Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2012 (vai al sommario)
LEGGE 6 luglio 2012, n. 96
Ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96 recante: «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.


Art. 1

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti
e dai movimenti politici

1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.
2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore.
8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n.
157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per
consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle
disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai
movimenti e partiti politici), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici.
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma
5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne
elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48
della Costituzione, per l'elezione delle Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o
partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla
durata della legislatura dei rispettivi organi. Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in
cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
- Il testo dell'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n.
43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni
a statuto ordinario), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 6.
1. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1
della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive
modificazioni, e' determinato nella misura risultante dalla
moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero
degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo
censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi
e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno per lo stesso anno.
2. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali,
di cui all'art. 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n.
157, e successive modificazioni, e' ripartito su base
regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La
quota spettante a ciascuna regione e' ripartita
proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste
concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale
della regione interessata.".



 
Art. 2
Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti
e a movimenti politici

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e' attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attivita' politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.
2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo e' suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed e' soggetta al medesimo termine di decadenza.
4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato e' certificato da una delle societa' di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione puo' essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.
5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entita' del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.
6. L'attribuzione dei contributi e' disposta secondo le medesime modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.
 
Art. 3

Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per
il cofinanziamento dell'attivita' politica

1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La richiesta si intende effettuata alla data:
a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;
c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.
3. La richiesta e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che e' allegato alla richiesta. Alla richiesta e' allegata, altresi', la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta e' trasmessa, secondo le modalita' previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.
4. Qualora piu' partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 157 del
1999, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici.
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma
5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne
elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48
della Costituzione, per l'elezione delle Camere.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Ca mera medesima, sono attribuiti i
rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo
della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai
comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal
comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del
Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del
Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi
per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato
della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di
Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono
attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei
criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e
dall'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base
dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o
partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla
durata della legislatura dei rispettivi organi. Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in
cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".



 
Art. 4
Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti
e movimenti politici facenti parte di aggregazioni

1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
 
Art. 5
Atti costitutivi e statuti dei partiti
e dei movimenti politici

1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.
 
Art. 6

Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per
l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali

1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n.
515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. Contributo per le spese elettorali.
1.
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base
regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni
in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota
spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i partiti, i
movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione
ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che
abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione.
Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i
candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino
eletti.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in
proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti
politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.".



 
Art. 7
Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti
e di movimenti politici

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato in funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.
4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».
5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma
2004 ), come modificato dalla presente legge, a decorrere
dal 2013, e' il seguente:
"Art. 15. Detrazione per oneri (Testo post riforma
2004).
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve
essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione
delle suddette limitazioni permanenti delle capacita'
motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche'
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art.
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono
compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di
affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni
di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall' art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in
denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che
abbiano presentato liste o candidature elettorali alle
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un
rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,
per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a
condizione che siano effettuate mediante versamento
bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f),
i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta
anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera
f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non
si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'art. 12 ancorche' non si trovino
nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 157 del
1999, e' il seguente:
"Art. 9. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a
lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a
decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse
rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa
di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659 , alla legge 10
dicembre 1993, n. 515 , alla legge 23 febbraio 1995, n. 43
, e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.".
- Il testo dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), e' il seguente :
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi.
(In vigore dal 13 aprile 2011)
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
(Omissis).".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, e' il seguente:
"Art. 11. Manovra di finanza pubblica.
(In vigore dal 13 aprile 2011)
(Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.".
(Omissis).".
- Il testo dell'art. 78 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 78. Detrazione d'imposta per oneri (Testo post
riforma 2004)
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del
suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere
per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti
e movimenti politici di cui all'art. 15, comma 1-bis, per
importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro alle
societa' e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere
a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una
partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o
indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati
o siano controllati dalla stessa societa' o ente che
controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere di cui
all'art. 15, comma 1, lettera i-ter).".
- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 515 del
1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18. Agevolazioni fiscali.
1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e
inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi
d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di
messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e
siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e
i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni
precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche',
nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le
elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e
circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai
movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si
applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale
tipografico, attinente le campagne elettorali;».".



 
Art. 8
Uso di locali per lo svolgimento di attivita' politiche

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attivita' politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.
 
