Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104
Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti del 28 settembre 2010, che integrano la citata direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia, rispettivamente, delle lavastoviglie per uso domestico, degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle lavatrici per uso domestico e dei televisori;
Visto il regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti piu' efficienti.
2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti usati;
b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2010/30/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 giugno 2010, n. L 153.
- Il testo dell'articolo 9, comma 1 e 6 e dell'articolo
24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in
materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze
e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare
attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante
modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n.
2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei
consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei
prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed
informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e
2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e
86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
(Omissis).
6. Dall'esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 24 (Disposizioni finali). - 1. Nell'esercizio
delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le
procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. (Omissis).».
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'
articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- La decisione 768/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento (UE) n. 1059/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.
- Il regolamento (UE) n. 1060/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.
- Il regolamento (UE) n. 1061/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.
- Il regolamento (UE) n. 1062/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314.
- Il regolamento (UE) n. 626/2011 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 luglio 2011, n. L 178.
- La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi'
recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;
d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;
h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi e' considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;
m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE;
n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva.



Note all'art. 2:
Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Obblighi e divieti in materia di informazione

1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonche', ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.
2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato.
3. La pubblicita' di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
5. E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione e' concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:
a) le modalita' per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate;
b) il tipo di prove e le modalita' di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati;
c) le modalita' di revisione del protocollo quando e' necessario procedere all'aggiornamento dello stesso.



Note all'art. 3:
Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'ENEA, ai sensi dell'articolo 11, e puo' avvalersi per le prove necessarie in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di organismi di valutazione della conformita' come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto, cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni, collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni interessate si avvalgono quanto piu' possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonche' la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n.
92, S.O., cosi' recita:
«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e
dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e
alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1.».
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera l) della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. (Omissis).
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti
relativi a:
(Omissis);
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci;
3.- 9. (Omissis)».
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera m) e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
marzo 2001, n. 71, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. (Omissis).
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
(Omissis);
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3.- 5. (Omissis)».
«Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti
nazionali). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in
relazione alle proprie competenze in materia economica e
finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La
stessa collaborazione, previe intese con il Comando
generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali,
alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico
interesse che ne facciano richiesta.
2. (Omissis).».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla direttiva 2010/30/UE si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Responsabilita' dei fornitori

1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.
4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.
6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve.
7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette vengano prontamente consegnate.
8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.
9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.
 
Art. 6
Responsabilita' dei distributori

1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa e' redatta in lingua italiana.
 
Art. 7
Vendita a distanza

1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonche' a specificare, se del caso, le modalita' di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.
 
Art. 8
Libera circolazione

1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi.
2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformita' all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.
 
Art. 9
Appalti pubblici e incentivi

1. Se un prodotto e' contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilita' economica, idoneita' tecnica e adeguata concorrenza.
2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto.
4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.



