Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 28 giugno 2012 |
Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4; Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26; Visto il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5; Visto il parere favorevole espresso in data 28 giugno 2012 dal Garante per la protezione dei dati personali ; Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2012-2013, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel precedente anno accademico;
Decreta:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Per l'anno accademico 2012-2013, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Per l'anno accademico 2012-13 sono previste aggregazioni di sedi universitarie con graduatorie comuni, secondo l'ordine di punteggio dei candidati, ampliando la sperimentazione gia' effettuata nel precedente anno accademico, secondo le modalita' indicate nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all'art.26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e gli studenti non comunitari residenti all'estero, e' unica per entrambi i corsi ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale. 2. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quaranta (40) quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di due ore. 5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Universita' di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Universita' di Pisa. |
| Art. 3
Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese
1. Nel caso in cui sia stata autorizzata l'istituzione del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, la relativa prova di ammissione, verte su quesiti nella medesima lingua, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 bis della legge 30 luglio 2010, n. 122 citata in premessa. 2. Con separato provvedimento sono definite le modalita' ed i contenuti della prova alla quale possono partecipare sia gli studenti comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa sia gli studenti non comunitari residenti all'estero. |
| Art. 4
Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria
1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale. 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: venticinque (25) quesiti di chimica; ventitre (23) di cultura generale e ragionamento logico; venti (20) di biologia e dodici (12) di Fisica e Matematica. 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di due ore. 4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 5
Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto
1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, e' unica ed e' di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale. 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: trentadue (32) quesiti di cultura generale e ragionamento logico, diciannove (19) di storia, sedici (16) di disegno e rappresentazione e tredici (13) di matematica e fisica. 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di due ore e quindici minuti. 4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 6
Corsi corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese
1. Nelle universita' in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, in via sperimentale per l'a.a. 2012-13 la prova e' predisposta anche nella suddetta lingua. 2. La prova in inglese puo' essere svolta dagli studenti comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa, e dagli studenti non comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova. 3. Sono ammessi a tali percorsi gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all'art.26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e gli studenti non comunitari residenti all'estero che hanno sostenuto e superato la prova in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalita' riportate nel bando dell'ateneo. 4. Le relative procedure di partecipazione alla prova e la conseguente graduatoria di merito sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 7 Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie
1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo. 2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, e' consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza. 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art.2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di due ore. |
| Art. 8 Accademie Militari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Universita' di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa in data 14 maggio 2012, n. 112 con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina. |
| Art. 9 Calendario delle prove di ammissione
1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario: Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana - 4 settembre 2012 Medicina e Chirurgia in lingua inglese - 5 settembre 2012 Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto - 6 settembre 2012 Medicina Veterinaria - 10 settembre 2012 Corsi di laurea delle professioni sanitarie - 11 settembre 2012 |
| Art. 10 Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, gli studenti non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a venti (20). 2. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri: a) 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data; b) in caso di parita' di voti, si tiene conto di quanto segue: - per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; - per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica; - per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica; c) in caso di ulteriore parita', prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; d) in caso di ulteriore parita', prevale lo studente che sia anagraficamente piu' giovane. |
| Art. 11
Prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate in via sperimentale
1. La procedura sperimentale di cui all'articolo 1 del presente decreto coinvolge ai fini delle rispettive immatricolazioni: - ai corsi di magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di cui all'articolo 2 le sedi universitarie, secondo le aggregazioni territoriali di seguito riportate: Parte di provvedimento in formato grafico
- ai corsi di magistrale in Ingegneria Edile/Architettura le sedi universitarie, secondo le aggregazioni territoriali di seguito riportate: Universita' degli studi di Napoli Federico II e Universita' degli studi di Salerno. - ai corsi di magistrale in Medicina Veterinaria le sedi universitarie, secondo le aggregazioni territoriali di seguito riportate: Universita' degli studi di Bologna, di Milano, di Parma e di Padova Universita' degli studi di Teramo e di Camerino 2. Le procedure di partecipazione alla prova, le modalita' per la definizione della graduatoria di merito e per l'immatricolazione ai relativi corsi sono indicate nell'allegato n. 2, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 12 Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. 2. Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa, e' concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7. |
| Art. 13 Trasparenza delle fasi del procedimento
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei. |
| Art. 14
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 giugno 2012
Il Ministro: Profumo |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|