Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 113
Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010 - e, in particolare, l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le altre, della direttiva 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, nonche' l'articolo 24 che, nell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010;
Vista la direttiva n. 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione);
Vista la direttiva n. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, abrogata dall'articolo 17 della direttiva n. 2009/38/CE;
Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, n. 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
Visto l'avviso comune sottoscritto in data 12 aprile 2011 tra le parti sociali ai fini del recepimento della predetta direttiva, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo e' inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. E' istituito un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato: Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui cio' sia richiesto secondo la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti, al fine di informare e consultare i lavoratori nei termini, con le modalita' e con gli effetti previsti dal presente decreto. Le modalita' di informazione e consultazione sono definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), comprenda una o piu' imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9.
4. Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu' degli accordi di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel comma 1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui all'articolo 2.
5. Il presente decreto non si applica al personale navigante della marina mercantile.
6. L'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tale scopo la competenza del Cae e la portata della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dal presente decreto legislativo sono limitate alle questioni transnazionali.
7. Sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 21 e 24 della legge 15
dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi'
recita:
«Art. 21 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale
europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei
cittadini di paesi terzi). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'interno, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del
Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso
e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che
introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare.».
«Art. 24 (Disposizioni finali). - 1. Nell'esercizio
delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le
procedure di cui all'art. 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'art. 7 e' adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
- La direttiva 2009/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
16 maggio 2009, n. L 122.
- La direttiva 94/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
settembre 1994, n. L 254.
- Il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
(Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre
1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) stabilimento, l'unita' produttiva;
b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;
c) gruppo di imprese, un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri;
2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;
3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
e) rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;
f) direzione centrale, la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante o il dirigente cui, in entrambi i casi, siano state delegate, a norma dell'articolo 4, le relative attribuzioni e competenze;
g) informazione, la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L'informazione avviene nei tempi, secondo modalita' e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
h) consultazione, l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato, nei tempi, secondo modalita' e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilita' della direzione, che puo' essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
i) comitato aziendale europeo, il comitato istituito conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 2, lettera b), e comma 6, o alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
l) delegazione speciale di negoziazione, la delegazione istituita conformemente all'articolo 6, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1, dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dalla CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
2000, n. 66, cosi' recita:
«Art. 6 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo
parziale). - 1. In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda
necessario l'accertamento della consistenza dell'organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come
definito ai sensi dell'art. 1; ai fini di cui sopra
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti
la somma degli orari individuati a tempo parziale
corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
2. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dalla CES) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2001, n. 80.



 
Art. 3
Definizione della nozione di impresa controllante

1. Ai soli fini del presente decreto si intende per «impresa controllante» un'impresa che puo' esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, denominata «impresa controllata».
2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;
b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure
c) puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.
4. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e' considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:
a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorita' competenti;
b) quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per societa' di partecipazione finanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.
5. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.
6. Per determinare se un'impresa sia un'«impresa controllante», si applica la legislazione dello Stato membro in cui e' situata la direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai sensi dell'articolo 4, le relative attribuzioni e competenze. Nel caso in cui la direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai sensi dell'articolo 4, le relative attribuzioni e competenze non siano situati nel territorio di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio e' situato il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
7. Qualora in caso di conflitto di leggi nell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, due o piu' imprese di un gruppo rispondano a uno o piu' dei criteri di cui al predetto comma 2, l'impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) del medesimo comma, e' considerata impresa controllante, salvo prova che un'altra impresa possa esercitare un'influenza dominante.
 
Art. 4
Responsabilita' dell'istituzione di un comitato aziendale europeo
ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori

1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze e' responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'istituzione del Cae ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Se la direzione centrale non e' situata nel territorio di uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla direzione stessa, assume la responsabilita' di cui al comma 1. In mancanza di detto rappresentante, la responsabilita' di cui al comma 1 ricade sulla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
3. Ai fini del presente decreto il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma 2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.
4. La direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonche' la direzione centrale o la presunta direzione centrale ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ovvero il dirigente cui sono state delegate le relative attribuzioni e competenze, hanno la responsabilita' di ottenere e trasmettere alle parti interessate dall'applicazione del presente decreto le informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati di cui all'articolo 5 e seguenti, in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro. Questo obbligo riguarda in particolare le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d).
 
Art. 5
Delegazione speciale di negoziazione

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un Cae o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessate.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anche disgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualora preventivamente designato, al dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
 
Art. 6
Modalita' di formazione
della delegazione speciale di negoziazione

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, e' istituita una delegazione speciale di negoziazione.
2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di imprese.
3. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di cui all'articolo 4 le modalita' di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione.
4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.
 
