Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 18 luglio 2012
Adozione del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure. (Deliberazione n. 18275).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-ter inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;
Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;
Visti gli articoli di cui al Titolo VIII, Libro IV, del codice di procedura civile;
Vista la delibera 29 dicembre 2008, n. 16763, con la quale e' stato adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;
Visto il parere del 20 ottobre 2011, con il quale l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha chiarito la natura giuridica della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, affermando in particolare che essa «... resta priva di soggettivita', qualificandosi [...] come un organismo tecnico, strumentale alla Consob, ma non distinto da questa»;
Ritenuta l'opportunita' di rivedere l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob alla luce dell'esperienza sinora maturata, nonche' al fine di contenere i relativi costi;
Ritenuta la necessita' di adeguare la disciplina della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e delle relative procedure alla nuova disciplina della conciliazione delle controversie civili e commerciali introdotta dal richiamato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
Vista la lettera del 12 luglio 2012 (prot. n. 0605059/12), con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 2, comma 5 e 3, comma 2 del richiamato decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Delibera:

Art. 1
Adozione del Regolamento di attuazione
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179

1. E' adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il Regolamento consta di 39 articoli e di 3 allegati (Allegato 1).
 
Art. 2
Disposizioni transitorie in materia di procedure
di conciliazione e di arbitrato

1. Alle procedure di conciliazione e di arbitrato avviate fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera si applicano le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e di attuazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera la Camera, nominata ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, resta in carica per l'amministrazione delle procedure indicate al comma 1, fino alla loro conclusione.
3. Per lo svolgimento delle procedure indicate al comma 1, i conciliatori e gli arbitri sono nominati tra i soggetti iscritti negli elenchi previsti dal regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di elenchi
dei conciliatori e degli arbitri

1. In sede di prima applicazione del regolamento adottato con la presente delibera, i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi previsti dal regolamento approvato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 sono iscritti negli elenchi previsti dall'art. 6 del nuovo testo regolamentare ove in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 6 e dai successivi articoli 7 e 8.
2. I conciliatori iscritti ai sensi del comma 1 nel relativo elenco previsto dall'art. 6 del regolamento adottato con la presente delibera devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, i requisiti formativi previsti dall'art. 7, comma 2 del nuovo testo regolamentare, o, in alternativa, aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Essi, nel medesimo termine, comprovano, pena la cancellazione, il possesso del requisito prescritto dal citato art. 7, comma 2 ovvero dal periodo precedente, secondo le modalita' rese note nella sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera. Gli stessi conciliatori, fino alla scadenza dei dodici mesi, possono continuare a esercitare l'attivita' di conciliazione.
3. La Consob, con successiva delibera, determina l'importo del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del regolamento approvato con la presente delibera, dai conciliatori e dagli arbitri che, all'esito della fase di prima applicazione del nuovo testo regolamentare, risultino iscritti negli elenchi previsti dall'art. 6 dello stesso, nonche' le modalita' e i termini di versamento.
4. L'aggiornamento degli elenchi formati ai sensi del comma 1 avverra' con la pubblicazione di apposito bando da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob, ed entrano in vigore il 1° agosto 2012.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera sono abrogati la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e attuazione, ad eccezione della delibera n. 17205 del 4 marzo 2010, di approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera e' nominata e prende avvio la Camera prevista dall'art. 2 dello stesso.
4. In sede di prima applicazione, per garantire l'immediata attivazione delle funzioni consultive e non pregiudicare l'esigenza di costante consultazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti e delle categorie interessate, il Comitato consultivo previsto dall'art. 39 del regolamento adottato con la presente delibera e' composto dai componenti della Camera nominati ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, in carica alla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera. Essi subentrano nelle funzioni previste dal citato art. 39 dalla data di conclusione delle procedure di conciliazione e arbitrato indicate all'art. 2 della presente delibera.
Roma, 18 luglio 2012

Il presidente: Vegas
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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