Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2012
Scioglimento del consiglio comunale di Acri.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati eletti il consiglio comunale di Acri (Cosenza) ed il sindaco nella persona del signor Gino Trematerra;
Vista la deliberazione n. 7 del 20 aprile 2012, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la decadenza del signor Gino Trematerra dalla carica di sindaco;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Acri (Cosenza) e' sciolto.

Dato a Roma, addi' 17 luglio 2012

NAPOLITANO
Cancellieri, Ministro dell'interno
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acri (Cosenza) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni
elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gino Trematerra.
In data 18 febbraio 2011 l'Ufficio elettorale nazionale centrale presso la Corte di cassazione ha proclamato eletto il sig. Gino Trematerra alla carica di parlamentare europeo.
A seguito della procedura avviata ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 7 del 20 aprile 2012, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, avendo il medesimo optato per la carica di parlamentare europeo.
Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acri (Cosenza).

Roma, 26 giugno 2012

Il Ministro dell'interno: Cancellieri
 
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