IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna; Visto il successivo art. 7 della stessa legge n. 49 del 1987, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi e prevede, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) stabilisca la quota del Fondo di rotazione da impiegare annualmente allo scopo, i criteri per la selezione delle iniziative, che, sulla base di priorita' geografiche o settoriali, devono comunque privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale, e le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi; Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato; Vista la delibera 21 dicembre 1993, n. 53, con la quale l'ormai soppresso CICS ha approvato il regolamento di disciplina della concessione dei crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987; Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 92 (G.U. n. 45/2010), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo di cui al citato art. 7 della legge n. 49/1987 ed in particolare il punto 2.2.1 della medesima delibera che ha individuato gli ambiti di prevalente operativita' delle imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo; Vista la nota n. 330/381145 del 22 novembre 2010, con la quale il Ministro degli affari esteri ha presentato la proposta di integrazione della citata delibera n. 92/2009, al fine di poter estendere al settore sanitario e a quello della formazione il riconoscimento delle agevolazioni di cui al detto art. 7 della legge n. 49/1987, con riferimento rispettivamente alla fornitura di servizi medici e produzione di medicinali ed alla formazione professionale e educazione; Considerato che dalla suddetta nota del Ministro degli affari esteri risulta che sulla proposta avanzata e' stato espresso parere favorevole da parte del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo dello stesso Ministero degli affari esteri; Considerato altresi' che la proposta di estensione e' motivata dalla sussistenza di una potenziale domanda di crediti agevolati da parte di imprese italiane interessate ad investire in Paesi in via di sviluppo nei due settori citati, che presentano potenzialita' anche in termini di attuabilita' degli investimenti e di ritorno sotto il profilo dello sviluppo umano; Ritenuta condivisibile, sulla base delle suddette motivazioni, la predetta proposta del Ministro degli affari esteri;
Delibera:
Gli ambiti di prevalente operativita' delle imprese miste di cui al punto 2.2.1 della delibera di questo Comitato n. 92/2009 indicata in premessa - adottata in applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987 relativo alla concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi - sono estesi al settore della fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di medicinali e alla formazione professionale e l'educazione. Il citato punto 2.2.1 e' pertanto integrato con i seguenti punti: 2.2.1.6 fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di medicinali; 2.2.1.7 formazione professionale ed educazione. Roma, 3 agosto 2011
Il Presidente: Berlusconi Il Segretario: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7, Economie e finanze, foglio n. 158 |