Note all'art. 9:
- La parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., e' cosi' rubricata:
«PARTE II
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari».
- Il testo degli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
28 e 30 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), cosi' recita:
«Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari
misure di sicurezza) - (articoli 14 e 57, direttiva
2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n.
358/1992; art. 33, L. n. 109/1994; art. 82, D.P.R. n.
554/1999; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n.
158/1995; art. 122, D.P.R. n. 170/ 2005; art. 24, co. 6, L.
n. 109/1994, art. 24, co. 7, L. n. 289/2002). - 1. Le
disposizioni del presente codice relative alle procedure di
affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera
a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai
sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di
cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. I contratti di cui al presente articolo posti in
essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.».
«Art. 18 (Contratti aggiudicati in base a norme
internazionali) - (articoli 15 e 57, direttiva 2004/18;
artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n.
358/1992; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n.
158/1995). - 1. Il presente codice non si applica ai
contratti pubblici disciplinati da norme procedurali
differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in
conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi
terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla
realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da
parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un
progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e'
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla
Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva
2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della
direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese
dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi
agli operatori economici italiani in applicazione
dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio.».
«Art. 19. (Contratti di servizi esclusi) - (articoli 16
e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995). -
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione,
quali che siano le relative modalita' finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di
servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente
o successivamente al contratto di acquisto o di locazione
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati alla
trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e
appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in
particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o
capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi
forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi
da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla
stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della
sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio
sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti
pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o
consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un
diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con
il trattato.».
«Art. 22. (Contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni) - (articoli 13 e 57, direttiva 2004/18).
- 1. Il presente codice non si applica ai contratti
pubblici principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la
prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di
telecomunicazioni.».
«Art. 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di
autotrasporto mediante autobus) - (art. 12, direttiva
2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17) . - 1. Il presente
codice non si applica agli appalti delle stazioni
appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al
pubblico di autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi
dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in
virtu' dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.».
«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi) - (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19,
direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 358/1992;
art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Il
presente codice non si applica agli appalti nei settori di
cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di
alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la
locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti
possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle
stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione,
su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o
attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1,
entro il termine stabilito dalla Commissione medesima.
Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni
hanno carattere commerciale sensibile.».
«Art. 25 (Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e
per la fornitura di energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia) - (art. 12, direttiva 2004/18;
art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. f), D.Lgs.
n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano le attivita' di cui
all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia, se
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui ai commi 1
e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed
elettricita') e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).».
«Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria) - (articoli 7, 8, 56, 78
direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento
CE n. 2083/2005). - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli
appalti di forniture del Ministero della difesa
dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza
comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie
seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da
quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi,
aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi
per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A,
servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi
elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici.».
«Art. 30 (Concessione di servizi) - (articoli 3 e 17,
direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998). - 1.
Salvo quanto disposto nel presente articolo, le
disposizioni del codice non si applicano alle concessioni
di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei
criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi
dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che
prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi,
l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta
amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un
soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice
diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di
servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per
gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di
tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si
applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143,
comma 7.».



 
Art. 10
Funzioni e responsabilita'
del Ministero dello sviluppo economico

1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4:
a) vigila affinche' i fornitori e i distributori rispettino le prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e, in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;
b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso piu' responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati;
c) organizza controlli della conformita' dei prodotti oggetto del presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esige dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;
d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e, ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attivita' di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformita' all'interno del territorio nazionale.
 
Art. 11
Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza

1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si puo' avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza.
 
Art. 12
Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza

1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista e' assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista e' assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
 
Art. 13
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta a disposizione o non e' messa a disposizione entro i termini stabiliti;
c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non e' apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non e' redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.
2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Note all'art. 13:
Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 14
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici;
e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni:
1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998;
3) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005;
f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico;
g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformita' alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.
2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.



Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo
1998, n. 107 (Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul
consumo di energia degli apparecchi domestici), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 aprile 1998, n. 89.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 783 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530
relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul
consumo di energia degli apparecchi domestici) , abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 ottobre 1982, n. 299.
- Il testo dell'articolo 23 della legge 29 maggio 1982,
n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi
dagli idrocarburi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 1982, n. 154, abrogato dal presente decreto, reca:
«Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 784 (Attuazione della direttiva (CEE) n.
79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della
direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione,
mediante etichettatura, sul consumo di energia degli
apparecchi domestici), abrogato dal presente decreto,e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1982, n.
299.
- La direttiva 94/2/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
febbraio 1994, n. L 45.
- La direttiva 92/75/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 ottobre 1992, n. L 297.
- Il testo degli articoli 7 e 8 del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1998, n. 248, abrogato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 7 (Scheda informativa).».
«Art. 8 (Divieto di vendita).».
- La rubrica degli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del
citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 ottobre 1998, cosi' recita:
«Allegato I-a
Etichetta lavatrici
Modello dell'etichetta
Allegato II-a
Scheda lavatrici
Allegato III-a
Vendita per corrispondenza o altro tipo di vendita a
distanza per lavatrici
Allegato IV-a
Classi di efficienza energetica per lavatrici.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 626/2011 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 15
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 16
Disposizione transitoria ed entrata in vigore

1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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