Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2012 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63 |
Testo del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2012), coordinato con la legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale». |
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Art. 1 Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria
1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, (( nonche' )) le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione (( che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite.)) Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno (( tre regioni )) e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata. 3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralita' di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi' ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione. 4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti.(( Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi; )) b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalita', siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. 5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti. 7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche' inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando. (( 7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e' richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata. 7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo il comma 3 dell'art. 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284: «3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.». - Si riporta il testo dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater: dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti: a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni; b) editino la testata stessa da almeno tre anni; c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo; d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi; e) (abrogato); f) (abrogato); g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; h) (abrogato). 2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.». 2-quater. Le norme previste dal presente art. per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 153 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302: «4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo del comma 460 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302: «460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che: a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilita' di accedere ai contributi; c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non e' ammesso l'affitto della testata.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 153 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302: «2. La normativa di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.». - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153: «3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 525, recante «Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1999, n. 34: «3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.». - La legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199. - Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297: «40. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215: «Art. 5 (Cessazione di testata giornalistica). - Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo art. 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu' vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle piu' vantaggiose, purche' il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e' ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita e' determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio. Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta' di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni gia' praticate con il precedente editore. Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni. Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'art. 6 hanno facolta' di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali gia' praticate con il precedente editore. Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non e' regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, e' determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.». «Art. 6 (Cooperative giornalistiche). - Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Ai fini della presente legge si intendono altresi' per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa' cooperativa composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa. Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'art. 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche' limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni. Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'art. precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente art. 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta. Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi. Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita' fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge. L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata. Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa' cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.». - Si riporta il testo dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, recante il «Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299: «Art. 3 (Disposizioni relative alle modalita' di calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). - 1. I contributi alle imprese editrici di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo art. 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche' di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati. 2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'art. 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo art. 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonche' di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati. 3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono cosi' calcolati: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici; b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni: 1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie; c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b); d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili. 4. Le agenzie di stampa di cui all'art. 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'art. 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa. 5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche' in presenza di certificazione di regolarita' contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali. 6. Ai fini del presente art. per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili. 7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1999, n.125, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Modalita' di perseguimento degli scopi statutari). - 1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicita' della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. 2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. 3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento alle modalita' di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita', la motivazione delle scelte e la piu' ampia possibilita' di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonche' la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.».
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(( Art. 1 bis Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero
1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. 2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose. 4. E' istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. )) |
| Art. 2 Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (( salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. )) In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010, e' cosi' calcolato: (( a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione. )) I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attivita' di consulenza. (( L'importo complessivo di tale quota non puo' comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera; )) (( b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. )) Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non puo' comunque essere superiore a (( 3.500.000 euro )) per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera. )) 3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3. 4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto. 5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. ((5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto. )) 6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: (( «l'80 per cento» )) sono sostituite dalle seguenti: (( «il 50 per cento». )) 7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento e' adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite. 8. Ai componenti della Commissione tecnica-consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.
Riferimenti normativi
- Per il riferimento all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Per il riferimento all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Per il riferimento all'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990: «3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici: a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio; b) editino fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative periodici a contenuto prevalentemente informativo; c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.». - Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302: «15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.». - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147: «Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria). - 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento; b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. 1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'. 1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.». - La legge 7 agosto 1990, n. 230, recante «Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187. - La legge 14 agosto 1991, n. 278, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore dell'editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1991, n. 201. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.». - Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268: «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.». - Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215: «Art. 54 (Disposizioni di attuazione). - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed e' istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.». - La legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193.
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| Art. 3 Editoria digitale
1. Le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, (( che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, )) possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. (( La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. )) 2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e' consentita la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2. (( Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non e' tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione. )) 3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale e' suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, (( nei limiti dell'importo complessivo di cui )) all'articolo 2, comma 2, lettera a). 4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta' di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresi' dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma sono oggetto, per ciascuna annualita', di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali. (( 5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,». )) (( 5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,» sono inserite le seguenti: «sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,». ))
Riferimenti normativi
- Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Per il riferimento alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 153, commi 2 e 4, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Per il riferimento al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 20, comma 3-ter, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67: «Art. 16 (Semplificazioni). - 1. I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione e' condizione per l'inizio delle pubblicazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948, n. 43: «Art. 6 (Dichiarazione dei mutamenti). - Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti. L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5. L'obbligo previsto nel presente art. incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.». - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla presente legge: «Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni). - 1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 2. L'Autorita', su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. 3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi del comma 5. 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente art. sono nulli. 5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente art. si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni. 6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. 8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'art. 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. 11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. 12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. 14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 16. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonche' pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.». - Si riporta il comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1997, n. 177, come modificato dalla presente legge: «6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il medesimo; 3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio; 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; 9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia; 10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni; 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita'; 3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni; 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa; 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico; 11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie; 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni; 14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni; c) il consiglio: 1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento; 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato; 10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario; 13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge; 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.».
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| (( Art. 3 bis Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attivita' editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicita' e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1948, n. 43: «Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro e' pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215: «Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. Agli effetti della presente legge le societa' in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche. Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni. Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che: a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' diretta o indiretta di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che direttamente o indirettamente ne detengono la proprieta' o il controllo; b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci; c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma. Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e' tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11: a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive; b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula; c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa; d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite. I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici. In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata. Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'. A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.». - Per il riferimento alla legge 7 marzo 2001, n. 62, art. 16, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. - La delibera 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, emanata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» (deliberazione n. 666/08/CONS) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2009, n. 25.
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| Art. 4 Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. (( La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento. )) Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, (( con decreto del Ministro dello sviluppo economico )) 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della societa' Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. (( Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, e' ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale. )) 4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico. 5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4; b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi; c) essere operativo su tutto il territorio nazionale. 6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 non devono derivare (( nuovi o maggiori ))oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, recante «Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche». - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302: «Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente art. non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15.». «5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176: «4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al prenditore.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300. «Art. 1 (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302: «2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e' destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e' immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.».
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| Art. 5 Pubblicita' istituzionale
1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla piu' estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicita' sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu' basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: «Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni; c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».
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| (( Art. 5 bis Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche 1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, puo' essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale della stampa e non rientranti nella categoria 'no profit'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla societa' Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300: «Art. 3 (Modalita' di corresponsione dei rimborsi). - 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo. 2. (Omissis). 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani, e dalmati». - Per il riferimento al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, art. 1, comma 1, si veda nei riferimenti normativi all'art. 4.
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| Art. 6 Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013; b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250; d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; d-bis)(( gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416; )) d-ter)(( l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; )) d-quater)(( il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299, come modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2013: «Art. 2 (Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). - 1. (abrogato). 2. (abrogato). 3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'art. 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'art. 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.». - Gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente: «Art. 3 (Disposizioni relative alle modalita' di calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)» e «Art. 4 (Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti: a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni; b) editino la testata stessa da almeno tre anni; c) (abrogato); d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi; e); f); g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; h). 2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. 2-quater. Le norme previste dal presente art. per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche. 2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; b) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici: a) (abrogato); b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo; c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale. 4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3. 5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale. 6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili. 7. 8. 9. 10. [Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie]. 11. 11-bis. 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano. 12. 13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico. 15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67. 15-bis.». - La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302. - Gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981 n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente: «Art. 26 (Contributi per la stampa italiana all'estero)» e «Art. 45 (Proroga delle provvidenze)». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2001, n. 67, come modificato dalla presente legge. «Art. 3 (Modalita' di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria). - 1. (abrogato). 2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea e' concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresi' esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella citta' italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non puo' superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983 n. 48, recante «Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero», abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1983, n. 55.
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| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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