Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 maggio 2012, n. 102
Regolamento concernente la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Rilevata la necessita' di adottare il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, reca: «Interventi
urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 10, del
citato decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24:
«Art. 4. (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - (Omissis).
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di
disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione,
raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell'Amministrazione della giustizia all'archivio
informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 4, comma 10, del
decreto-legge n. 193 del 2009, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, come definito dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44;
b) «specifiche tecniche»: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 8, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
c) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) «dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
e) «dati sensibili»: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
f) «dati giudiziari»: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato;
g) «dato anonimo»: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
h) «programma statistico nazionale»: il programma di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
i) «Ispettorato generale»: l'ufficio che svolge i compiti di cui alla legge del 12 agosto 1962, n. 1311 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
l) «ufficio di statistica»: la direzione di statistica del Ministero della giustizia che costituisce l'ufficio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
m) «responsabile del sistema statistico»: il dirigente incaricato della direzione di statistica;
n) «direzione di statistica»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
o) «direzione generale dei magistrati»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
p) «responsabile per i sistemi informativi automatizzati»: il soggetto preposto alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44, reca: «Regolamento concernente le regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010, n. 24.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti. - Testo A):
«Art. 3. (L) (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel
casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del
codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice
di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle
pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
q).
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400):
«Art. 13. (Programma statistico nazionale). - 1. Le
rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono
stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata
triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale e' predisposto
dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la
garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
al comma 3.
4-bis. Il programma statistico nazionale comprende
un'apposita sezione concernente le statistiche sulle
pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o
controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi
pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura
giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e
risultati, anche alla luce della comparazione tra
amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il
programma statistico nazionale comprende i dati utili per
la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a
settori e servizi pubblici individuati a rotazione.».
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca:
«Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale
presso il Ministero di grazia e giustizia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315 reca: «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro della
giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 322 del 1989:
«Art. 3. (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55
(Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia):
«Art. 5. (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree
funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera
b) del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono
istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le
competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della
formazione: assunzione e gestione del personale, anche
dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonche'
dell'amministrazione centrale, salve le competenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni
sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione
professionale ed organizzazione delle relative strutture;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei
beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure
contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili;
acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili;
espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e
gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli
altri dipartimenti;
c) Direzione generale del bilancio e della
contabilita': adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge
finanziaria e della legge di assestamento del bilancio;
adempimenti contabili;
d) Direzione generale magistrati: attivita'
preparatorie e preliminari relative all'esercizio
dell'azione disciplinare ed altre attivita' di competenza
del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed
onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del
Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio
Superiore della Magistratura;
e) Direzione generale di statistica: compiti
attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle
attivita' di programmazione, organizzazione e controllo.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma
sul decentramento del Ministero costituisce ufficio
dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale
per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso
giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali
ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta',
disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1994, n. 102.
4. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e
gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie
e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e
dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli
altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di
lavoro ed alle altre materie di competenza del
Dipartimento.
«Art. 6. (Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati). - 1. La Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati e' competente per la
programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione
dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici
del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e
degli uffici giudiziari; per l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero
nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con
le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi
informativi automatizzati delle altre amministrazioni per
il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di
competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive integrazioni e modificazioni, nonche' dei
compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, ed ai D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, e D.P.R. 20
ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e
integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse
umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e
telematici; per l'acquisizione dei beni e servizi
informatici ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri
di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali
non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione; per la
predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza
informatica dell'amministrazione della giustizia relativo
alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei
documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di
innovazione tecnologica in materia informatica e
telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei
programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici
di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi
decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le
indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri
e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore
di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza
di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di
competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del
Ministero.
Il Direttore generale e' il responsabile per i sistemi
informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera,
nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio
in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di
informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3,
che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni
della conferenza di cui al comma 2.
2. Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti
gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi
decentrati e gli uffici giudiziari e' istituita la
conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal
Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi
informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di
diretta collaborazione interessato alle questioni per le
quali la conferenza e' convocata.».



