Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PADOVA |
DECRETO RETTORALE 27 giugno 2012 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011 con il quale e' stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo; Visto l'art. 73, comma 6 dello Statuto di Ateneo; Visto il testo del nuovo Regolamento Generale di Ateneo approvato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio 2012 e del 31 gennaio 2012; Preso atto dei rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al testo regolamentare; Ritenuto necessario adeguare gli articoli dello Statuto di Ateneo corrispondenti alle parti modificate del Regolamento Generale di Ateneo, al fine di rendere coerente la normativa dei due testi; Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 4 giugno 2012 e del 18 giugno 2012, con le quali sono state approvate le modifiche allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo in conformita' ai rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Di emanare le modifiche allo Statuto di Ateneo, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed entreranno in vigore dalla data del presente decreto. |
| Art. 2
Di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel Repertorio Generale dei decreti. Padova, 27 giugno 2012
Il rettore: Zaccaria |
| Allegato
STATUTO DI ATENEO Art. 13, comma 3: Cassare il comma. Art. 40, comma 1: Cassare il secondo capoverso del comma. Art. 43, comma 5: «La costituzione di nuovi dipartimenti e la modificazione o disattivazione di dipartimenti esistenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su parere obbligatorio del Senato accademico, secondo le procedure indicate dal Regolamento Generale di Ateneo». Art. 52, comma 1, lettera c): «Da non piu' di 5 rappresentanti dei presidenti dei corsi di studio, designati da loro medesimi, da un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione, da un rappresentante dei direttori delle scuole di dottorato attivate presso i dipartimenti raggruppati nella scuola nonche', nei dipartimenti in cui siano presenti responsabili di strutture con attivita' assistenziali, da un rappresentante individuato dagli stessi al loro interno». Art. 52, comma 2, lettera b): «il peso complessivo attribuito ai presidenti dei corsi di studio, al Rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione, al Rappresentante dei direttori delle scuole di dottorato nonche' dal Rappresentante dei responsabili di strutture con attivita' assistenziali, ove presenti, e' pari al 31% del totale dei punti (31 su 100). All'interno di questa componente, il peso di ciascun Presidente dei corsi di studio e' pari a 1 se si tratta di corsi di studio triennali o magistrali ed e' pari a 2 se si tratta di corsi di studio a ciclo unico. Il peso del Rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione, cosi' come quello del Rappresentante dei direttori delle scuole di dottorato e del Rappresentante dei responsabili di strutture con attivita' assistenziale (ove presenti), e' pari a 1. Art. 77, comma 3: Cassare il comma. |
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