Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 giugno 2012 |
Regole e modalita' per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti: Progetti annuali, Tabella triennale e Accordi di Programma e Intese. (Prot. 369/Ric.). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, e' stato previsto che le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, siano trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il D.M. 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale» (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2009) e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica; Considerato che l'art. 1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate; Considerato che la richiamata legge n. 6/2000 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalita': «contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge», «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati»; Visto il decreto n. 927 dell'8 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 2011, reg. n. 14 foglio n. 118, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n. 6/2000, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2011 (pari Euro 10.329.138,00) tra i predetti strumenti di intervento: Euro 2.000.000,00 destinati ai contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della legge n. 6/2000; Euro 5.500.000,00 destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita Tabella triennale; Euro 2.800.000,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati; Euro 29.138,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS; Visto il decreto n. 106 del 22 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012, reg. n. 7 foglio n. 198, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n. 6/2000, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2012 (pari Euro 10.329.138,00) tra i predetti strumenti di intervento: Euro 2.000.000,00 destinati ai contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della legge n. 6/2000; Euro 6.500.000,00 destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita Tabella triennale; Euro 1.800.000,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati; Euro 29.138,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS; Visto l'art. 13, comma 1-quinquies della legge n. 44 del 26 aprile 2012 con cui e' disposta la riduzione lineare, per l'anno 2012, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ed in particolare per la legge n. 6/2000 la riduzione di euro 169.236,00; Ritenuto di procedere alla riduzione proporzionale degli importi indicati nel predetto D.M. n. 106 del 22 marzo 2012, che, per ogni intervento, sono cosi' rimodulati: Euro 1.967.250,00 destinati ai contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della legge n. 6/2000; Euro 6.393.500,00 destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita Tabella triennale; Euro 1.770.500,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati; Euro 28.652,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS; Considerata l'opportunita' di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma, dell'esercizio finanziario 2011 congiuntamente a quelli del 2012; Considerato che il 31 dicembre 2011 e' scaduta la Tabella Triennale 2009-2011 e che con i decreti numeri 1103/1104/1105 del 2 dicembre 2011 e numeri 118/119 del 29 marzo 2012 si e' provveduto a liquidare agli enti beneficiari la terza annualita' (2011) pari ad Euro 5.500.000,00, come previsto dal decreto n. 927 dell'8 novembre 2011 sopra citato; Considerata la necessita' di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2012-2014, con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3 legge n. 6/2000; Considerato, altresi', che l'art. 4 della richiamata legge n. 6/2000 rimanda ad un bando annuale per la definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione dei contributi annuali ivi previsti eventualmente individuando tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative; Ritenuto di procedere alla definizione, in un unico provvedimento, delle regole e delle modalita' per la concessione dei finanziamenti per tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, ivi compresi gli accordi e le intese di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge; Visto il Documento «Linee Strategiche per le Attivita' del Comitato Tecnico Scientifico per la Diffusione della Cultura Scientifica, periodo 2011-2013» adottato dallo stesso Comitato nella riunione del 1° aprile 2011 che indica l'opportunita' di sviluppare un orientamento piu' efficace delle risorse disponibili nell'ambito della legge n. 6/2000 con particolare riguardo agli obiettivi strategici indicati nella stessa, in particolare attivando e meglio focalizzando altre risorse esistenti con un utilizzo efficace e mirato dei fondi entro essa disponibili;
Decreta:
Art. 1 Ambito operativo
1. Il presente decreto definisce le regole e le modalita' per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti. 2. In particolare, la legge n. 6 del 10 gennaio 2000 prevede i seguenti strumenti di intervento: contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge; finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi previo inserimento in una tabella Triennale; promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati. 3. In coerenza con quanto previsto all'art. 1 della legge n. 6 del 10 gennaio 2000, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto e' finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. 4. In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente decreto debbono riguardare una o piu' delle seguenti finalita': riorganizzazione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonche' favorire l'attivazione di nuove istituzioni e citta-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale; promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche; incentivazione, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere, delle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, citta-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire; sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie; promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali; promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, cosi' da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa'; costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici; potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalita'; adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle universita' in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. |
| Art. 2 Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili a presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui al precedente art. 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalita' di cui ai successivi articoli, soggetti pubblici o privati. Il requisito della personalita' giuridica non e' previsto per la concessione dei contributi di cui al successivo art. 3 del presente decreto, con l'eccezione dei soggetti di cui al Titolo III, art. 8. 2. Con riferimento ai singoli strumenti di intervento, il presente decreto precisa, nei relativi articoli, gli specifici requisiti dei soggetti ammissibili alla presentazione delle domande. |
| Art. 3 Requisiti dei soggetti ammissibili
1. I soggetti di cui al precedente art. 2 del presente decreto possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 7, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalita' di cui al precedente art. 1 del presente decreto. 2. I soggetti proponenti debbono avere, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, e/o la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e/o la realizzazione di attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. 3. Ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente art. 3 puo' presentare, individualmente e/o congiuntamente tra loro, fino a un massimo di tre proposte distinte. Il controllo sul numero massimo di domande presentate sara' effettuato sul numero di partita IVA e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i. |
