Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2012 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 10 luglio 2012 |
Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale. |
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IL DIRIGENTE dell'ufficio valutazione e autorizzazione
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; VISTO l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; VISTO il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie generale n. 254 del 31/10/2009; VISTA la determinazione n. 15 del 01 marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione; VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.; CONSIDERATO il decreto ministeriale del Ministero della Sanita' 8 novembre 1993, recante "Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialita' medicinali"; CONSIDERATO il decreto ministeriale del Ministero della Sanita' 2 ottobre 1995 e s.m.i., recante "Attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993", il cui art. 2 prevede l'autorizzazione, da parte del Ministero della Sanita', di standard relativi ai farmaci di cui sopra; CONSIDERATO il decreto ministeriale 6 ottobre 1998 relativo alla autorizzazione di standard degli stampati dei medicinali compresi tra le monografie del formulario nazionale della Farmacopea Ufficiale; RITENUTO di dover procedere alla regolarizzazione dello stato autorizzativo dei medicinali ex galenici da Formulario Nazionale, mediante l'approvazione degli standard degli stampati; TENUTO CONTO che e' possibile l'annullamento d'ufficio del provvedimento formatosi tacitamente, secondo quanto previsto dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della citata legge n. 241/90 e s.m.i., rimanendo di fatto salvo il diritto dell' Agenzia Italiana del Farmaco di agire nella tutela dei propri interessi e della salute pubblica;
DETERMINA
Art. 1
1. Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Farmakopea (AIC n. 030306) e' eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 031141- Glicerolo Farmakopea con i seguenti codici: 043 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale - 6 contenitori monodose con camomilla e malva 056 bambini 4,5 g soluzione rettale - 6 contenitori monodose con camomilla e malva 068 adulti 6,75 g soluzione rettale - 6 contenitori monodose con camomilla e malva 2. Il medicinale GLICEROLO Camomilla e Malva Ramini (AIC n. 031789) e' eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 035336 - Glicerolo Ramini con i seguenti codici: 041 prima infanzia 2,25 g soluzione rettale - 6 contenitori monodose con camomilla e malva 054 adulti 6,75 g soluzione rettale - 6 contenitori monodose con camomilla e malva 3. Le Aziende di cui ai commi 1 e 2 dovranno far pervenire la documentazione richiesta con la determinazione V & A N. 1352 del 1 dicembre 2011 pubblicata nella G.U. n. 301 del 28.12.2011- Suppl. Ord. n. 279, e gia' depositata presso AIFA nei modi e nei tempi previsti, corretta per le modifiche alla denominazione di cui ai precedenti commi. 4. La denominazione della confezione 039 del medicinale GLICEROLO RAMINI e' rettificata in " adulti 2250 mg supposte - 18 supposte " . Per questa confezione l'azienda Ramini dovra' far pervenire la documentazione prevista dalla determinazione V & A N. 1352 del 1 dicembre 2011 pubblicata nella G.U. n. 301 del 28.12.2011 - Suppl. Ord. n. 279 secondo le modalita' e i tempi indicati nei successivi artt. della presente determinazione. |
| Art. 2
1. Sono approvati gli standard del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, riportati nell'Allegato 2, e aggiornate le denominazioni delle confezioni, secondo la normativa vigente e gli standard terms di Pharmeuropa, dei medicinali "ex galenici" da Formulario Nazionale di cui all'Allegato 1. |
| Art. 3
1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti, entro il termine di 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione, ad adeguare il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo secondo gli standard, e a redigere le etichette esterne e interne secondo la normativa vigente. 2. Per l'adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo di cui al precedente comma, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono inserire i propri dati sensibili nei campi indicati con le diciture <nome ditta> e <da completare a cura del titolare di AIC>. |
| Art. 4
1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti alla redazione del modulo 3 (relativo alle informazioni di qualita') del CTD per ciascuna forma farmaceutica e dosaggio. 2. Il modulo 3 di cui al precedente comma deve essere corredato dalla documentazione prevista dalla vigente normativa al fine di comprovare la conformita' alle Pratiche di Buona Fabbricazione di ciascun produttore di principio attivo e di prodotto finito, ed, in particolare, da: - certificati GMP rilasciati dalla competente autorita' regolatoria; - dichiarazioni delle Persone Qualificate. 3. La documentazione di cui ai precedenti commi deve essere accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. |
| Art. 5
1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti alla conduzione di uno studio di bioequivalenza ai sensi della vigente normativa e secondo le disposizioni previste dalle linee guida del settore. 2. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al precedente comma, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono far pervenire all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione, opportuna giustificazione in formato cartaceo e, contestualmente, alla seguente casella di posta elettronica: exgalenici@aifa.gov.it. |
| Art. 6
1. Gli stampati e il modulo 3 redatti secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione devono essere inviati all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione entro il termine di 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione, in formato cartaceo e, possibilmente, su supporto informatico e, contestualmente, alla seguente casella di posta elettronica: exgalenici@aifa.gov.it. 2. Lo studio di bioequivalenza di cui all'art. 5 deve essere iniziato entro il termine di 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono tenuti ad informare l'Ufficio Valutazione e Autorizzazione dello stato di avanzamento dello studio, fornendo la relativa documentazione man mano che essa si renda disponibile (protocollo dello studio, autorizzazione del Comitato Etico di competenza, inizio e termine della sperimentazione clinica e dalla fase bioanalitica, rapporto finale), in formato cartaceo e, possibilmente, su supporto informatico e, contestualmente, alla seguente casella di posta elettronica: exgalenici@aifa.gov.it. |
| Art. 7
1. Decorsi 90 giorni dalla data di deposito della documentazione di cui agli articoli precedenti, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette si intendono autorizzati. 2. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente ed, in particolare, dagli artt. 141 e 148, commi 5 e 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. |
| Art. 8
1. I lotti dei medicinali gia' prodotti alla scadenza del termine ultimo di cui all'art. 3 possono essere commercializzati fino alla scadenza naturale indicata in etichetta. |
| Art. 9
1. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 10 luglio 2012
Il direttore dell'ufficio: Marra |
| Allegato 1
DETERMINAZIONE V & A n. 970 del 10 luglio 2012
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
DETERMINAZIONE V & A n. 970 del 10 luglio 2012
Parte di provvedimento in formato grafico
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