».
4. All'articolo 2501-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «devono redigere» sono sostituite dalla seguente: «redigono»;
b) all'ottavo comma dopo le parole: «i soci» sono inserite le seguenti: «e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto».
5. All'articolo 2501-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo le parole: «nella sede delle societa' partecipanti alla fusione,» sono inserite le seguenti: «ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,»;
b) al numero 1) del primo comma le parole: «con le relazioni» sono sostituite dalle seguenti: «con le relazioni, ove redatte,»;
c) il numero 3) del primo comma e' sostituito dal seguente:
«3) le situazioni patrimoniali della societa' partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale»;
d) al secondo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.».
6. All'articolo 2503, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «anteriori all'iscrizione» sono inserite le seguenti: «o alla pubblicazione».
7. All'articolo 2505 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla societa' incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonche', quanto alla societa' incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies»;
b) al terzo comma dopo le parole: «entro otto giorni dal deposito» sono inserite le seguenti: «o dalla pubblicazione».
8. All'articolo 2505-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «dell'articolo 2501-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies»;
b) al secondo comma le parole: «dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2501-septies» e le parole: «l'iscrizione prevista» sono sostituite dalla seguenti: «l'iscrizione o la pubblicazione prevista».
9. Il quinto comma dell'articolo 2506-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della societa' a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.».
10. All'articolo 2506-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole: «la relazione ivi prevista non e' richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste»;
b) al quinto comma dopo la parola: «2505,» sono inserite le seguenti: «primo e secondo comma,».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n.
217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 6 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE,
concernente obblighi informativi in caso di fusioni e
scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta
elettronica). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'
decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio
77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva
2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di
relazioni e di documentazione in caso di fusioni e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che
modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga
la direttiva 2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo e'
tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto ed integrale
recepimento della direttiva e delle relative misure di
esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e
attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla
Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli
5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della
direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, per consentire che una societa' di gestione del
risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di
investimento armonizzati in altri Stati membri e che una
societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire
fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche
alle norme del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera
prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle
societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa' di gestione armonizzata operante
in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in
materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni
di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia
del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte
di succursali delle societa' di gestione armonizzate
avvenga nel rispetto delle regole di comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in
relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza
e di indagine previsti dall'art. 98 della citata direttiva
2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 187-octies del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive
modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le
disposizioni della direttiva in materia di fusioni
transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina
fiscale vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita'
alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva
2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in
Italia di quote di fondi comuni di investimento
armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo
quanto previsto dalla direttiva, in particolare con
riferimento alle informazioni per gli investitori,
adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle
quote o azioni di OICVM aperti;
i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei
confronti delle societa' di gestione del risparmio
armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con
quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi
ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i),
apportare alla disciplina complessivamente vigente in
materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni
occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione
dei criteri applicativi e delle relative procedure,
efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonche'
l'adeguamento della disciplina dei controlli e della
vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita'
dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio
di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi
modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal
fine prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina
applicabile, l'estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita' delle
persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo per le violazioni
previste dal citato testo unico, con responsabilita'
solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di
quest'ultimo nei confronti delle prime;
3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri
strumenti deflativi del contenzioso, nonche'
l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della
disciplina prevista ai sensi dell'art. 14-ter della legge
10 ottobre 1990, n. 287, per le violazioni di natura
organizzativa o procedurale previste nell'ambito della
disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in
modo tale da assicurare il rispetto dei principi di
proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza previsti
dalla normativa dell'Unione europea;
5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita' dei
procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando
quanto previsto dall'art. 187-septies, comma 3, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia
per i risparmiatori e gli investitori, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche
all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del Fondo,
dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle
disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando alla
disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;
m) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri
direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per
definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una
societa' di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione
coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in
cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori
qualora le attivita' del fondo siano insufficienti per
l'adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica e le amministrazioni interessate
devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva 2009/109/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
2 ottobre 2009, n. L 259.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2501-ter del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede
delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche'
l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano
agli utili
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle
societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari
categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al
deposito presso il registro delle imprese il progetto di
fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con
modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,
l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione.
Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet
del progetto e la data fissata per la decisione in ordine
alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni,
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso
unanime.».
- Il testo dell'art. 2501-quater del Codice civile,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato
sul sito internet di questa.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della
pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione
finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali,
purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal
giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.
La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.».
- Il testo dell'art. 2501-quinquies del Codice civile,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2501-quinquies (Relazione dell'organo
amministrativo). - L'organo amministrativo delle societa'
partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione
che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere
segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e
all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti
alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi
dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la
data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la
sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet di
questa e la data della decisione sulla fusione.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.».
- Il testo dell'art. 2501-sexies del Codice civile,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' redigono una relazione
sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o
delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'art. 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di
revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'art.
2343.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna societa' partecipante alla fusione.».
- Il testo dell'art. 2501-septies del Codice civile,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione, ovvero pubblicati sul sito internet delle
stesse durante i trenta giorni che precedono la decisione
in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al
termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia
decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove
redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali della societa'
partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'art.
2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto
dall'art. 2501-quater, secondo comma, la relazione
finanziaria semestrale.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta
del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La
societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti,
qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet
della societa' dal quale sia possibile effettuarne
liberamente copia o stampa.».
- Il testo dell'art. 2503 del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che
consti il consenso dei creditori delle societa' che vi
partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione
prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta,
per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da
un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la
propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
- Il testo dell'art. 2505 del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2505 (Incorporazione di societa' interamente
possedute). - Alla fusione per incorporazione di una
societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le
quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli
articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la
fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che
possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa,
con deliberazione risultante da atto pubblico, dai
rispettivi organi amministrativi, sempre che siano
rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa'
partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'art.
2501-ter, terzo e quarto comma, nonche', quanto alla
societa' incorporante, quelle dell'art. 2501-septies.
I soci della societa' incorporante che rappresentano
almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in
ogni caso, con domanda indirizzata alla societa' entro otto
giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo
comma dell'art. 2501-ter, chiedere che la decisione di
approvazione della fusione da parte della incorporante
medesima sia adottata a norma del primo comma dell'art.
2502.».
- Il testo dell'art. 2505-bis del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2505-bis (Incorporazione di societa' possedute al
novanta per cento). - Alla fusione per incorporazione di
una o piu' societa' in un'altra che possiede almeno il
novanta per cento delle loro azioni o quote non si
applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater,
2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies, qualora venga
concesso agli altri soci della societa' incorporata il
diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla
societa' incorporante per un corrispettivo determinato alla
stregua dei criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che
la fusione per incorporazione di una o piu' societa' in
un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle
loro azioni o quote sia decisa, quanto alla societa'
incorporante, dal suo organo amministrativo, con
deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano
rispettate le disposizioni dell'art. 2501-septies, e che
l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'art.
2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societa'
incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata
per la decisione di fusione da parte della societa'
incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma
dell'art. 2505.».
- Il testo dell'art. 2506-bis del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2506-bis (Progetto di scissione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige un progetto dal quale devono risultare i dati
indicati nel primo comma dell'art. 2501-ter ed inoltre
l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
assegnare a ciascuna delle societa' beneficiarie e
dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e'
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione
dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito
tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del
patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi' come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio; se l'assegnazione del patrimonio della societa' e'
solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa'
trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e'
desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo
caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa'
scissa e le societa' beneficiarie. La responsabilita'
solidale e' limitata al valore effettivo del patrimonio
netto attribuito a ciascuna societa' beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle societa'
beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione
delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro
quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo
deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la
scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per
un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri
previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e'
posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito
Internet della societa' a norma dell'art. 2501-ter, commi
terzo e quarto.».
- Il testo dell'art. 2506-ter del Codice civile, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2506-ter (Norme applicabili). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige la situazione patrimoniale e la relazione
illustrativa in conformita' agli articoli 2501-quater e
2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societa' scissa.
Si applica alla scissione l'art. 2501-sexies; la
situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater e le
relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non
siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
societa' partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli
2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,
2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma,
2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione
contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla
scissione.».



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108

1. L'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, e' abrogato.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108
(Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle
fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali),
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2008, n. 140.



 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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