Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2012 (vai al sommario)
LEGGE 23 luglio 2012, n. 118
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3331):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal Ministro degli affari esteri (Giuliomaria Terzi di Sant'Agata) (Governo Monti-I) il 31 maggio 2012.
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 31 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalita'), 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 giugno 2012.
Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 5, 7, 12, 19, 26, 27 giugno 2012 e 4 luglio 2012.
Esaminato in Aula il 20 giugno 2012, e 3 luglio 2012 ed approvato il 4 luglio 2012. Camera dei deputati (atto n. 5342):
Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 5 luglio 2012 con pareri delle commissioni Legislazione, I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura).
Esaminato dal Comitato per la legislazione, in sede consultiva, l'11 luglio 2012.
Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 10 e 11 luglio 2012.
Esaminato in Aula l'11 luglio 2012 ed approvato, il 12 luglio 2012.



Avvertenza:
Il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
126 del 31 maggio 2012.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 124.


 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
MAGGIO 2012, N. 67

All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operativita' degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della societa' dell'informazione, sono stabilite le modalita' di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilita' di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalita' e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento e' stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonche' la modalita' di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilita' di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati e' interdetta o impossibile»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286:
a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali» sono soppresse;
c) l'articolo 17 e' abrogato;
d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;
e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento puo' essere adottato»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES».
 
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