 
Art. 3
Sistemi informatici del dominio giustizia

1. I sistemi informatici del dominio giustizia costituiscono l'infrastruttura tecnologica deputata alla raccolta, gestione, archiviazione, elaborazione e trasmissione dei dati statistici.
2. Il sistema statistico del Ministero della giustizia assicura l'unitarieta' e l'efficienza della gestione dei dati statistici, nell'ambito dei sistemi di cui al comma 1.
3. Il responsabile del sistema statistico e' titolare dei dati statistici.
4. La gestione tecnica del sistema di cui al comma 2, disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e' attribuita al responsabile per i sistemi informativi automatizzati.



Note all'art. 3:
- Per il testo del decreto del Ministro della giustizia
n. 44 del 2011, si veda nelle note all'articolo 2.



 
Art. 4
Principi

1. I dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attivita' giurisdizionali ed amministrative del Ministero della giustizia costituiscono dati statistici a norma dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sono utilizzati anche per le misurazioni e le valutazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nelle attivita' di cui al comma 1, ciascun ufficio giudiziario o amministrativo assicura la completezza e il tempestivo aggiornamento dei dati. Il dirigente ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, sono responsabili della qualita' dei dati e ne verificano periodicamente la correttezza e l'aggiornamento, assumendo tutte le iniziative necessarie.
3. Il responsabile del sistema statistico verifica la qualita' dei dati raccolti e, ove ravvisi anomalie, invita l'ufficio di cui al comma 2 ad intraprendere ogni iniziativa necessaria a ripristinare la fedelta', la completezza e l'aggiornamento dei dati, assegnando un termine. L'inottemperanza ingiustificata al termine assegnato costituisce grave violazione dei doveri dell'ufficio.
4. Gli uffici giudiziari ed amministrativi hanno l'obbligo di fornire i dati richiesti. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dato e' fornito in forma anonima.
5. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle disposizioni relative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 322 del 1989:
«Art. 6-bis. (Trattamenti di dati personali). - 1. - 2.
(Omissis).
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati
personali possono essere ulteriormente trattati per scopi
statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla
legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. - 8. (Omissis) .».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 2. (Oggetto e finalita' In vigore dal 15 novembre
2009). - 1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo
disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui
rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine
di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del
servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali.):
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) - c) (Omissis).
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) - q) (Omissis).
2.- 4. (Omissis).».



 
Art. 5
Raccolta, estrazione ed elaborazione dei dati

1. La raccolta e l'estrazione dei dati di cui all'articolo 1 e' effettuata attraverso i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che gestiscono le attivita' giurisdizionali ed amministrative.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalita' operative di estrazione e raccolta dei dati statistici.
3. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 1, la raccolta viene effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico.
4. Le modalita' operative di cui al comma 2 assicurano che i dati personali delle parti private siano resi anonimi, mediante procedure automatizzate, contestualmente alla loro raccolta. Qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere gli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del sistema statistico puo' raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari agli obiettivi stabiliti nel programma statistico nazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
5. E' sempre consentita la raccolta ed estrazione dei dati e delle informazioni concernenti:
a) la classe di eta' delle persone fisiche;
b) la nazionalita' delle persone fisiche;
c) la residenza, il domicilio e la dimora delle persone fisiche;
d) la natura, tipologia, sede, stabilimento e domicilio delle persone giuridiche;
e) la natura e la tipologia della controversia e del procedimento;
f) la natura del reato e dell'illecito;
g) la tipologia del reato e dell'illecito;
h) la rubrica del reato e dell'illecito;
i) il luogo e il periodo di consumazione del reato e dell'illecito;
l) i dati identificativi del magistrato assegnatario del procedimento e di colui che ha emesso l'atto e il provvedimento, anche non definitorio;
m) i dati identificativi del personale che ha trattato il procedimento, effettuando registrazioni ed annotazioni sul sistema informatico;
n) la tipologia dell'atto e del provvedimento, anche non definitorio, adottato;
o) la modalita' di definizione del procedimento, i dati amministrativi e contabili.
6. I dati e le informazioni di cui al comma 5, lettere c) ed h), possono essere acquisiti solo successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale, a norma degli articoli 405, 408 e 411 del codice di procedura penale. Con le modalita' operative di cui al comma 2 vengono specificati, altresi', i tipi e le classi dei dati di cui al comma 5.
7. I dati statistici sono oggetto di elaborazione ed aggregazione per classi omogenee, definite dal responsabile del sistema statistico.



