Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2012 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERAZIONE 12 giugno 2012 |
Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. (Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/AUT/2012/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI in Sezione delle Autonomie
nell'adunanza del 12 giugno 2012 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15; Vista le nota prot. n. 3400/AUT/A91/P del 24 maggio 2012, e 3572 dell'8 giugno 2012, con le quali il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna; Uditi, nell'adunanza del 12 luglio 2012, i relatori presidente di sezione Mario Giulio Cesare Sancetta e consigliere Alfredo Grasselli;
Delibera di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario ed i criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione, unitamente alle linee guida ed al questionario allegati, per i conseguenti adempimenti. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, se ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 12 giugno 2012. Roma, 12 giugno 2012
Il Presidente: Giampaolino
I Relatori Sancetta - Grasselli Depositata in Segreteria il 18 giugno 2012 |
| Allegato «Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011». 1. Dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, una tappa ineludibile nell'attivita' della Sezione delle Autonomie e' costituita dalla revisione annuale delle linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario ai fini della relazione sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge predetta. Nelle precedenti occasioni si sono ampiamente chiariti i temi fondamentali del carattere collaborativo delle verifiche in discorso, degli aspetti sinergici tra le Sezioni regionali della Corte dei conti e gli organi sindacali degli enti sanitari, nonche' delle finalita' presidiate dalla normativa che ha sancito questo tipo di controllo, e cioe' l'approntamento di strumenti utili per assicurare che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di stabilita' e dalle altre norme di coordinamento finanziario vengano effettivamente attuate da parte delle Regioni, con particolare riferimento alla gestione del servizio sanitario. Alle precedenti deliberazioni, quindi, si rinvia per tutti questi profili, restando le presenti linee guida nel segno della continuita' con il percorso gia' tracciato. 2. In proposito, si rammenta che, per ovviare ad incongruenze nella raccolta dei dati, dovute alle differenti disposizioni dettate da ciascuna Regione per i propri enti, dal bilancio di esercizio 2008 il questionario da redigersi dai collegi sindacali e' stato strutturato avendo come riferimento i modelli CE e SP approvati dal Ministero della Salute ai fini delle comunicazioni al Sistema Informativo Sanitario (S.I.S. - D.M. del 31 dicembre 2007 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2008, n. 14, S.O). Il decreto legislativo n. 118/2011, relativo all'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, introduce importanti novita' per i conti delle Regioni e degli enti del servizio sanitario, e pertanto si rendera' necessaria una radicale rivisitazione della struttura del questionario a partire dai bilanci di esercizio 2012 per quanto riguarda la sanita'. Poiche' gli effetti del decreto legislativo n. 118/2011 sui bilanci decorreranno a partire dall'esercizio 2012, per le attuali linee guida, riferite al bilancio 2011, la struttura del questionario rimane inalterata, salvo il recepimento delle novita' normative e l'introduzione di nuovi quesiti volti a intercettare fenomeni di gestione critici per le singole aziende. La riclassificazione effettuata in base ai vigenti modelli CE (conto economico) e SP (stato patrimoniale) consente di ottenere un'omogeneizzazione dei dati, utile per analisi comparative e per una gestione informatizzata dei documenti. Si chiarisce ancora una volta che i modelli di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale sopra menzionati sono presi a riferimento esclusivamente per dare delle indicazioni omogenee nella compilazione, ma i dati da inserire dovranno essere acquisiti dal bilancio d'esercizio adottato dal Direttore dell'Ente. Eventuali difformita' tra i dati di bilancio ed i dati contenuti nelle comunicazioni al S.I.S. che potrebbero emergere dovranno figurare nell'apposita colonna del prospetto del conto economico. Il prospetto e' integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e quelli gia' programmati. 3. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, se ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale. 4. Il questionario e' articolato come indicato di seguito: - istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario; - sommario; - dati identificativi dell'ente, la dimensione demografica e le strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza ineludibile di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, Regione e la tipologia di ente); - la parte prima (domande preliminari) reca domande i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni regionali; - la parte seconda contiene il conto economico riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica, con approfondimenti; - la parte terza contiene lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari; - la parte quarta e' riservata agli enti delle Regioni che hanno adottato il c.d. «piano di rientro»; - chiudono le attestazioni finali. 8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile che: a) venga utilizzato esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato puramente e semplicemente come scaricato); b) il file dovra' essere nominato secondo il seguente criterio: 11_regione_nome azienda (esempio: 11_Veneto_azienda ospedaliera Padova); c) il questionario dovra' essere inviato unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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