| Art. 4 Requisiti dei progetti
1. I progetti di cui al precedente art. 3 debbono avere un costo minimo preventivato di 10 mila euro e un costo massimo preventivato di 300 mila euro e debbono avere una durata non superiore ai 18 mesi. 2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi: finalita' perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto; indicazione puntuale delle attivita' previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse; descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi richiesti; descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale; descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi; innovativita' delle attivita' progettuali previste; descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione. 3. I progetti presentati da, orti botanici, musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, e da strutture con analoghe finalita', dovranno evidenziare l'obiettivo di promuovere un miglior coordinamento tra gli stessi, mirando alla costituzione di reti integrate, anche istituzionalmente, a lungo termine, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la collaborazione con le universita', gli Enti di Ricerca e altre istituzioni italiane e straniere. 4. I progetti presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado dovranno evidenziare, altresi', l'obiettivo di favorire la comunicazione tra il mondo della scuola e quello della scienza della tecnologia e della ricerca. |
| Art. 5 Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalita' di erogazione
1. Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 4, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 3.967.250.00, in coerenza con le indicazioni contenute rispettivamente nei decreti ministeriali numeri 927 dell'8 novembre 2011 e 106 del 22 marzo 2012 con le decurtazioni indicate nelle premesse del presente decreto. 2. Le risorse sono assegnate nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del dal presente art. 5. 3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati congrui e ammissibili e il relativo trasferimento di risorse e' disposto secondo le seguenti modalita': a. una prima erogazione in misura dell'80% del contributo approvato e ammissibile successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto, e nel termine perentorio dei successivi 45 giorni; b. il saldo sara' erogato successivamente alla approvazione dei rendiconti scientifici e finanziari che devono essere presentati entro 90 giorni dalla chiusura delle attivita'. 4. Con riferimento ai progetti di cui al comma 4 del precedente art. 4, i costi del progetto, giudicati ammissibili, sono riconosciuti nella misura del 100%, ferme restando le modalita' di trasferimento delle risorse descritte dal precedente comma 3 del presente art. 5. 5. I soggetti proponenti hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti e dell'utilizzo dei contributi con cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio del progetto. 6. Il decreto direttoriale di approvazione del progetto conterra' specifiche disposizioni in tema di modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetti del finanziamento. 7. In caso di revoca, totale o parziale, del contributo, il MIUR procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse comunque dovute dal MIUR e/o da altre Amministrazioni a titolo di contributi su progetti. |
| Art. 6 Criteri di valutazione
1. La selezione sui Progetti e' curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR. 2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano i progetti nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione. 3. Ai fini della selezione dei Progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 7 del presente decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi: a. qualita' dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacita' gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionale, capacita' di autofinanziamento del progetto (max 20 punti); b. qualita' del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su piu' ambiti territoriali, di capacita' di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/internazionale, di fattibilita' sia tecnica sia finanziaria (max 20 punti); c. ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialita' degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 20 punti). 4. Sono valutati positivamente i Progetti che abbiano conseguito, nella sommatoria, un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili. 5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico decreto direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni. |
| Art. 7 Modalita' presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contribuiti annuali di cui al presente decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012. 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovra' registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo sportello telematico. 3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del decreto e indicare l'art. 4 della legge n. 6/2000. 4. In caso di difformita' fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1. 5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 6. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso. |
| Art. 8 Requisiti dei soggetti ammissibili
1. I Soggetti di cui al precedente art. 2 del presente decreto possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 12, domanda per la concessione di un contributo triennale finalizzato al funzionamento delle relative strutture, previo inserimento in apposita Tabella Triennale. 2. Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con le finalita' della legge n. 6/2000. |
| Art. 9 Documentazione richiesta
1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui al precedente art. 8 devono essere corredate della seguente documentazione: Statuto; Relazione analitica sull'attivita' del triennio 2009-2011; Programma di attivita' e impegni programmati per il periodo di validita' della Tabella Triennale per il triennio 2012-2014, che riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art. 11, in italiano e in inglese; Bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2009, 2010, 2011 e preventivi 2012; Indirizzo del sito web in cui i soggetti e le relative attivita' sono riportate in italiano e in inglese. |
| Art. 10 Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalita' di erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al precedente art. 9, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 6.393.500,00, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 106 del 22 marzo 2012, con le decurtazioni indicate nelle premesse del presente decreto. 2. Le risorse verranno assegnate nel rispetto degli esiti delle graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente art. 10. 3. Il contributo e' riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento dedicati ad attivita' coerenti con le finalita' della legge n. 6/2000, cosi' come desunti dalla documentazione di cui al precedente art. 9, e il relativo trasferimento di risorse e' disposto su base annuale, sentito il Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute. 4. Il decreto direttoriale di approvazione conterra' specifiche disposizioni in tema di modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetti del finanziamento. 5. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attivita' di controllo e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca dei contributi assegnati e all'esclusione del soggetto dalla Tabella Triennale. |
