Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2012 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
DECRETO 21 giugno 2012 |
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicita' immobiliare della sezione staccata di Urbino, dell'ufficio provinciale di Pesaro e Urbino. |
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IL DIRETTORE REGIONALE delle Marche e Umbria
Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1"; Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente; Vista la nota dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Pesaro e Urbino n. 4827 del 14 giugno 2012 - con la quale e' stato comunicato che il giorno 15 giugno 2012 i Servizi di Pubblicita' Immobiliare della Sezione Staccata di Urbino non sarebbero stati erogati, causa di lavori dell'ENEL-Divisione Infrastrutture e Reti Zona di Pesaro con conseguente sospensione di energia elettrica; Considerato che effettivamente i Servizi di Pubblicita' Immobiliare di Urbino (ex Conservatoria) non sono stati erogati il giorno 15 giugno 2012 a causa della sospensione di energia elettrica; Constatato che il mancato funzionamento dei servizi sopra indicati e' da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attivita' connesse ai servizi di pubblicita' immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti; Considerato che l'Ufficio del Garante del Contribuente delle Marche, con delibera n. 75/2012 del 15 giugno 2012 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e' stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, e' accertato come segue: Regione Marche; Ufficio: Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicita' Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Pesaro e Urbino - Sezione Staccata di Urbino; giorni: 15 giugno 2012. Ancona, 21 giugno 2012
Il direttore regionale: Sabatini |
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