Art. 9

Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1.
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e' composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita' e di conformita' alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli obblighi di cui al presente comma.
5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.
6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche' l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.
8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9.
9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare.
17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo.
18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno.
19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonche' in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della societa' di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.
22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidita' derivante dalla disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.
23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante».
24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e' effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarita' contabili.
26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.
28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'».
29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa' possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.), e' il
seguente:
"Art. 161. Albo speciale delle societa' di revisione.
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze o errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedelta'
dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.
L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa
e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume
d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa
eventualmente individuati con regolamento.".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e' il
seguente:
"Art. 2. Abilitazione all'esercizio della revisione
legale
(In vigore dal 7 aprile 2010)
1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai
soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone
fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3;
d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di
cui all'art. 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante, secondo le modalita'
stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di
trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di
un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con
regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le
societa' che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del
consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita
da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
del libro V del codice civile, azioni nominative e non
trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone
fisiche iscritte al Registro.
5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza.".
Per il testo dell'Allegato A alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2, come modificato dalla presente legge, vedi nota
all'art. 11.
- Il testo degli Allegati B e C alla legge 2 gennaio
1997, n. 2, e' il seguente:

"CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:
1) le attivita' culturali, di informazione e
comunicazione;
2) le spese sostenute per le campagne elettorali come
indicate nell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
nonche' l'eventuale ripartizione tra i livelli
politico-organizzativi del partito o del movimento dei
contributi per le spese elettorali ricevuti;
3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti
dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli
politico-organizzativi del partito o movimento;
4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite
di societa' fiduciarie o per interposta persona, con
l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni
e delle quote possedute, nonche' della corrispondente parte
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti
e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da
attivita' economiche e finanziarie;
5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali
libere contribuzioni di ammontare annuo superiore
all'importo di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge
18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle
articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti
interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal
medesimo art. 4;
6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura
dell'esercizio;
7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione
dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso
legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle
immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;
3) la composizione delle voci «costi di impianto e di
ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e
comunicazione», nonche' le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, le
utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese partecipate, indicando per
ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo
del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in
bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi»
e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi»
dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo del lo stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e
dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della
associazione, specificando quelli relativi a imprese
partecipate;
10) la composizione delle voci «proventi straordinari»
e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro
ammontare sia apprezzabile;
11) il numero dei dipendenti, ripartito per
categoria.".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 157 del
1999, e' il seguente:
"Art. 3. Risorse per accrescere la partecipazione
attiva delle donne alla politica.
1. Ogni partito o movimento politico destina una quota
pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per
ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1 ad
iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva
delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1
introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di
cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , al fine
di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione
delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo
comma 1.".
- Il Capo I e le sezioni I e II della legge 24 novembre
1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), recano,
rispettivamente "Le sanzioni amministrative", "Principi
generali" (dall'art. 1 all'art. 12) e "Applicazione"
(dall'art. 13 all'art. 31);
- Il testo degli articoli 16 e 26 della citata legge n.
157 del 1999 e' il seguente:
"Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)
(In vigore dal 26 luglio 2008)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano "l'oblazione."
"Art. 26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
(In vigore dal 15 dicembre 1981)
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo'
essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito puo'
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2
(Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai movimenti o partiti politici), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici.
1. (Abrogato).
2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il
modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una
relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui
al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del
partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel
suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo
il modello di cui all'allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di
una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato
C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i
bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite
di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche',
relativamente alle societa' editrici di giornali o
periodici, ogni altra documentazione eventualmente
prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al
comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve
altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia,
per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia
natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti
politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli
che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di
ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione
delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude
con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal
rappresentante legale o dal tesoriere del partito o
movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del
rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le
norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco,
interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare
abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa
deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e'
annotata l'identita' dell'erogante.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo
rendiconto redatto a norma del presente articolo deve
essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il
legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e'
tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il
rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla
gestione e della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della
relazione sulla gestione, della nota integrativa,
sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del
partito o del movimento politico, della relazione dei
revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche' delle
copie dei quotidiani ove e' avvenuta la pubblicazione, e'
trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del
partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di
ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla
gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a
cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati,
in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14. (Abrogato).
15.
16.
17. ".
- Per l'art. 1, comma 8, della citata legge n. 157 del
1999, vedi nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.
195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti
politici), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 7.
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto
qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di
organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di
societa' con partecipazione di capitale pubblico superiore
al 20 per cento o di societa' controllate da queste ultime,
ferma restando la loro natura privatistica, a favore di
partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di
gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente
periodo si applica anche alle societa' con partecipazione
di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento,
nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove
tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico
il controllo della societa'.
Sono vietati altresi' i finanziamenti o i contributi
sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di
societa' non comprese tra quelle previste nel comma
precedente in favore di partiti o loro articolazioni
politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che
tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati
dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in
bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla
legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione
dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero,
trattandosi delle societa' di cui al secondo comma, senza
che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario
o senza che il contributo o il finanziamento siano stati
regolarmente iscritti nel bilancio della societa' stessa,
e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi a 4
anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in
violazione della presente legge.".



