Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 58
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 maggio 2012 , n. 58 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 15 maggio 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 , n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite."

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Partecipazione italiana alla missione UNSMIS

1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.
2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si applicano:
a) l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108; l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9,
della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante "Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente:
"Art. 3. (Disposizioni in materia di personale)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EU¬LEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa alla
missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al perso¬nale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. (omissis)
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo
ov¬vero dell'indennita' pensionabile percepita, e'
corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego
operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'
articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
se militari in servizio permanente o volontari in ferma
breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a
euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'
articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l' articolo 51,
comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. (omissis)
8. (omissis)
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.".
- Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante "Proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il
seguente:
"Art. 5. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.".
- Si riportano i commi 1-sexies e 1-septies
dell'articolo 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
recante "Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
"1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.".



 
Art. 2
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

- Il testo del comma 2 dell'articolo 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, recante
"Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonche' disposizioni urgenti per l'amministrazione della
difesa", pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
48 del 27 febbraio 2012, e' il seguente:
"2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.".



 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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