Art. 7
Costituzione della delegazione speciale di negoziazione

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione sono designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri.
2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e le direzioni locali, sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, informano della composizione della delegazione speciale di negoziazione e dell'avvio dei negoziati le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti a livello europeo.
 
Art. 8
Compiti della delegazione speciale di negoziazione

1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalita' di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
2. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
3. Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione speciale di negoziazione puo' riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione centrale, utilizzando qualsiasi mezzo necessario per comunicare.
4. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' essere assistita da esperti di propria scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.
5. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformita' ai commi 2 e 3 o di annullare i negoziati gia' in corso.
6. La decisione di cui al comma 5 pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 9. Per effetto della decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non sono applicabili.
7. Una nuova richiesta di convocazione della delegazione speciale di negoziazione puo' essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine piu' breve con accordo tra le parti.
8. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio mandato e comunque in misura e termini non superiori a quanto disposto all'articolo 16, comma 12, salvo diverso accordo tra le parti.
9. Nel rispetto di quanto previsto al comma 8, la direzione centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso accordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per un solo esperto.
 
Art. 9
Contenuto dell'accordo

1. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito di cooperazione sulle modalita' di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'articolo 1, comma 1.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato in forma scritta tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie interessati dall'accordo, secondo le definizioni di cui all'articolo 2;
b) la composizione del Cae, il numero di membri, la distribuzione dei seggi, che consenta di tener conto, per quanto possibile, della necessita' di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attivita', alle categorie di lavoratori e al sesso, e la durata del mandato;
c) le competenze e le materie della procedura d'informazione e consultazione del Cae, nonche' le modalita' in cui l'informazione e la consultazione del Cae si coordinano con l'informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 6;
d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivi comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;
f) la data di entrata in vigore dell'accordo e la sua durata, le modalita' in base alle quali e' possibile modificare o cessare l'accordo, i casi in cui l'accordo e' rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, eventualmente anche nei casi di modifica della struttura dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
g) il contenuto dell'informazione e della consultazione;
h) se del caso, la composizione, le modalita' di designazione, le attribuzioni e le modalita' di riunione del comitato ristretto istituito in seno al Cae.
3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o piu' procedure per l'informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa al Cae. L'accordo deve stabilire secondo quali modalita' i rappresentanti dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per discutere anche delle informazioni che sono loro comunicate. In particolare, queste informazioni riguardano questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori.
4. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti, tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alle prescrizioni accessorie previste dall'articolo 16.
5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.
6. I componenti italiani del Cae o i titolari della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero del gruppo di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).
7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, la direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e modalita' di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformita' a quelli definiti rispettivamente all'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.
 
Art. 10
Informazioni riservate

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e del Cae, nonche' gli esperti che eventualmente li assistono e i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, a prescindere dal luogo in cui si trovino.
2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, possono legittimamente rifiutarsi di comunicare le informazioni richieste solo laddove esse, sulla base di criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate o da arrecare loro danno ovvero da realizzare turbativa dei mercati.
 
Art. 11
Funzionamento del Comitato aziendale europeo ovvero della procedura
per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
2. Il comma 1 si applica anche per la cooperazione tra la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
 
Art. 12
Tutela e ruolo dei rappresentanti dei lavoratori

1. I membri del Cae dispongono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), dei mezzi necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dal presente decreto legislativo, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Inoltre, i membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonche' i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l' espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresi' le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri, dell'oggetto e del luogo delle riunioni, l'accordo di cui all'articolo 9 puo' prevedere ulteriori otto ore annuali.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione attuata a norma del presente decreto legislativo.
4. Se e in quanto cio' sia necessario all'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del Cae usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione. I contenuti della formazione, considerando gli accordi in atto, sono decisi congiuntamente tra direzione centrale ed il comitato ristretto o, ove non esistente, il Cae.



Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita'
dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131,
cosi' recita:
«Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle
Rappresentanze sindacali aziendali). - Il trasferimento
dall'unita' produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei
candidati e dei membri di commissione interna puo' essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni
sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi
quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano
sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e'
stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui e' cessato l'incarico
per tutti gli altri.».
«Art. 24 (Permessi non retribuiti). - I dirigenti
sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a
permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui
al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.».



