Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 giugno 2012
Integrazioni all'Allegato I del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, concernente la determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e a utilita' dei soggetti interessati.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» che stabilisce che con decreto del Ministro della sanita' sono fissati le tariffe e i diritti spettanti, tra l'altro, allo stesso dicastero per prestazioni rese a richiesta e a utilita' dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;
Visto l'Allegato I del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63, recante «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e a utilita' dei soggetti interessati»;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario relativo ai medicinali veterinari» e successive modificazioni, con particolare riguardo agli articoli 4, 9, 20, 22, comma 2, 110, commi 2 e 7, e 116;
Ritenuto di determinare le tariffe corrispondenti alle attivita' e ai servizi relativi:
alle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, alle modifiche e al rinnovo delle stesse, di medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per le specie animali previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 193 del 2006;
alle procedure di autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso veterinario, previste dal decreto del Ministro della salute 5 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2011, n. 270;
alle procedure di autorizzazione per lo svolgimento delle prove d'innocuita' e delle sperimentazioni precliniche e cliniche di alcuni medicinali veterinari omeopatici, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, previste dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2011, n. 270;
alle procedure di autorizzazione per lo svolgimento di buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali, previste dal decreto del Ministro della salute 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano un sistema di contabilita' fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo di cui il connesso Piano unico dei conti, esposto nella Tabella B allegata allo stesso decreto legislativo, costituisce l'unita' elementare di rilevazione;
Visto il Piano dei conti del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, con particolare riguardo alle voci riguardanti le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate e ai relativi importi;
Considerato che per la determinazione delle tariffe relative alle predette attivita' autorizzative occorre fare riferimento al costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale dirigente medico-veterinario e dal personale amministrativo coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1
Integrazioni all'Allegato I del decreto
del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991

1. All'Allegato I - Settore medicinali - del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo il punto 23, sono inseriti i seguenti:
«23-bis. Attivita' connesse al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, alle modifiche e al rinnovo delle stesse, di medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per le specie animali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193: un decimo di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 110 del medesimo decreto legislativo;
«23-ter. Attivita' relative al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici di cui all'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193: euro 670,00»;
«23-quater. Attivita' relative al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193: 1.338,00 euro»;
«23-quinques. Attivita' connesse al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro della salute 12 novembre 2011: euro 840,00; qualora l'autorizzazione riguardi specialita' per le quali e' previsto anche il parere tecnico dell'Istituto superiore di sanita' di cui all'art. 1, comma 3 del medesimo decreto ministeriale: euro 420,00»;
b) dopo il punto 26 e' inserito il seguente:
«26-bis. Attivita' connesse al rilascio dell'autorizzazione all'importazione parallela di specialita' medicinali per uso veterinario di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro della salute 5 agosto 2010: euro 1.338,00».
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 4
 
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