 
Art. 10
Perdita di legittimazione alla sottoscrizione
dei rendiconti

1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
 
Art. 11
Misure per ampliare la trasparenza
dei finanziamenti privati alla politica

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila».
2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».
3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di cui al comma 3».
4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce:
«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.
659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 4.
I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio
1974, n. 195 , sono estesi ai finanziamenti ed ai
contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche
indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai
membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri
regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle
predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti
politici nonche' a coloro che rivestono cariche di
presidenza, di segreteria e di direzione politica e
amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale
e comunale nei partiti politici.
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o
loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi
parlamentari in violazione accertata con sentenza passata
in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, legge 2
maggio 1974, n. 195 , l'importo del contributo statale di
cui all'art. 3 della stessa legge e' decurtato in misura
pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.
Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai
soggetti indicati nell'art. 7, legge 2 maggio 1974, n. 195,
e nel primo comma del presente articolo, per un importo che
nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma,
compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto
che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a
farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico
documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei
deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con
avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o
servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale,
possono anche essere dichiarati a mezzo di
autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica per tutti i finanziamenti
direttamente concessi da istituti di credito o da aziende
bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi
interbancari.
Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di
provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a
carico del solo soggetto che li percepisce.
L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere
adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o
finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti
erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro
somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve
essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno
successivo.
Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo,
quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori
inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte
l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista
dal terzo comma dell'art. 28 del codice penale.
L'art. 8, legge 2 maggio 1974, n. 195 , e' abrogato.".
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 515 del
1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. Limiti e pubblicita' delle spese elettorali
dei candidati.
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni
circoscrizione o collegio elettorale e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino
residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei
quali il candidato si presenta.
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se
direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di
candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di
cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha
effettivamente sostenute, purche' esso sia un candidato o
il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un
candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione
di cui al comma 6.
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni
politiche, coloro che intendano candidarsi possono
raccogliere fondi per il finanziamento della propria
campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un
mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto
al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui
all'art. 13 competente per la circoscrizione in cui ha
presentato la propria candidatura, il nominativo del
mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato
puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un
mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico
per piu' di un candidato.
4. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare
tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla
campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a
tal fine di un unico conto corrente bancario ed
eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il
personale degli uffici postali e degli enti creditizi e'
tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro
che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o
postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del
conto e' specificato che il titolare agisce in veste di
mandatario elettorale di un candidato nominativamente
indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna
persona fisica, associazione o persona giuridica non
possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di
lire].
5.
6. La dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma,
numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne
cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da
tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un
rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed
alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati,
attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante
attestazione del solo candidato, i contributi e servizi
provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore
superiore all'importo di cui all'art. 4, terzo comma, della
legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni,
e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o
valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre
allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed
eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e'
sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario,
che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare
delle entrate.
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia
elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono
tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi
decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
8. Gli importi di cui al presente articolo sono
rivalutati periodicamente con decreto del Ministro
dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi
all'ingrosso.".
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 515 del
1993 , come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 12. Pubblicita' e controllo delle spese
elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di
candidati.
1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e
gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera
dei deputati o per il Senato della Repubblica devono
presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro
quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo
invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle
spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di
finanziamento.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della
campagna elettorale si intende compreso fra la data di
convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente
lo svolgimento della votazione.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di
cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione
organica, e' istituito presso la Corte dei conti un
apposito collegio composto da tre magistrati estratti a
sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove
addetti alla revisione e dal personale ausiliario
necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla verifica
della conformita' alla legge delle spese sostenute dagli
aventi diritto e della regolarita' della documentazione
prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono
concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei
consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di
cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un
termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre
mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai
Presidenti delle Camere sui risultati del controllo
eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del
collegio non possono assumere ovvero svolgere altri
incarichi o funzioni.
3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del
referto di cui al comma 3.
4. Copia del consuntivo va altresi' depositata presso
l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne
cura la pubblicita'.".
- Il testo dell'Allegato A alla citata legge n. 2 del
1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Allegato A
(Omissis).
Conto economico.
A) Proventi gestione caratteristica.
1) Quote associative annuali.
2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali;
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del
4 per mille dell'IRPEF.
3) Contributi provenienti dall'estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o
internazionali;
b) da altri soggetti esteri.
4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche;
b) contribuzioni da persone giuridiche;
b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e
movimenti politici.
5) Proventi da attivita' editoriali, manifestazioni,
altre attivita'.
Totale proventi gestione caratteristica.
B) Oneri della gestione caratteristica.
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
2) Per servizi.
3) Per godimento di beni di terzi.
4) Per il personale:
a) stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
5) Ammortamenti e svalutazioni.
6) Accantonamenti per rischi.
7) Altri accantonamenti.
8) Oneri diversi di gestione.
9) Contributi ad associazioni.
Totale oneri gestione caratteristica.
Risultato economico della gestione caratteristica
(A-B).
C) Proventi e oneri finanziari.
1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi finanziari.
3) Interessi e altri oneri finanziari.
Totale proventi e oneri finanziari.
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie.
1) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
2) Svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie.
E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi:
plusvalenza da alienazioni;
varie.
2) Oneri:
minusvalenze da alienazioni;
varie.
Totale delle partite straordinarie.
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E). ".



