Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 luglio 2012, n. 114 |
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. |
| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del Trattato stesso. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 luglio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3239): Presentato dal Ministro senza portafoglio per gli affari europei (Enzo Moavero Milanesi), Ministro dell'economia e finanze (Mario Monti), Ministro degli affari esteri (Giuliomaria Terzi di Sant'Agata) (Governo Monti-I) il 3 aprile 2012. Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 aprile 2012 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea), Questioni regionali. Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17, 18 aprile 2012, 31 maggio 2012, 5, 19, 20 e 21 giugno 2012. Esaminato in Aula l'11 luglio 2012 ed approvato il 12 luglio 2012. Camera dei deputati (atto n. 5358): Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 luglio 2012 con pareri delle Commissioni I (Aff. Cost.), V (Bilancio), VI (Finanze) e XIV (Pol. Com). Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 e 18 luglio 2012. Esaminato in Aula il 18 luglio 2012 ed approvato il 19 luglio 2012. |
| Trattato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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