 
Art. 13
Rapporti con altre disposizioni comunitarie e nazionali

1. L'informazione e la consultazione del Cae sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all'articolo 1, comma 6.
2. Le modalita' di articolazione tra l'informazione e la consultazione del Cae e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l'accordo previsto dall'articolo 9. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
3. Qualora tali modalita' non siano definite mediante l'accordo di cui all'articolo 9, e si prospettino decisioni in grado di determinare modifiche importanti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro, le procedure di informazione e consultazione devono avere luogo in modo coordinato nel Cae e negli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori.
4. Il presente decreto fa salve le norme di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' i diritti di informazione e consultazione regolati dalla legge nonche' dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti anche in attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.
5. L'applicazione del presente decreto legislativo non costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito disciplinato dal decreto stesso.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 1990), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed
il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei
termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c),
della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell'attivita'.
5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei
confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel
caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di
miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del trasferimento,
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento
d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile.».
- Il testo dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita'
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1 nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
(Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2007, n. 67.



 
Art. 14
Adeguamento

1. In caso di modifiche significative della struttura dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, e in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o piu' accordi applicabili, la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all'articolo 5 e seguenti, in almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi.
2. Oltre ai membri designati a norma degli articoli 6 e 7 sono membri della delegazione speciale di delegazione almeno tre membri del Cae esistente o di ciascuno dei comitati aziendali europei esistenti.
3. Nel corso dei negoziati il Cae o i Cae esistenti continuano ad operare secondo le modalita' adottate dall'accordo tra i membri del Cae o dei Cae e la direzione centrale.
 
Art. 15
Accordi in vigore

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dal presente decreto, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui:
a) un accordo o piu' accordi applicabili all'insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e, se scaduti, sono stati prorogati o qualora tali accordi siano adeguati in relazione a modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese; ovvero
b) un accordo concluso a norma dell'articolo 6 della direttiva 94/45/CE e' firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011.
2. La disciplina applicabile al momento della firma o della revisione dell'accordo continua a trovare applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti nell'ambito di applicazione di cui al comma 1, lettera b).
3. Allo scadere degli accordi di cui ai commi 1 e 2, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo.



Note all'art. 15:
- Per i riferimenti alla direttiva 94/45/CE, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 16
Prescrizioni accessorie

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie di cui al presente articolo, qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero qualora la direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero qualora, entro tre anni a decorrere da tale richiesta, le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista dall'articolo 8, comma 5.
2. Le competenze del Cae sono stabilite a norma dell'articolo 1, comma 6. L'informazione del Cae riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attivita', la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del Cae riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione dei nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi. La consultazione avviene in modo tale da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con la direzione centrale e di ottenere una risposta motivata ad ogni loro eventuale parere. Alla procedura di informazione e consultazione si applica il disposto degli articoli 1, comma 2 e 10.
3. Il Cae e' composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7.
4. I membri del Cae sono designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota pari al 10% o sua frazione del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri.
5. Per garantire il coordinamento delle sue attivita' il Cae elegge al proprio interno un comitato ristretto composto al massimo da cinque membri, il quale deve beneficiare delle condizioni per esercitare le proprie attivita' regolarmente. Esso adotta un regolamento interno.
6. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, sono informati della composizione del Cae su comunicazione delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2.
7. Il Cae ha diritto di riunirsi una volta all'anno con la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, in conformita' all'articolo 12, per essere informato o consultato, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attivita' dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.
8. Qualora si verifichino circostanze eccezionali o intervengano decisioni che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il Cae ha il diritto di esserne informato. Il comitato ristretto o, ove non esista, il Cae ha diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.
9. Nel caso di riunione organizzata con il comitato ristretto hanno diritto di partecipare i membri del Cae eletti o designati dagli stabilimenti ovvero dalle imprese direttamente interessati dalle circostanze o dalle misure in questione. La riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima rispetto all'attuazione delle misure di cui al comma 8, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, su cui puo' essere formulato un parere entro il termine congiuntamente definito, nell'ambito della riunione, fra la direzione centrale e il comitato ristretto o, ove non esistente, il Cae. In caso di mancata definizione congiunta, il parere deve essere formulato entro sette giorni.
10. Prima delle riunioni con la direzione centrale il Cae o il comitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 9, puo' riunirsi nei limiti di cui all'articolo 12, senza che la direzione interessata sia presente.
11. Il Cae, o il comitato ristretto, puo' farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. Le riunioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate le prerogative della direzione centrale.
12. Le spese di funzionamento del Cae sono sostenute dalla direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri del Cae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai fini dell'adeguato svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico, salvo che non sia stato diversamente convenuto, le spese di organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, nonche' le spese di alloggio, vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Tali spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.
13. Quattro anni dopo la sua costituzione, il Cae delibera in merito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo 9 oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.
 
