IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili; Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101, (disponibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1808676), efficace sino al 30 giugno 2012; Ritenuta la necessita' di differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni gia' impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti del settore interessato; Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati giudiziari gia' autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Delibera:
di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati giudiziari correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012; Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2012
Il Presidente: Soro Il relatore: Iannini Il segretario generale: De Paoli |