Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 maggio 2012, n. 102 |
Regolamento concernente la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24; Rilevata la necessita' di adottare il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2012;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, reca: «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24: «Art. 4. (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia). - (Omissis). 10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2009, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «dominio giustizia»: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, come definito dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; b) «specifiche tecniche»: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 8, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati; c) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) «dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; e) «dati sensibili»: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; f) «dati giudiziari»: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato; g) «dato anonimo»: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; h) «programma statistico nazionale»: il programma di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; i) «Ispettorato generale»: l'ufficio che svolge i compiti di cui alla legge del 12 agosto 1962, n. 1311 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315; l) «ufficio di statistica»: la direzione di statistica del Ministero della giustizia che costituisce l'ufficio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; m) «responsabile del sistema statistico»: il dirigente incaricato della direzione di statistica; n) «direzione di statistica»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; o) «direzione generale dei magistrati»: l'ufficio dell'amministrazione che svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; p) «responsabile per i sistemi informativi automatizzati»: il soggetto preposto alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
Note all'art. 2: - Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, reca: «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. - Testo A): «Art. 3. (L) (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere; c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale; f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza; g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale; i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni; p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno; q). r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189; s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti gia' iscritti; u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400): «Art. 13. (Programma statistico nazionale). - 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale. 2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato. 3. Il programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. 4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3. 4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita' percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.». - La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: «Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989: «Art. 3. (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 (Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia): «Art. 5. (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b) del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonche' dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture; b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; c) Direzione generale del bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili; d) Direzione generale magistrati: attivita' preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attivita' di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura; e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attivita' di programmazione, organizzazione e controllo. 3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. 4. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento. «Art. 6. (Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati). - 1. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati e' competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, e D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero. Il Direttore generale e' il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2. 2. Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari e' istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la conferenza e' convocata.».
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| Art. 3 Sistemi informatici del dominio giustizia
1. I sistemi informatici del dominio giustizia costituiscono l'infrastruttura tecnologica deputata alla raccolta, gestione, archiviazione, elaborazione e trasmissione dei dati statistici. 2. Il sistema statistico del Ministero della giustizia assicura l'unitarieta' e l'efficienza della gestione dei dati statistici, nell'ambito dei sistemi di cui al comma 1. 3. Il responsabile del sistema statistico e' titolare dei dati statistici. 4. La gestione tecnica del sistema di cui al comma 2, disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e' attribuita al responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
Note all'art. 3: - Per il testo del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, si veda nelle note all'articolo 2.
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| Art. 4 Principi
1. I dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attivita' giurisdizionali ed amministrative del Ministero della giustizia costituiscono dati statistici a norma dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sono utilizzati anche per le misurazioni e le valutazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Nelle attivita' di cui al comma 1, ciascun ufficio giudiziario o amministrativo assicura la completezza e il tempestivo aggiornamento dei dati. Il dirigente ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, sono responsabili della qualita' dei dati e ne verificano periodicamente la correttezza e l'aggiornamento, assumendo tutte le iniziative necessarie. 3. Il responsabile del sistema statistico verifica la qualita' dei dati raccolti e, ove ravvisi anomalie, invita l'ufficio di cui al comma 2 ad intraprendere ogni iniziativa necessaria a ripristinare la fedelta', la completezza e l'aggiornamento dei dati, assegnando un termine. L'inottemperanza ingiustificata al termine assegnato costituisce grave violazione dei doveri dell'ufficio. 4. Gli uffici giudiziari ed amministrativi hanno l'obbligo di fornire i dati richiesti. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dato e' fornito in forma anonima. 5. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle disposizioni relative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989: «Art. 6-bis. (Trattamenti di dati personali). - 1. - 2. (Omissis). 3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 4. - 8. (Omissis) .». - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): «Art. 2. (Oggetto e finalita' In vigore dal 15 novembre 2009). - 1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.): «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) - c) (Omissis). d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) - q) (Omissis). 2.- 4. (Omissis).».