Art. 17
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'eventuale responsabilita' civile e disciplinare come prevista dai contratti collettivi applicati, quando e' accertata la violazione dell'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.033 euro e non superiore a 6.198 euro.
2. Ferma restando l'eventuale responsabilita' civile, quando e' accertata la violazione dell'articolo 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.033 euro e non superiore a 6.198 euro.
3. Ferma restando l'eventuale responsabilita' civile, in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 4, o degli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 9 o nelle prescrizioni accessorie di cui all'articolo 16, o degli ulteriori obblighi stabiliti nell'accordo o nelle prescrizioni accessorie in ordine alla realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari al funzionamento del Cae o della procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5.165 euro e non superiore a 30.988 euro.
 
Art. 18
Procedura di conciliazione preventiva
e di irrogazione delle sanzioni

1. Al fine di garantire la piena osservanza degli obblighi stabiliti nel presente decreto, le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per risolvere in via preliminare e non contenziosa le controversie relative:
a) alla violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 4, di acquisizione e comunicazione delle informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati di cui agli articoli 5 e seguenti, in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro, ivi incluse le informazioni relative al numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);
b) alla violazione degli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 9 o nelle prescrizioni accessorie di cui all'articolo 16 e degli ulteriori obblighi stabiliti nell'accordo o nelle prescrizioni accessorie in ordine alla realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari al funzionamento del Cae o della procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2;
c) alla natura riservata delle informazioni fornite e qualificate come tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonche' alla concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati;
d) alla divulgazione di informazioni riservate in violazione del predetto articolo 10, comma 1;
e) alla fondatezza, alla luce dell'articolo 10, comma 2, delle ragioni del diniego opposto alla comunicazione di informazioni.
2. La commissione tecnica di conciliazione e' composta da tre membri di cui:
a) uno designato dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione;
b) uno designato dalla direzione centrale;
c) uno designato dalle parti di comune accordo.
3. Qualora insorga una delle controversie di cui al comma 1, la parte interessata manifesta all'altra parte la volonta' di risolvere la contestazione mediante richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione di cui al comma 2. In tale ipotesi le parti, nel termine di venti giorni dalla richiesta, nominano i membri della commissione. In caso di mancata nomina entro il predetto termine del membro di cui al comma 2, lettera c), quest'ultimo puo' essere nominato, su ricorso della parte piu' diligente, dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la Direzione territoriale del lavoro competente ad irrogare le sanzioni amministrative per le asserite violazioni, in caso di esito negativo della procedura di conciliazione, individuata ai sensi dei commi 6 e 7.
4. La commissione di conciliazione si riunisce nei venti giorni successivi e formula, a maggioranza, una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta di conciliazione formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione, il Direttore territoriale del lavoro, o un suo delegato, tiene conto nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17.
5. Il verbale di mancata conciliazione e la documentazione allegata sono trasmessi, a cura del membro della commissione di cui al comma 2, lettera c), alla Direzione territoriale del lavoro individuata ai sensi dei commi 6 e 7.
6. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 17, comma 1, e' competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio e' situato lo stabilimento dell'impresa di dimensioni comunitarie o l'impresa del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie cui e' addetto il lavoratore che ha rivelato a terzi le informazioni riservate. Qualora la predetta violazione sia commessa da uno o piu' esperti residenti in Italia ovvero da piu' lavoratori addetti a differenti stabilimenti o imprese situati in piu' province, e' competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio e' situata la direzione centrale o il dirigente delegato di cui all'articolo 4, comma 1. In mancanza, e' competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio e' situato lo stabilimento o l'impresa con il maggior numero di lavoratori.
7. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, e' competente la Direzione territoriale del lavoro della provincia nel cui territorio e' situato il soggetto che ha commesso la violazione.
8. Il personale ispettivo della Direzione territoriale del lavoro competente, compiuti gli opportuni atti di accertamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, notifica, laddove ne sussistano i presupposti, gli estremi della violazione agli interessati nel termine di novanta giorni, ai sensi dell'articolo 14 della predetta legge. Si applica, a tal fine, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. Entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore territoriale del lavoro scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Direttore.
9. Il Direttore territoriale del lavoro, o un suo delegato, esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonche' nel verbale di mancata conciliazione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese.
10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 13, 14 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».



 
Art. 19
Clausola di salvaguardia e abrogazioni

1. Il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.



Note all'art. 19:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 aprile
2002, n. 74, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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