Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 aprile 2012 |
Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilita' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 117 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con particolare riferimento all'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1 quinquies, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali da attuarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano programmatico e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il riordino degli istituti professionali in attuazione dell'art. 64, comma 4, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto in particolare, l'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei percorsi degli istituti professionali, la possibilita' di utilizzare una quota del curricolo pari al 35% nel secondo biennio e al 40% nell'ultimo anno, quali spazi di flessibilita' per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo di cui ai rispettivi Allegati B) e C), finalizzati a corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni; Visto, infine, l'art. 8 del citato decreto presidenziale che detta disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare, il comma 4, lettera c) che, per l'applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera b) sopra citato, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati gli ambiti, i criteri e le modalita' per l'attuazione delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale; Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 81, nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; Considerato che, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, la flessibilita' oggetto del presente decreto puo' essere utilizzata esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale; Ritenuto che, al fine di non determinare una espansione dei percorsi formativi cosi' come riordinati, l'individuazione delle opzioni deve essere limitata ad un numero contenuto che risponda effettivamente ai criteri stabiliti con il presente decreto e che, inoltre, nel quadro generale di riferimento dell'erogazione dell'offerta formativa, si differenzi dalla specifica offerta di Istruzione e Formazione Professionale al fine di non determinare duplicazioni dei percorsi; Considerato che l'individuazione delle citate opzioni e la conseguente possibilita' di definire gli spazi di flessibilita' del curricolo comporta un necessario confronto con le realta' produttive del paese, al fine di delineare i fabbisogni formativi che emergono dal mondo del lavoro e delle professioni e che, per tali considerazioni, si e' ritenuto opportuno attivare, preventivamente alla definizione del presente decreto, incontri di settore plurilaterali ed incontri nazionali ai quali hanno partecipato le parti sociali datoriali e sindacali fornendo contributi utili allo scopo; Considerato, altresi', che la materia delle opzioni costituisce oggetto della programmazione dell'offerta formativa regionale e, per questi motivi, sono stati parimenti attivati confronti tra le Regioni e le strutture regionali del Ministero; Considerato che nell'ambito della citata programmazione dell'offerta formativa regionale rientrano anche i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale e che, pertanto, per l'individuazione delle opzioni negli istituti professionali si dovra' necessariamente tenere conto degli organici raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale di esclusiva competenza regionale gia' definiti con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata sopra citata; Considerato che i percorsi formativi conseguenti alla attivazione delle opzioni di cui trattasi, in quanto riferiti al secondo biennio e all'ultimo anno del nuovo ordinamento degli istituti professionali, entreranno in vigore dall'anno scolastico 2012-2013; Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 4, lettera c), alla definizione degli ambiti, criteri e modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni al fine di consentire alle Regioni la definizione di una programmazione dell'offerta formativa quanto piu' rispondente ai bisogni del territorio e delle realta' produttive; Considerato che, nella fase di prima applicazione, si ritiene opportuno istituire l'Elenco nazionale delle opzioni dei percorsi degli istituti professionali previsto dall'art. 8, comma 4, lettera c) del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 contestualmente all'emanazione del presente decreto interministeriale; Acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nell'adunanza del 14 dicembre 2011; Acquisito, altresi', il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi di cui in premessa e in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, vengono definiti gli ambiti, i criteri e le modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali in un numero contenuto di opzioni, specificamente illustrati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
2.1 E' istituito l'Elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali, al quale si dovra' fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, analiticamente formulato nell'Allegato B), che costituisce parte integrante del presente decreto. 2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potra' essere periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonche' in conseguenza degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalita' di individuazione di ulteriori opzioni secondo le disposizioni dell'Allegato A) del presente decreto. 2.3 L'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco B, ancorche' modificato a seguito di eventuali aggiornamenti, deve essere in ogni caso effettuata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate a legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale. |
| Art. 3
Per l'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco nazionale Allegato B) del presente decreto, e' fatto rinvio alla programmazione dell'offerta formativa regionale e agli adempimenti connessi. |
| Art. 4
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2012
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo
p. il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 8, foglio n. 162 |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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