Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73
Testo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. I termini previsti dall'art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini previsti dall'art. 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
(( 3. All'art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validita' fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'art. 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validita' a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonche' le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.»;
b) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'art. 61, commi 4 e 5.»;
c) il comma 14 e' sostituito dai seguenti:
«14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.
14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma e' effettuata secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.»;
d) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
«21-bis. In relazione all'art. 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento».
3-bis. Resta ferma la validita' dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, gia' riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 5, 14, 15, 16, 17, 22, 24
e 25 dell'art. 357 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II
(sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i
cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, nonche', in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano
inviati a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento."
"14. In relazione ai certificati di esecuzione dei
lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
contenenti una o piu' delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS
12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2,
individuata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi
del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24
ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i
cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli
inviti a presentare le offerte siano stati inviati in
vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta
dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono
ad emettere nuovamente per intero i certificati di
esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando,
nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate
nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a
quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di
invito, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma
5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la
categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei
quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono
indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui
all'allegato A del presente regolamento, le categorie
specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli
acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del
presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria
OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai
fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di
cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le
stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata
o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i
certificati di esecuzione dei lavori relativi
rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie
OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche
ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di
cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo
l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando,
nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato
A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto
previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento all'allegato
B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e
86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento
all'allegato B.1.
15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o piu'
delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di
cui all'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3
agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre
2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi
o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a
presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo
l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,
le categorie individuate nell'allegato A del presente
regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o
nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando
quanto previsto all'art. 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1
dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,
dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria
OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le
categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate
con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A
del presente regolamento, di cui le lavorazioni della
categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si
compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG
10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente
regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i
certificati di esecuzione dei lavori relativi
rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie
OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni
anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS
35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,
secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte
attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel
citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Il
riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83,
commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende
sostituito con il riferimento all'allegato B.1.
16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, i
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ai fini
della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si
indice una gara nonche' in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della
predisposizione degli inviti a presentare offerte,
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del
relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ai fini della partecipazione alle gare
riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG
11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294,
come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la
dimostrazione del requisito relativo al possesso della
categoria richiesta avviene mediante presentazione delle
attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in
vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, purche' in corso di validita' alla
data di entrata in vigore del presente regolamento anche
per effetto della disposizione di cui al comma 13.
(eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della
Corte dei conti).
17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle
SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B,
OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente
regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della
partecipazione alle gare, a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. (eliminate alcune
categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti."
"22. Le disposizioni di cui all'art. 79, comma 17 e
all' art. 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del regolamento, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla
data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (seguiva
un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In
relazione all' art. 107, comma 2, nel suddetto periodo
transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all' art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554."
"24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e
104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o
degli avvisi con cui si indice una gara nonche' in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini
della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la
qualificazione SOA e la qualificazione a contraente
generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
25. In relazione all'art. 89, entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, l'Autorita' provvede ad
individuare le informazioni che devono essere riportate
nelle attestazioni di qualificazione."
Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dei commi 4 e 5 dell'art. 61 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
"4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti
livelli di importo:
I - fino a euro 258.000
II - fino a euro 516.000
III - fino a euro 1.033.000
III-bis - fino a euro 1.500.000
IV - fino a euro 2.582.000
IV-bis - fino a euro 3.500.000
V - fino a euro 5.165.000
VI - fino a euro 10.329.000
VII - fino a euro 15.494.000
VIII - oltre euro 15.494.000
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini
del rispetto dei requisiti di qualificazione e'
convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000."
Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 83 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
"3. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente
aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli
atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento
dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da
quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel
quadro 6.1 dell'allegato B.
4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti
in conformita' dello schema di cui all'allegato B e
contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con
buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede
arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La
certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13,
deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorita'
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti.
5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori
sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), all'Osservatorio con le modalita'
previste dall'art. 8, comma 7."
Si riporta , per completezza di informazione, il testo
del comma 2 dell'art. 85 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
"2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta
ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto
del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della
qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di
esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non
siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui
all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso
o nella lettera di invito nonche' nel contratto e negli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Detta documentazione e' richiesta dalla SOA al
soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), che ha
emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e'
tenuta a segnalare all'Autorita' eventuali incongruenze
riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi
dell'art. 70, comma 1, lettera f)."
Si riporta, per completezza di informazione, il testo
del comma 1 dell'art. 86 del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
"Art. 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e
dei relativi importi
1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), delle
categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di
cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene
effettuata con riferimento alle categorie richieste nel
bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito,
nonche' con riferimento alle categorie delle lavorazioni
affidate in subappalto, risultanti dal certificato di
esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora
il responsabile del procedimento riporti nel certificato di
esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse
da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella
lettera di invito, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
euro 51.545."



 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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