Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2012
Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il Reg. (CE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico;
Visto il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
Visto il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";
Considerato necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 203/2012;
Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 23 maggio 2012;
Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 14 giugno 2012;
Considerata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1
Premesse ed obiettivi

1. Il presente Decreto contiene le disposizioni per l'attuazione delle modalita' di applicazione relative al vino biologico di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008.
2. Ai sensi dell'art. 29-ter, par.2, del Regolamento CE n. 889/2008 si applicano le disposizioni previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali.
 
Art. 2
Uso di taluni prodotti e sostanze

1. Al fine di verificare la disponibilita' dei prodotti ottenuti da materie prime biologiche elencati nell'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 l'operatore si attiene alla procedura descritta nell'Allegato al presente Decreto.
 
Art. 3
Circostanze calamitose

1. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/2008, comma 1, lettera e) le Regioni e le Province autonome, autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna. Le Regioni e province autonome determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici viene conservata dalle Regioni e Province Autonome e tenuta disposizione dell'autorita' competente nazionale.
2. Gli operatori comunicano all'Organismo di controllo, cui e' assoggettata la propria attivita', il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga, compresa l'autorizzazione regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni. Gli Organismi di controllo comunicano alle Regioni e Province Autonome gli operatori che si sono avvalsi della deroga.
3. Le Regioni e le Province Autonome, entro dieci giorni dalla data di concessione dell'autorizzazione di cui a primo paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. La comunicazione che comprende l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga e' trasmessa entro la fine della campagna.
 
Art. 4
Misure transitorie

1. Gli operatori che intendono utilizzare il logo comunitario di produzione biologica ai sensi dell'art. 95, par. 10 bis, lett. a), del Reg. (CE) n. 889/2008, comunicano all'Organismo di controllo, cui sono assoggettati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, suddivise per tipologie e per anno, ottenuti in conformita' al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007 e detenuti al 31 luglio 2012. Nella comunicazione l'operatore indica il CUAA e, per ogni categoria, tipologia di prodotto e anno, le quantita' detenute e ottenute in conformita' alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008.
2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo e' inviata anche dagli operatori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'art. 95, par. 10 bis, lett. c), del Reg. (CE) n. 889/2008.
3. L' Organismo di controllo, cui e' assoggettato l'operatore, accerta, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, ottenuti in conformita' al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007, suddivise per categorie e tipologie, detenuti dagli operatori al 31 luglio 2012, e verifica le quantita' prodotte in conformita' alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008 nonche' le quantita' prodotte in conformita' al Reg. (CE) n. 889/2008 ma che non posseggono i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis del Reg. (CE) n. 889/2008.
4. Il documento contenente le giacenze accertate dall'organismo di controllo e' redatto in duplice copia, di cui una e' rilasciata all'operatore e l'altra e' conservata presso la sede dell'Organismo di controllo. La documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' competenti.
5. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano agli operatori che hanno notificato attivita' con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008 e la cui attivita' e' assoggettata ad un Organismo di controllo.
 
Art. 5
Documenti contabili

1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008 gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali.
2. I prodotti biologici del settore vitivinicolo sono contraddistinti dal termine biologico.
 
Art. 6
Abrogazioni

E' abrogato l'art. 8, paragrafo 1.4, del Decreto Ministeriale n. 18354/2009.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 12 luglio 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 186
 
Allegato
Procedura per l'utilizzo di prodotti e sostanze non biologiche.
L'operatore, per ciascuna campagna, invia una richiesta per la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate con asterisco all'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 ad almeno tre operatori biologici.
Qualora le richieste abbiano esito negativo l'operatore e' autorizzato a utilizzare, esclusivamente per quella campagna vitivinicola, le corrispondenti sostanze di origine non biologica.
L'operatore inoltra le richieste a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile all'Autorita' Competente e agli Organismi di controllo.
Qualora, per una determinata campagna, l'Autorita' Competente accerti la non disponibilita' dei prodotti e delle sostanze elencate, e contrassegnate con asterisco, all'Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, provvede a diffondere l'informazione con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero (www.politicheagricole.it) e del SINAB (www.sinab.it).
 
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