Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa piacentina».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa piacentina», registrata con regolamento (CE) n. 1263 del 01.07.96 e da ultimo modificata con regolamento (UE) n. 894 del 22.08.2011.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Salumi D.O.P. Piacentini, via C. Colombo, 35 - 29122 Piacenza, e che il predetto Consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Coppa piacentina» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca -Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.
 
Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Coppa piacentina»
Art. 1.
Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta "Coppa Piacentina" e' riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Coppa Piacentina debbono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette Regioni sono conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.
Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.
I suini debbono essere di peso di 160 kg, piu' o meno 10%, di eta' non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il documento del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore.
I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorita' di controllo indicata nel successivo art. 7.
La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri slm, a motivo delle particolari condizioni climatiche.

Art. 3.
Materie prime

La Coppa Piacentina e' ricavata dai muscoli cervicali perfettamente dissanguati della regione superiore dei suini.
L'isolamento del muscolo cervicale del suino deve essere effettuato, con apposito coltello che distacca tutta la massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dei corpi vertebrati e dalle apofisi trasverse, per un peso non inferiore a 2,5 Kg.
Il trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigeranti.
Successivamente sono sottoposte alla rituale toelettatura che comprende la rifilatura e la spremitura dei vasi sanguigni.

Art. 4.
Metodo di elaborazione

Il processo di elaborazione inizia con la salagione a secco che consiste nel mettere a contatto le carni, con la seguente miscela di sali ed aromi naturali:
Dosi per 100 Kg di carne fresca
Cloruro di sodio: min 1,5 Kg max 3,5 Kg
Nitrato di sodio e/o potassio: max gr.15
Nitrito di sodio: max gr. 10
Pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato:
min. 15 gr - max 30gr
Zuccheri: max 1.5 kg
Spezie composte:
Cannella max 15 gr
Chiodi di garofanomax 25 gr
Alloro max 10 gr
Noce moscata max 10 gr
E' vietata la salagione in salamoia.
Le coppe sono salate e massaggiate, quindi sostano in frigorifero per almeno 7 gg, e successivamente sono rivestite con diaframma parietale suino o altra tipologia di involucri di provenienza suina.
Prima della tradizionale legatura e' possibile contenere il prodotto in involucri retinati.
Infine si procede alla tradizionale legatura con spago, dopo aver asportato gli eventuali involucri retinati, ed alla foratura del budello.
La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 15°C e 25°C, una umidita' del 40 - 90 %, in ambiente ventilato, per un periodo minimo di 7 gg. e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica "fioritura" che determina il viraggio al tipico colore rosato.

Art. 5.
Stagionatura

La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 20°C ed un'umidita' relativa di 70-90%, con una tolleranza di +10%.
Durante la stagionatura e' consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed alla umidita' naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.
La stagionatura si protrae per un periodo minimo di sei mesi dalla data della avvenuta salatura.
Qualora gli stabilimenti non siano dotati di finestre o apparecchiature in grado di assicurare il ricambio d'aria, l'intera fase di stagionatura deve comprendere anche determinati periodi in locali seminterrati o cantine.
Durante il processo di stagionatura la carica microbica della Coppa viene naturalmente limitata per il naturale effetto della lenta maturazione.

Art. 6.
Caratteristiche

La Coppa Piacentina, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche: CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE.
Aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente piu' sottile all'estremita' ottenuta con rifilatura ed asportazione del grasso e di qualche sottile pezzo di carne.
Consistenza: compatta, non elastica.
Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, di colore rosso inframezzato bianco rosato delle parti marezzate.
Peso: non inferiore a Kg 1,5
Odore: profumo dolce e caratteristico.
Sapore: gusto dolce e delicato che si affina con il procedere della maturazione. CHIMICO-FISICHE

Parte di provvedimento in formato grafico


La Coppa Piacentina puo' essere commercializzata sfusa ovvero confezionata sotto vuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci od affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all' art.7, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art. 2.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, confoimemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura e' l'Organismo di controllo Ente Certificazione Prodotti Agro-alimentari ECEPA, Strada dell'Anselma n.5 - 29122 Piacenza, tel. +39 0523 609662 Fax +39 0523 644447, email:segreteriatecnica@ecepa.it.

Art. 8.
Designazione e presentazione

La designazione della "Coppa Piacentina" deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta".
Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.
 
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