 
Art. 12
Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti
che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti
politici o funzioni analoghe.

1. Le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.



Riferimenti normativi

- La legge 5 luglio 1982, n. 441, reca disposizioni per
la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di
cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.



 
Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e
dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:
a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;
b) articolo 11;
c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;
d) articolo 13;
e) articolo 14;
f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.
 
Art. 14

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.
3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».



Riferimenti normativi

- Per il testo all'art. 7 della citata legge n. 515 del
1993, modificato dalla presente legge, vedi nota all'art.
11.
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 515 del
1993 e' il seguente:
"Art. 11. Tipologia delle spese elettorali.
1. Per spese relative alla campagna elettorale si
intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di
materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei
mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di
spazi sugli organi di informazione, sulle radio e
televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda,
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere
sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli,
all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni
altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione
delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o
servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali,
quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali,
nonche' gli oneri passivi, sono calcolati in misura
forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento
dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e
documentate.
3. Le disposizioni di cui all'art. 95 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , non si applicano nel
caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad
attivita' di propaganda consentite dalla legge o a
seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle
medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli
oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.".
- Per il testo all'art. 12 della citata legge n. 515
del 1993, come modificato dalla presente legge, vedi nota
all'art. 11.
- Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della citata
legge n. 515 del 1993 e' il seguente:
"Art. 13. Collegio regionale di garanzia elettorale.
1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il
tribunale del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il
Collegio regionale di garanzia elettorale composto,
rispettivamente, dal presidente della corte di appello o
del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri
nominati dal presidente per un periodo di quattro anni
rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per
la meta', tra i magistrati ordinari e per la restante meta'
tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo
dei dottori commercialisti o tra i professori universitari
di ruolo in materie giuridiche, amministrative o
economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente
nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i
magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al
periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o
supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei,
i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i
componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati
candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti,
coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei
partiti a qualsiasi livello, nonche' coloro che abbiano
ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si
avvale del personale in servizio presso la cancelleria
della corte di appello o del tribunale. Il Collegio puo'
chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le
notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per
l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale
anche dei servizi di controllo e vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla
magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui
prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di
presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato
dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge."
"Art. 14. Pubblicita' e controllo delle spese
elettorali dei candidati.
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui
all'art. 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui
all'art. 7 e ne verifica la regolarita'.
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai
candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici
del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle
elezioni qualsiasi elettore puo' presentare al Collegio
esposti sulla regolarita' delle dichiarazioni e dei
rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano
approvati qualora il Collegio non ne contesti la
regolarita' all'interessato entro centottanta giorni dalla
ricezione.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della
documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6, e
da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio,
entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo,
le contesta all'interessato che ha facolta' di presentare
entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
5. "
"Art. 15. Sanzioni.
1. In caso di violazione delle norme di cui agli
articoli 1 e 2 nonche' delle disposizioni dettate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1
dell'art. 1 e dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il
Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la
violazione delle norme o delle disposizioni di cui al
presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra
il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di
svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo
aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la
violazione delle norme o delle disposizioni di cui al
presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni
antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del triplo
nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento
milioni e' irrogata dal Garante anche nei confronti dei
soggetti a favore dei quali sono state commesse le
violazioni qualora ne sia stata accertata la
corresponsabilita'. Qualora la violazione avvenga durante
la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre
immediatamente la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2
dell'art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e
comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui
rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del
Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
indicandone le modalita'. In caso di inottemperanza alla
diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia
della concessione o della autorizzazione per un periodo da
undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la
revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa
sanzione e' applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
4. In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6,
comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali,
il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a
lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme
sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si
applica la pena detentiva prevista dall'art. 100, primo
comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il
giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le
sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza
totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello
stesso art. 6, il Garante applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento
milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della
dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, il Collegio
regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti
per i singoli candidati dall'art. 7, comma 1, il Collegio
regionale di garanzia elettorale applica la sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo
eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di
detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano
la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia
elettorale in modo definitivo, costituisce causa di
ineleggibilita' del candidato e comporta la decadenza dalla
carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti
nel presente articolo con delibera della Camera di
appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto
della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, da parte di
un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale,
previa diffida a depositare la dichiarazione entro i
successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al
comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione
entro tale termine della dichiarazione da parte del
candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad
adempiere, comporta la decadenza dalla carica.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa
consentiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, per un ammontare
pari o superiore al doppio da parte di un candidato
proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della
sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la
decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il
Collegio regionale di garanzia elettorale da' comunicazione
dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai
commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza
del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi
del proprio regolamento.
11. In caso di irregolarita' nelle dichiarazioni delle
spese elettorali di cui all'art. 7, comma 6, o di mancata
indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al
candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia
richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale,
esperita la procedura di cui all'art. 14, comma 4, applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo
periodo del comma 4 dell'art. 7 per i contributi erogabili
ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle
spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici,
delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto
ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui
all'art. 9, i Presidenti delle Camere sospendono il
versamento del contributo medesimo sino al deposito del
consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle
spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici,
delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano
diritto ad usufruire del contributo per le spese
elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui
all'art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di
cui all'art. 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il
collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del
medesimo articolo applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di
spesa previsti dall'art. 10, il collegio della Corte dei
conti di cui all'art. 12, comma 2, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' e non
superiore al triplo dell'importo eccedente il limite
previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa
sia stata effettuata da un partito o movimento politico che
abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'art. 9,
il collegio della Corte dei conti ne da' comunicazione ai
Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la
sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al
partito o movimento politico di una somma di pari entita'.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni
recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956,
n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi
previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni.
18.
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto
diversamente disposto. Non si applica l'art. 16 della
medesima legge n. 689 del 1981. ".
- Il testo degli articoli 1, 10 e 11 della citata legge
n. 441 del 1982, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali;
4) ai consiglieri provinciali;
5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;
5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia."
"Art. 10.
Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis)
dell'art. 1, che non appartengono ad una delle due Camere,
competente per l'applicazione di tutte le precedenti
disposizioni e' il Senato della Repubblica.
Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini
stabiliti dal primo comma dell'art. 2 e dal primo comma
dell'art. 4 decorrono, rispettivamente dal momento
dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione
dalla medesima."
"Art. 11.
Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano
anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis)
dell'art. 1, secondo le modalita' stabilite dai rispettivi
consigli.
La pubblicazione prevista nell'art. 9 viene effettuata,
per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto
dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per
quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su
apposito bollettino.".



 
Art. 15
Deleghe al Governo e disposizioni in materia
di erogazioni liberali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonche' di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.
2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonche'» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1º gennaio 2013.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
5. Le residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi -Testo post riforma
2004), come modificato dalla presente legge, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, e' il seguente:
"Art. 15. Detrazione per oneri (Testo post riforma
2004).
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve
essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione
delle suddette limitazioni permanenti delle capacita'
motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche'
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art.
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono
compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi dellalegge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di
affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni
di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione e' consentita a condizione che il versamento di
tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1º gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f),
i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta
anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera
f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non
si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'art. 12 ancorche' non si trovino
nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
- Per il testo dell'art. 9 della citata legge n. 157
del 1999, vedi note all'art. 7.
- Per il testo degli articoli 17, comma 12, nonche' 11,
comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, vedi note
all'art. 7.



 
Art. 16

Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni
provocati da eventi sismici e calamita' naturali

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2009.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
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