Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104 |
Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti del 28 settembre 2010, che integrano la citata direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia, rispettivamente, delle lavastoviglie per uso domestico, degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle lavatrici per uso domestico e dei televisori; Visto il regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti piu' efficienti. 2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso. 3. Il presente decreto non si applica: a) ai prodotti usati; b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2010/30/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153. - Il testo dell'articolo 9, comma 1 e 6 e dell'articolo 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: «Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. (Omissis). 6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». «Art. 24 (Disposizioni finali). - 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. 2. (Omissis).». - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: «Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.». - Il regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - La decisione 768/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Il regolamento (UE) n. 1059/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. - Il regolamento (UE) n. 1060/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. - Il regolamento (UE) n. 1061/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. - Il regolamento (UE) n. 1062/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. - Il regolamento (UE) n. 626/2011 e' pubblicato nella G.U.U.E. 6 luglio 2011, n. L 178. - La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.». |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente; b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto; c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento; d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili; e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso; f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso; g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali; h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi e' considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto; i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata; l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione; m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE; n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva.
Note all'art. 2: Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3 Obblighi e divieti in materia di informazione
1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonche', ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet. 2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato. 3. La pubblicita' di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto. 4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto. 5. E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' per i prodotti non contemplati da tali atti delegati. 6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione e' concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare: a) le modalita' per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate; b) il tipo di prove e le modalita' di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati; c) le modalita' di revisione del protocollo quando e' necessario procedere all'aggiornamento dello stesso.
Note all'art. 3: Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4 Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'ENEA, ai sensi dell'articolo 11, e puo' avvalersi per le prove necessarie in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di organismi di valutazione della conformita' come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008. 4. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto, cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni, collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni interessate si avvalgono quanto piu' possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonche' la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., cosi' recita: «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.». - Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera l) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. (Omissis). 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: (Omissis); l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci; 3.- 9. (Omissis)». - Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera m) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. (Omissis). 2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: (Omissis); m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. 3.- 5. (Omissis)». «Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta. 2. (Omissis).». - Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5 Responsabilita' dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato. 2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene: a) la descrizione generale del prodotto; b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione; d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli. 3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione. 4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato. 5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato. 6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve. 7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette vengano prontamente consegnate. 8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto. 9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate. |
| Art. 6 Responsabilita' dei distributori
1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa e' redatta in lingua italiana. |
| Art. 7 Vendita a distanza
1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonche' a specificare, se del caso, le modalita' di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale. |
| Art. 8 Libera circolazione
1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi. 2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformita' all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede. |
| Art. 9 Appalti pubblici e incentivi
1. Se un prodotto e' contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilita' economica, idoneita' tecnica e adeguata concorrenza. 2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto. 4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.
Note all'art. 9: - La parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., e' cosi' rubricata: «PARTE II Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari». - Il testo degli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28 e 30 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), cosi' recita: «Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza) - (articoli 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 33, L. n. 109/1994; art. 82, D.P.R. n. 554/1999; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995; art. 122, D.P.R. n. 170/ 2005; art. 24, co. 6, L. n. 109/1994, art. 24, co. 7, L. n. 289/2002). - 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. 5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.». «Art. 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali) - (articoli 15 e 57, direttiva 2004/18; artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17; b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo; c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale. 1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.». «Art. 19. (Contratti di servizi esclusi) - (articoli 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici: a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice; b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione; c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia; e) concernenti contratti di lavoro; f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione. 2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.». «Art. 22. (Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni) - (articoli 13 e 57, direttiva 2004/18). - 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di telecomunicazioni.». «Art. 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus) - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17) . - 1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.». «Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.». «Art. 25 (Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia) - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica: a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua); b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita') e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).». «Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) - (articoli 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005). - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 211.000 euro; b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.». «Art. 30 (Concessione di servizi) - (articoli 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998). - 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare. 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu' ampie di tutela della concorrenza. 5. Restano ferme, purche' conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalita'. 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.».
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| Art. 10 Funzioni e responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4: a) vigila affinche' i fornitori e i distributori rispettino le prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e, in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto; b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso piu' responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati; c) organizza controlli della conformita' dei prodotti oggetto del presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esige dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato applicabile; d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea; e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e, ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attivita' di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformita' all'interno del territorio nazionale. |
| Art. 11 Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza
1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si puo' avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza. |
| Art. 12 Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza
1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista e' assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista e' assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo. 4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori. |
| Art. 13 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3; b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta a disposizione o non e' messa a disposizione entro i termini stabiliti; c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso; d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda; e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non e' apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non e' redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso. 2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 13: Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 14 Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici; c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento; d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici; e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni: 1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998; 2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998; 3) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005; f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico; g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformita' alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE. 2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
Note all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1998, n. 89. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici) , abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1982, n. 299. - Il testo dell'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1982, n. 154, abrogato dal presente decreto, reca: «Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto,e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1982, n. 299. - La direttiva 94/2/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1994, n. L 45. - La direttiva 92/75/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 ottobre 1992, n. L 297. - Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248, abrogato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Scheda informativa).». «Art. 8 (Divieto di vendita).». - La rubrica degli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, cosi' recita: «Allegato I-a Etichetta lavatrici Modello dell'etichetta Allegato II-a Scheda lavatrici Allegato III-a Vendita per corrispondenza o altro tipo di vendita a distanza per lavatrici Allegato IV-a Classi di efficienza energetica per lavatrici.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) 626/2011 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 15 Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 16 Disposizione transitoria ed entrata in vigore
1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati. 2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino |
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