IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visti i commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 con i quali sono definite le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0020386 del 5 giugno 2012 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei richiamati commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011; Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilita' interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo di cui al comma 3 del medesimo art. 31, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero in quello dell'anno successivo qualora la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; Visto il comma 13 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilita', per i comuni dissestati della provincia dell'Aquila, di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalita' di ripartizione; Visto il comma 14 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del comune di Parma le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della citta' di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013; Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilita' interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalita' per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; Visto il comma 17 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno non previste dall'art. 31 della medesima legge n. 183 del 2011; Visto il comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di patto regionalizzato verticale ed orizzontale; Visto l'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto il Patto «orizzontale nazionale» che consente la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno, a favore dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto al predetto obiettivo, da destinare al pagamento di residui passivi in conto capitale; Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che, per l'anno 2012, attribuisce ai comuni che cedono spazi finanziari un contributo pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro. In caso di incapienza il contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del debito; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo art. 36 nonche' individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto l'art. 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al primo periodo della medesima lettera a) del comma 2, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno; Considerato che gli allegati del presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2012;
Decreta: Articolo unico
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2012
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |