Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 106
Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;
Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed, in particolare l'articolo 1, comma 2 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute;
Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 5, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
Visto l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con cui l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' stata ridenominata «Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali», e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Ministro della sanita', in data 31 maggio 2001, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Programmazione delle attivita'

1. L'Istituto superiore di sanita', di seguito denominato «Istituto», adotta un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, in conformita' alle finalita' ed obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del dipartimento della funzione pubblica.
3. Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, e' reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano e' deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico, ed e' approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale.
4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nella
Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.:
«Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli
enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
nonche' alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei
predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e societa'
rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia
di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione
e della struttura amministrativa degli enti, istituti e
societa' vigilati, adeguando le stesse ai principi di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita'
amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le
specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e
della societa' Italia Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e
dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei
relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli
enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di
razionalizzazione di cui all' articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore
strategico degli istituti preposti alla tutela della salute
dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati,
prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la
possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei confronti
degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;
d) organizzazione del Casellario centrale infortuni,
nel rispetto delle attuali modalita' di finanziamento,
secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire
in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente
comma;
e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti
vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei
decreti legislativi emanati in attuazione del presente
articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore degli stessi.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio
di deleghe legislative), pubblicata nella Gazz. Uff. 27
febbraio 2012, n. 48, S.O.:
«2. Il termine per l'esercizio della delega di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati
dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012.
Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i
principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega
quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione
dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile.».
- L'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59,) pubblicato nella
Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O., reca:
«Art. 121 (Vigilanza su Enti) - 1. Sono conservate allo
Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti
pubblici e privati che operano su scala nazionale o
ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi
professionali. In particolare, spettano allo Stato le
funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione
a modifiche statutarie nei confronti degli enti
summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad
oggetto l'attivita' assistenziale degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e le attivita'
degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono
conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento,
la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attivita'
di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati
e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni, delle attivita' di alta specialita' e dei
requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonche'
il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di
alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di
competenza dello Stato. Restano ferme le competenze
relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di
assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle
previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e
controllo sugli enti pubblici e privati che operano a
livello infraregionale, nonche' quelle gia' di competenza
delle regioni sulle attivita' di servizio rese dalle
articolazioni periferiche degli enti nazionali.».
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria».
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
reca: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica».
- Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive
modificazioni, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente».
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 reca:
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 reca:
«Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo
1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»:
«4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA,
gli enti di ricerca determinano la consistenza e le
variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del
personale, sentite le organizzazioni sindacali.
L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza
e le variazioni dell'organico da parte del Ministero
avviene previo parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della
funzione pubblica.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70 reca: «Regolamento di organizzazione
dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 reca:
«Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio
1994, n. 190 concerne: «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270».
- Il comma 357 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e successive modificazioni (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) reca:
«357. Il sistema nazionale di educazione continua in
medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di
cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in
medicina. In particolare, la gestione amministrativa del
programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
Ministro della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, e'
costituita con decreto del Ministro della salute nella
composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo,
secondo le competenze da esso attribuite.».
- Il decreto del Ministro della sanita' del 31 maggio
2001, reca: «Approvazione del regolamento dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali».
- Il decreto del Ministro della salute del 16 gennaio
2006 reca: «Approvazione dello statuto della Lega italiana
per la lotte contro i tumori (LILT)».
- L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) reca:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- La legge 1° aprile 1999, n. 91 reca: "Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".
- La legge 21 ottobre 2005, n. 219 reca: "Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati".
- Per il comma 4 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 2
Statuto

1. L'Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dei principi contenuti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, nonche' dell'autonomia di ricerca nel rispetto delle direttive del piano sanitario nazionale, sulla base del criterio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilita' gestionali, nonche' tra attivita' valutative e di controllo, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.
2. In particolare, lo statuto:
a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto, tenuto conto del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le modalita' di funzionamento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonche' l'adozione di forme e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l'efficienza della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione di progetti;
b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 4 e ne determina le modalita' di funzionamento adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di vigilanza spettanti al medesimo;
c) determina le modalita' dell'organizzazione dell'Istituto in aree operative rispettando le norme istitutive e valorizzando l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate;
d) disciplina l'istituzione e le modalita' di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilita' di funzionamento, il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresi' che entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione, secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.
3. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimita' e di merito.
4. In sede di prima attuazione, lo statuto e' deliberato, a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previo parere del Comitato scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, nominato nelle forme e nei modi di cui all'articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine, da quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro della salute, dotati di specifiche competenze in relazione alle finalita' dell'Istituto ed al particolare compito conferito. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita'.
5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede in via sostitutiva.
6. Lo statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Note all'art. 2:
- Per l'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419 si veda nelle note alle premesse.
- L'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 recita:
"Art. 1
(Istituto Superiore di Sanita')
1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e' ente di
diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile.
2. L'I.S.S. e' organo tecnico-scientifico del servizio
sanitario nazionale del quale il Ministero della sanita',
le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle
attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. e'
sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanita'.
3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza
dell'area sanitaria del Ministero della sanita' funzioni e
compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in
particolare, svolge funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto
concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri
compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano
allo stesso.".
- L'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) reca:
"Art. 14
(Organismo indipendente di valutazione della
performance)
1.Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno".
- La legge 4 marzo 2009, n. 15 reca: "Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti".



 
Art. 3
Regolamenti

1. I regolamenti dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico.
2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute.
3. L'ordinamento del personale e la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle vigenti disposizioni sull'amministrazione e contabilita' pubblica e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicita' ed efficacia della gestione.
4. I regolamenti relativi al personale, sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1:
a) individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, nonche' la razionalizzazione delle strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
b) determinano la dotazione organica in conformita' alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) in modo che il personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilita' non ecceda comunque, a regime, il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall'Istituto;
c) determinano, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 5, lettere b) e c), l'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 1, comma 1.
5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita':
a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4;
b) disciplinano le modalita' attraverso le quali, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonche' di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita' pubblica loro attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell'ambito dell'organico funzionale, secondo le modalita' previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;
c) disciplinano le modalita' attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell'Istituto anche al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche.
6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto.



Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si
veda nelle note alle premesse.
- Il comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
reca:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime."
- Il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca:
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009.".
- Il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni reca:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.".
- L'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, reca:
"Art. 15-septies
(Contratti a tempo determinato)
1. I direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico mediante la stipula di contratti a
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro
il limite del due per cento della dotazione organica della
dirigenza, a laureati di particolare e comprovata
qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non
godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque
anni, con facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore al cinque per cento della dotazione organica
della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza
medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico,
ed esperti di provata competenza che non godano del
trattamento di quiescenza e che siano in possesso del
diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base
dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al
comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
organico della dirigenza per i corrispondenti oneri
finanziari.
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse
all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve
essere utilizzato il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilita' di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e
degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non
dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo
di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a
tempo determinato anche con societa' cooperative di
servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare
l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
con contratti di diritto privato a tempo determinato o a
rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di
cui al presente comma sono a totale carico della gestione
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a
pena di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse
al momento della loro stipulazione. Il direttore generale
provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di
evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale e' assoggettato al rapporto
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda.".
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente dell'Istituto e' scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto medesimo, ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina, altresi', gli organici del personale sulla base del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Il Consiglio d'amministrazione e' nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed e' composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta, e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati:
a) un esperto designato dal Ministro della salute;
b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Il Comitato scientifico e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica dell'Istituto.
7. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed e' composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalita' nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati:
a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto;
b) due esperti designati dal Ministro della salute;
c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;
f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;
g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. L'indennita' del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 4:
- L'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive
modificazioni (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica) reca:
"Art. 12
(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari
di ricerca)
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su
conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta'
interessate, i professori ordinari, straordinari ed
associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e
laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche
o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o
regionale .
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al 5° comma del successivo art. 13,
la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui
sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e
attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei
loro confronti, per la partecipazione agli organi
universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai
comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311
.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici.".
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- L'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa
e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca:
"Art. 20
(Compiti dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali)
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso
gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19,
vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge,
regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti
ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il
monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel
conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita'
delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali della gestione e
l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati
nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei
residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono
sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento, almeno quindici giorni prima della data
della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai principi della continuita', del campionamento e
della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
concerne: "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
- Il comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, reca:
"3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio."



 
Art. 5
Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale e' regolata dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
2. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.



Note all'art. 5:
- Per il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, si veda nelle note all'articolo 3.
- L'articolo 24 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 reca:
"Art. 24
(Trattamento economico)
1. La retribuzione del personale con qualifica di
dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con
contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive
modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle
universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.
Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e'
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati
sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai
sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. (abrogato)"



 
Art. 6
Incompatibilita'

1. Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di societa', ne' ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza. Il Direttore generale non puo', altresi', svolgere attivita' libero professionale.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipino a programmi di ricerca nei quali e' presente l'Istituto.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie

1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 8
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati:
a) la legge 7 agosto 1973, n. 519;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell'articolo 1.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo.



Note all'art. 8:
- La legge 7 agosto 1973, n. 519 che reca: "Modifiche
ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto
superiore di sanita'" e' abrogata dalla data di entrata in
vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli
2 e 3 del presente decreto.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 754 che reca: "Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto
superiore di sanita'" e' abrogato dalla data di entrata in
vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli
2 e 3 del presente decreto.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70 per il quale vedasi le note all'articolo 2, e'
abrogato, ad eccezione dell'articolo 1, dalla data di
entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui
agli articoli 2 e 3 del presente decreto.



 
Art. 9
Modalita' di esercizio delle funzioni

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attivita' di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite.
3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attivita' di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali e' prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
 
Art. 10
Principi per l'esercizio delle competenze regionali

1. Le regioni disciplinano le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonche' l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilita' non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.
3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attivita' degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalita' di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.



Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
si veda nelle note alle premesse.
- Per il comma 404 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note all'articolo 3.
- Per il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si
veda nelle note all'articolo 3.
- Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 recano:
"Art. 1
(Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza)
1. La tutela della salute come diritto fondamentale
dell'individuo ed interesse della collettivita' e'
garantita, nel rispetto della dignita' e della liberta'
della persona umana, attraverso il Servizio sanitario
nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre
funzioni e attivita' svolte dagli enti e istituzioni di
rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'
delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale,
e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del
Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',
sentite le commissioni parlamentari competenti per la
materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio
1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed
e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di
una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno
di validita' del Piano e la sua disaggregazione per livelli
di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio
sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della
qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari
e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della
ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
indirizzi relativi alla formazione continua del personale,
nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione
presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte
dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in
riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle
politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e
il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani
sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione
delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma
2-bis, nonche' delle formazioni sociali private non aventi
scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale
e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove forme di
collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla
realizzazione dei doveri costituzionali di solidarieta',
dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi
alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto
sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni
che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto
disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto.
L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il
godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le attivita' e
le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui
al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale, sono esercitate
esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli
specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies."
"Art. 2
(Competenze regionali)
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel
rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le
funzioni legislative ed amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la
determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei
criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo
tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al
controllo di gestione e alla valutazione della qualita'
delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o
l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui
l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della
Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale
dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore
o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle
associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e'
sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e'
approvato previo esame delle osservazioni eventualmente
formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa,
altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del
Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere
di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di
appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto
tra programmazione regionale e programmazione attuativa
locale, definendo in particolare le procedure di proposta,
adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le
modalita' della partecipazione ad esse degli enti locali
interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo
metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi
direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle
unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di
cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
della regione medesima, sulle unita' sanitarie locali,
nonche' di valutazione dei risultati delle stesse,
prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di
partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'
di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e
cooperazione con la Commissione nazionale di cui al
medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento,
la possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore
dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio
preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di
credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi
contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati
dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l),
della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli
organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1,
comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
e 2-quinquies, il Ministro della sanita', sentite la
regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio
delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti
organi regionali abbiano provveduto.".



 
Art. 11
Organi

1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed e' composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, puo' essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.
6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanita' pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
7. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.



Note all'art. 11:
- Per l'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda nelle note
all'articolo 4.
- Per l'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 si veda nelle note all'articolo 4.
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 si
veda nelle note all'articolo 4.
- Gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 recano:
"Art. 3
(Organizzazione delle Unita' sanitarie locali)
1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali,
assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui
all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono
in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da
disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica.
1-ter. (abrogato)
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore
generale e il collegio sindacale. Il direttore generale
adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e'
responsabile della gestione complessiva e nomina i
responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle
proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e
modalita' per la direzione e il coordinamento delle
attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi
partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono
diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e
di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
2. (abrogato)
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione
di attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei
singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica
contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilita' finanziarie.
4. (abrogato)
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalita'
organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie
locali prevedendo tra l'altro:
a) (abrogata)
b) (abrogata)
c) (abrogata)
d) (abrogata)
e) (abrogata)
f) (abrogata)
g) i criteri per la definizione delle dotazioni
organiche e degli uffici dirigenziali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonche' i
criteri per l'attuazione della mobilita' del personale
risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la
rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
al direttore generale. Al direttore generale compete in
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito
servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate
nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori
generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27
agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre
1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni comparative.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la
prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I
contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli
affari regionali sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di
assenza o di impedimento del direttore generale, le
relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo
o dal direttore sanitario su delega del direttore generale
o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei
mesi si procede alla sostituzione.
7. Il direttore sanitario e' un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia
svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Sono soppresse
le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
di direzione.
8. (abrogato)
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le
funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In
ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
periodo di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio
elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La
carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e
delle province autonome, di consigliere provinciale, di
sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore di comunita' montana, di membro del Parlamento,
nonche' con l'esistenza di rapporti anche in regime
convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui
sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attivita'
concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si
applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori
sanitari. La carica di direttore generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni.
10. (abrogato)
11. Non possono essere nominati direttori generali,
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita'
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con
provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.
15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19
marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo
dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza
tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri
operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria
della componente ospedaliera medica se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero -
nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e
del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore
generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse
attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi'
sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine
fissato dalla legge regionale. La regione provvede a
definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
del consiglio.
13. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca
per la prima seduta. Il presidente del collegio viene
eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a
seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore
generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di
due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non
proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta
giorni, la regione provvede a costituirlo in via
straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita'
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei
revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria
locale. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata
per gli altri componenti.
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il
bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed
alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale."
"Art.3-bis
(Direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario)
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti
di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica
o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o
private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale
e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le universita' o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei
corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del
Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via
generale, i criteri di valutazione dell'attivita' dei
direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli
obiettivi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza,
efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
disposizione si applica in ogni altro procedimento di
valutazione dell'operato del direttore generale, salvo
quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione
provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal
parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il
sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta
in attuazione nella realizzazione del Piano attuativo
locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il
contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di
valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo
della provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di
formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono
ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori
dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono
disporre la proroga dei contratti con i direttori generali
in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto per un periodo massimo di dodici mesi.".



 
Art. 12
Statuto e regolamento

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto e' approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.
3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.
 
Art. 13
Comitato di supporto strategico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, e' costituito, presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito.
2. Il Comitato svolge attivita' di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalita' di funzionamento del Comitato.
 
Art. 14
Controlli

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.



Note all'art. 14:
- Il comma 8 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)
reca:
"8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di
controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche' degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma,
L. 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui
all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 1991, n.
111. Limitatamente agli atti delle unita' sanitarie locali
e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio
di previsione, le variazioni di bilancio e il conto
consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa
e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione
di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che
disciplinano l'attuazione dei contratti e delle
convenzioni, il controllo preventivo e' assicurato
direttamente dalla regione, che e' tenuta a pronunciarsi,
anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni
dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra
approvati diventano definitivi. Per gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.
617 , e' esteso anche ai provvedimenti riguardanti i
programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e
l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il
termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18, D.P.R.
31 luglio 1980, n. 617 , e' modificato in quaranta
giorni.".



 
Art. 15
Disposizioni transitorie

1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, e' prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'articolo 13.



Note all'art. 15:
- L'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) reca:
"Art. 8
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112."
- L'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa
e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca:
"Art. 19
(Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali)
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli
enti ed organismi pubblici, escluse le societa', sono
costituiti con la nomina disposta da parte della
amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei
competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda
alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1,
l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria,
nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti
in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente
il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri
funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie
funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.".
- Il comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
reca:
"566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di
sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione
di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti
zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei
limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e
del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal
CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al
terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di
assunzione si provvede prioritariamente alla
stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio
da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che
sia stato in servizio per almeno tre anni anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, ed accertati i
requisiti specifici professionali e generali di idoneita'.
Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato, a decorrere dall'anno
2008, in euro 35.300.000. Il Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
definisce con apposito programma annuale le attivita' da
svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione
agli stessi di quota parte del predetto stanziamento."
- Il decreto ministeriale 6 maggio 2008 reca:
"Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 566, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, volte ad assicurare
continuita' nell'attivita' di sorveglianza epidemiologica
in ambito zooprofilattico".



 
Art. 16
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo.



Note all'art. 16:
- Le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto
legislativo, sono abrogate dalla data di entrata in vigore
dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12 del
presente decreto.



 
Art. 17
Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento

1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito denominata «Agenzia» disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e l'organizzazione attraverso lo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed approvato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimita' e di merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine il Ministro della salute provvede in via sostitutiva.
2. In particolare lo statuto:
a) determina le modalita' di organizzazione dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali affidati alla medesima, prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attivita' omogenee;
b) specifica e articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 18 e le modalita' di funzionamento.
 
Art. 18

Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e
successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attivita' dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.»;
b) all'articolo 2, comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta.»;
c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis
(Direttore generale)

1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
2. La nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012.



Note all'art. 18:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115 (Completamento del
riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a
norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L.
15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2. Organi.
1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio
di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I
componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica
quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura le
relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
anche unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, le regioni e sovrintende al complesso
dell'attivita' dell'Agenzia, anche attraverso verifiche
sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente e da quattro membri. Il presidente e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
sanita'; due di essi sono designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali. Il presidente e i componenti del
consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di
riconosciuta competenza documentata attraverso la
presentazione di curricula, in diritto sanitario, in
organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento
del servizi sanitari, anche estranei alla pubblica
amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse
modalita', una sola volta.
4. (abrogato)
5. (abrogato)."
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 18 maggio 2012, concerne " Conferma dell'incarico di
direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali".



 
Art. 19
Regolamento di amministrazione e del personale

1. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente decreto e a quelle statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e contabile nonche' l'ordinamento del personale. Il regolamento provvede altresi' alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unita', nonche' alla definizione delle modalita' e criteri per la stipula di contratti di collaborazione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente, per le attivita' di supporto alle regioni, con priorita' per quelle impegnate nei piani di rientro.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali modificazioni restano in vigore fino all'esercizio dell'autonomia regolamentare di cui al comma 1.



Note all'art. 19:
- Il decreto ministeriale 28 dicembre 2011 reca:
"Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul
funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei
servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione
amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali".
- Per il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge14 settembre 2011, n. 148, si veda nelle note all'art.
3.
-Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della
sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L.
23 ottobre 1992, n. 421) recita:
"4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
di dieci unita'."



 
Art. 20
Riordino

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, di seguito denominata «LILT», ente pubblico su base associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente capo.
2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la LILT adegua il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 20:
- Per il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 21
Organi centrali

1) Sono organi centrali della LILT:
a) il Consiglio direttivo nazionale;
b) il Presidente nazionale;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo nazionale e' composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente.
3. Il presidente e' scelto tra personalita' di riconosciuta competenza e professionalita', documentata attraverso la presentazione di curricula.
 
Art. 22
Articolazione della LILT

1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati.
2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.
3. La LILT puo' procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attivita' istituzionali.
 
Art. 23
Disposizioni transitorie

1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi centottanta giorni dall'approvazione del nuovo statuto di cui all'articolo 20, comma 2.
2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini di cui all'articolo 20, comma 2 e del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.
 
Art. 24
Invarianza di oneri

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Balduzzi, Ministro della salute

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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