Note all'art. 5:
- Per il testo del decreto del decreto legislativo n.
322 del 1989, si veda nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 6 e 7,
del citato decreto legislativo n. 322 del 1989:
« Art. 6-bis. (Trattamenti di dati personali). - 1. -
5. (Omissis).
6. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato
personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per
iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali
trattati per scopi statistici sono conservati separatamente
da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non
richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che
l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri
trattamenti statistici.
8. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 405, 408 e 411 del
Codice di procedura penale:
«Art. 405. (Inizio dell'azione penale. Forme e
termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve
richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale,
formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II,
III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a
giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle
indagini, formula richiesta di archiviazione quando la
Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi
dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della persona
sottoposta alle indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il
pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei
mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e'
attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie
di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la
richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento
in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il
decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta
a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico
ministero.».
«Art. 408. (Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato). - 1. Entro i termini previsti
dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la
notizia di reato e' infondata, presenta al giudice
richiesta di archiviazione. Con la richiesta e' trasmesso
il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari.
2. L'avviso della richiesta e' notificato, a cura del
pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia
di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale
archiviazione.
3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di dieci
giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti
e presentare opposizione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini preliminari.».
«Art. 411. (Altri casi di archiviazione). - 1. Le
disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano
anche quando risulta che manca una condizione di
procedibilita' , che il reato e' estinto o che il fatto non
e' previsto dalla legge come reato.».



 
Art. 6
Trasmissione dei dati

1. I dati di cui all'articolo 1 sono acquisiti per via telematica, mediante l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalita' tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 1, la trasmissione e' effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
 
Art. 7
Consultazione delle elaborazioni statistiche e dei dati statistici

1. Hanno diritto di consultare le elaborazioni statistiche disponibili:
a) i magistrati ordinari ed onorari, limitatamente ai procedimenti di loro competenza o nei quali hanno svolto le funzioni o emesso atti e provvedimenti;
b) il dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario, ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, limitatamente ai dati relativi alle attivita' svolte dal personale amministrativo dell'ufficio;
c) i magistrati con funzioni direttive e semidirettive, per i procedimenti di cui alla lettera a) ed i dati di cui alla lettera b), limitatamente ai procedimenti di competenza dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro che dirigono o coordinano;
d) il Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti del distretto;
e) il Procuratore generale presso la corte di appello, per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici requirenti del distretto;
f) il Procuratore nazionale antimafia, per i procedimenti di cui alla lettera a), per le direzioni distrettuali antimafia di tutti i distretti;
g) il Presidente della Corte di cassazione per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici giudicanti di tutti i distretti;
h) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici requirenti di tutti i distretti;
i) l'Ispettorato generale per i procedimenti di cui alla lettera a) ed i dati di cui alla lettera b), limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari;
l) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e la direzione generale dei magistrati, per i procedimenti di cui alla lettera a), limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari;
m) il Consiglio giudiziario per i procedimenti di cui alla lettera a), relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti del distretto;
n) il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera a), relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti della medesima corte;
o) il Consiglio superiore della magistratura per i procedimenti di cui alla lettera a) relativamente ai magistrati e a tutti gli uffici giudiziari.
2. Il responsabile del sistema statistico ha accesso a tutti i dati statistici, ad eccezione di quelli ai quali la legge vieta l'accesso per ragioni di particolare riservatezza.
3. La consultazione di cui al comma 1 e' effettuata, di regola, senza accesso diretto e con modalita' tali da non pregiudicare la funzionalita' del sistema, tenuto conto delle risorse tecniche, organizzative e finanziarie disponibili. A tale scopo il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, con le specifiche tecniche previste dall'articolo 8, stabilisce le modalita' operative per la consultazione delle elaborazioni statistiche disponibili. Nei casi in cui l'accesso diretto e' autorizzato dal responsabile del sistema statistico, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ne stabilisce le modalita' tecniche con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
 
Art. 8
Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche previste dal presente decreto sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali e sono rese disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
 
Art. 9
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro: Severino
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012 Registro n. 6, foglio n. 229
 
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