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| Art. 5 Raccolta, estrazione ed elaborazione dei dati
1. La raccolta e l'estrazione dei dati di cui all'articolo 1 e' effettuata attraverso i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che gestiscono le attivita' giurisdizionali ed amministrative. 2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalita' operative di estrazione e raccolta dei dati statistici. 3. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 1, la raccolta viene effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico. 4. Le modalita' operative di cui al comma 2 assicurano che i dati personali delle parti private siano resi anonimi, mediante procedure automatizzate, contestualmente alla loro raccolta. Qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere gli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del sistema statistico puo' raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari agli obiettivi stabiliti nel programma statistico nazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 5. E' sempre consentita la raccolta ed estrazione dei dati e delle informazioni concernenti: a) la classe di eta' delle persone fisiche; b) la nazionalita' delle persone fisiche; c) la residenza, il domicilio e la dimora delle persone fisiche; d) la natura, tipologia, sede, stabilimento e domicilio delle persone giuridiche; e) la natura e la tipologia della controversia e del procedimento; f) la natura del reato e dell'illecito; g) la tipologia del reato e dell'illecito; h) la rubrica del reato e dell'illecito; i) il luogo e il periodo di consumazione del reato e dell'illecito; l) i dati identificativi del magistrato assegnatario del procedimento e di colui che ha emesso l'atto e il provvedimento, anche non definitorio; m) i dati identificativi del personale che ha trattato il procedimento, effettuando registrazioni ed annotazioni sul sistema informatico; n) la tipologia dell'atto e del provvedimento, anche non definitorio, adottato; o) la modalita' di definizione del procedimento, i dati amministrativi e contabili. 6. I dati e le informazioni di cui al comma 5, lettere c) ed h), possono essere acquisiti solo successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale, a norma degli articoli 405, 408 e 411 del codice di procedura penale. Con le modalita' operative di cui al comma 2 vengono specificati, altresi', i tipi e le classi dei dati di cui al comma 5. 7. I dati statistici sono oggetto di elaborazione ed aggregazione per classi omogenee, definite dal responsabile del sistema statistico.
Note all'art. 5: - Per il testo del decreto del decreto legislativo n. 322 del 1989, si veda nelle note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989: « Art. 6-bis. (Trattamenti di dati personali). - 1. - 5. (Omissis). 6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo. 7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici. 8. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 405, 408 e 411 del Codice di procedura penale: «Art. 405. (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a). 3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.». «Art. 408. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato). - 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato e' infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 2. L'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.». «Art. 411. (Altri casi di archiviazione). - 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilita' , che il reato e' estinto o che il fatto non e' previsto dalla legge come reato.».
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| Art. 6 Trasmissione dei dati
1. I dati di cui all'articolo 1 sono acquisiti per via telematica, mediante l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'. 2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalita' tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza. 3. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 1, la trasmissione e' effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati. |
| Art. 7 Consultazione delle elaborazioni statistiche e dei dati statistici
1. Hanno diritto di consultare le elaborazioni statistiche disponibili: a) i magistrati ordinari ed onorari, limitatamente ai procedimenti di loro competenza o nei quali hanno svolto le funzioni o emesso atti e provvedimenti; b) il dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario, ovvero, in caso di sua mancanza, il responsabile dell'ufficio, limitatamente ai dati relativi alle attivita' svolte dal personale amministrativo dell'ufficio; c) i magistrati con funzioni direttive e semidirettive, per i procedimenti di cui alla lettera a) ed i dati di cui alla lettera b), limitatamente ai procedimenti di competenza dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro che dirigono o coordinano; d) il Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti del distretto; e) il Procuratore generale presso la corte di appello, per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici requirenti del distretto; f) il Procuratore nazionale antimafia, per i procedimenti di cui alla lettera a), per le direzioni distrettuali antimafia di tutti i distretti; g) il Presidente della Corte di cassazione per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici giudicanti di tutti i distretti; h) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera a), per gli uffici requirenti di tutti i distretti; i) l'Ispettorato generale per i procedimenti di cui alla lettera a) ed i dati di cui alla lettera b), limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari; l) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e la direzione generale dei magistrati, per i procedimenti di cui alla lettera a), limitatamente ai procedimenti di competenza del magistrato, dell'ufficio o della sezione o del gruppo di lavoro oggetto di ispezione o di accertamento a fini disciplinari; m) il Consiglio giudiziario per i procedimenti di cui alla lettera a), relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti del distretto; n) il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per i procedimenti di cui alla lettera a), relativamente ai magistrati e agli uffici giudicanti e requirenti della medesima corte; o) il Consiglio superiore della magistratura per i procedimenti di cui alla lettera a) relativamente ai magistrati e a tutti gli uffici giudiziari. 2. Il responsabile del sistema statistico ha accesso a tutti i dati statistici, ad eccezione di quelli ai quali la legge vieta l'accesso per ragioni di particolare riservatezza. 3. La consultazione di cui al comma 1 e' effettuata, di regola, senza accesso diretto e con modalita' tali da non pregiudicare la funzionalita' del sistema, tenuto conto delle risorse tecniche, organizzative e finanziarie disponibili. A tale scopo il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, con le specifiche tecniche previste dall'articolo 8, stabilisce le modalita' operative per la consultazione delle elaborazioni statistiche disponibili. Nei casi in cui l'accesso diretto e' autorizzato dal responsabile del sistema statistico, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ne stabilisce le modalita' tecniche con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8. |
| Art. 8 Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche previste dal presente decreto sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali e sono rese disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. |
| Art. 9 Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 maggio 2012
Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012 Registro n. 6, foglio n. 229 |
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