| Art. 11 Criteri di valutazione
1. La selezione sulle domande e' curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca. 2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano le domande nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione. 3. Ai fini della selezione delle domande, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 12 del presente decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi: a. qualita' dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacita' gestionali e relazioni esterne, utenza raggiunta, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, qualita' della presentazione del sito web in italiano ed inglese, capacita' operativa e di spesa per attivita' istituzionali (max 20 punti); b. qualita' e continuativita' delle attivita' svolte, con particolare riferimento alla consistenza, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio, e alla programmazione pluriennale delle attivita' (max 20 punti); c. qualita' e rilevanza dell'attivita' di ricerca, di elaborazione culturale, di servizio, di promozione culturale, anche in termini di fruibilita' e di impatto sul pubblico (max 20 punti); d. disponibilita' di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di alto rilievo qualitativo, di personale qualificato destinato stabilmente ad attivita' di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico (max 20 punti). 4. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 60 punti sugli 80 conseguibili. 5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico decreto direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni. |
| Art. 12 Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contribuiti annuali di cui al presente decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012. 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovra' registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo sportello telematico. 3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del decreto e indicare l'art.1 comma 3 della legge n. 6/2000. 4. In caso di difformita' fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1. 5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 6. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso. |
| Art. 13 Requisiti dei soggetti ammissibili
1. I soggetti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, nonche' altre Amministrazioni dello Stato, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 17, proposte per la stipula di accordi e/o intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 6/2000. 2. I soggetti proponenti diversi dalle altre Amministrazioni dello Stato debbono avere, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, o la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, o la realizzazione di attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. 3. Ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente art. 13 puo' presentare, individualmente e/o congiuntamente tra loro, fino a un massimo di tre proposte distinte. Il controllo sul numero massimo di domande presentate sara' effettuato sul numero di partita IVA e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i. |
| Art. 14 Requisiti dei progetti
1. Gli accordi/intese proposte ai sensi del precedente art. 13 debbono prevedere un costo minimo preventivato di 300 mila euro e un costo massimo preventivato di 1 milione di euro e debbono avere una durata non superiore ai 24 mesi. 2. Le proposte debbono evidenziare, in lingua italiana ed inglese i seguenti elementi: finalita' e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto; indicazione puntuale delle attivita' previste per ciascuna parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse; descrizione, chiara e dettagliata, dell'utilizzo dei contributi richiesti e preventivati per la realizzazione del progetto; descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale; descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati; innovativita' delle attivita' progettuali previste. |
| Art. 15
Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalita' di erogazione
1. Per il finanziamento degli accordi/intese di cui al precedente art. 14, il MIUR mette a disposizione risorse complessive pari a Euro 4.570.500,00, in coerenza con le indicazioni contenute nei decreti ministeriali numeri 927 dell'8 novembre 2011 e 106 del 22 marzo 2012, con le decurtazioni indicate nelle premesse del presente decreto. 2. Le risorse sono assegnate nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del dal presente art. 15. 3. Nell'ambito dell'accordo/intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell'80% e il relativo trasferimento di risorse e' definito in sede di accordo/intesa. 4. L'accordo/intesa prevedera', comunque, l'obbligo per i soggetti firmatari di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti con cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio del progetto. 5. L'accordo/intesa, inoltre, conterra' specifiche disposizioni in tema di modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento. 6. In caso di revoca, totale o parziale, del contributo, il MIUR procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse comunque dovute dal MIUR e/o da altre Amministrazioni a titolo di contributi su progetti. |
| Art. 16 Criteri di valutazione
1. La selezione sulle proposte e' curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR. 2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano le proposte nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione. 3. Ai fini della selezione delle proposte, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 17 del presente decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi: a. qualita' dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacita' gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionale (max 20 punti); b. qualita' sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su piu' ambiti territoriali, di collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/internazionale, di fattibilita' tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi esposti (max 20 punti); c. ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialita' degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 20 punti). 4. Sono approvate esclusivamente le proposte che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 60 conseguibili. 5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico decreto direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni. |
| Art. 17 Modalita' di presentazione delle domande
1. Le proposte per la stipula di accordi di programma dovranno essere presentate, anche a nome degli altri eventuali partecipanti, e con un sommario in lingua inglese che ne permetta la valutazione da parte di eventuali esperti esterni, dal legale rappresentante dell'Ente sottoscrittore o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012. 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovra' registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo sportello telematico. 3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del decreto e indicare l'art.1 comma 4 della legge n. 6/2000. 4. In caso di difformita' fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1. 5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 6. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso. |
| Art. 18 Informazioni
1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto e' il dott. Fabrizio Cobis. Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tel. 06-97727365. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it 3. Ogni richiesta di informazioni puo' essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: fabrizio.cobis@miur.it Roma, 26 giugno 2012
Il direttore generale: Fidora |
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