Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 aprile 2012 |
Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2007)»; Visto il comma 226, dell'art. 1, della predetta legge finanziaria, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due o tre annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 236, dell'art. 1, della predetta legge finanziaria, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione, con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 235, dell'art. 1, della medesima legge, il quale stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle citate norme e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli e disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 321, della legge finanziaria per il 2007, il quale sostituisce la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli e disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge finanziaria per il 2007, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuta l'economicita', la necessita' e l'urgenza dell'emanazione di un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entita' finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma 235, della legge finanziaria per il 2007 ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima legge, nonche' alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione; Considerato che, in ragione dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e' di spettanza regionale, per una quota di 9/10, nella Regione Valle d'Aosta e per l'intera quota nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Sicilia; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 marzo 2011;
Decretano:
Art. 1
1. E' approvata la tabella A, indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per gli anni 2006 e 2007 per effetto dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. E' approvata la tabella B, indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2007. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale. 3. E' approvata la tabella C, indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle tabelle A e B. |
| Art. 2
1. Gli importi spettanti all'Erario a seguito delle compensazioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell'art. 1, sono regolati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze con riferimento al medesimo dipartimento, secondo quanto indicato nell'allegata tabella D, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sulle operazioni di compensazione relative alle annualita' successive. 3. Per la Regione Siciliana la regolazione di quanto dovuto all'Erario a seguito delle compensazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 e' effettuata dalla stessa regione con versamento al cap. 2368, art. 06 (capo X) dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, al recupero di quanto spettante all'Erario si provvede tramite corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per la registrazione. Roma, 2 aprile 2012
Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato Canzio Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Fumero Il capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione Turatto Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 5, Economie e finanze, foglio n. 110 |
| Relazione
Il presente decreto attua due disposizioni normative presenti nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 -. La predisposizione di un unico atto amministrativo risponde a precisi criteri di economicita' ed efficienza della azione amministrativa. In particolare, le norme interessate dal presente atto sono il comma 235 della predetta legge finanziaria, ove si prevede la regolazione delle minori entrate nette per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dalla introduzione, con legge statale delle esenzioni dalle tasse automobilistiche per l'acquisto di veicoli meno inquinanti e il successivo comma 321 ove si prevede l'innalzamento, e la conseguente riserva allo Stato del maggior gettito, delle tasse automobilistiche sui veicoli maggiormente inquinanti, a decorrere dall'anno 2007. I prospetti di compensazione tra Erario e Regioni, presenti negli allegati A, B e C al presente decreto e richiamati dall'articolo 1, elaborati e verificati dal partner tecnologico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - SOGEI - presentano una doppia rendicontazione: a) somme incassate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ma destinate all'Erario (cosiddetto "Maggior gettito"), dovute agli aumenti tariffari introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 e commisurati alla "direttiva euro" dei veicoli tenuti al pagamento della tassa automobilistica; b) mancati introiti regionali (cosiddetto "Minor gettito") dovuti all'introduzione di misure agevolative che prevedono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli nuovi acquistati in caso di rottamazione di veicoli inquinanti. I calcoli tengono altresi' conto che, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nelle regioni Friuli - Venezia Giulia e Sardegna, e' di spettanza regionale, per una quota di 9/10, nella Regione Valle d'Aosta e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Sicilia; Rendicontazione del maggior gettito Il maggior gettito incassato dalle Regioni nel 2007 e' stato calcolato prendendo in considerazione tutti i versamenti pervenuti al sistema SGATA per l'anno in esame e totalizzando, per regione beneficiaria indicata dal contribuente in sede di pagamento, le somme spettanti all'Erario, in base alla tabella prevista dal comma 321 della Legge Finanziaria 2007, differenziate per direttiva euro e potenza del veicolo (0,42 euro per i veicoli "euro 0", 0,32 euro per quelli "euro 1" e cosi' via) e in base agli importi previsti nella tabella di cui all'articolo 2, comma 63, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; L'elaborazione descritta e' stata condotta solo sui versamenti per i veicoli interessati dagli aumenti tariffari. Rendicontazione del minor gettito Il minor gettito incassato dalle Regioni e' stato individuato calcolando la tassa automobilistica teorica dovuta di ciascun veicolo entrato in regime di agevolazione nel 2006 e nel 2007, cosi' come acquisito dal PRA e da questo comunicato allo SGATA con le apposite forniture telematiche. La regione interessata dal mancato introito e' stata individuata in base alla residenza del proprietario del veicolo esentato dal pagamento. Il presente decreto, in attuazione della norma statale, dispone le compensazioni finanziarie, da attuarsi con appositi provvedimenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il corrente anno 2009, con riferimento al minor gettito regionale per gli anni 2006 e 2007 ed al maggior gettito erariale per l'anno 2007. Visto che gli aumenti tariffari delle tasse automobilistiche decorrono dall'anno 2007, con successivi decreti interministeriali sono effettuate annualmente le modifiche alle tabelle A, B, e C, sentita la Conferenza Stato - Regioni, derivanti dalle suddette compensazioni finanziarie. Nella tabella D sono indicati i capitoli del bilancio dello Stato ove operare le suddette compensazioni. Infine gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sulle operazioni di compensazione relative alle annualita' successive. Parte di provvedimento in formato grafico
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