Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012 |
Proroga termini degli adempimenti e dei versamenti tributari nonche' dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 29, comma 15 e 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (Ordinanza n. 4024). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nei territori delle province di La Spezia e Massa Carrara; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 e n. 3974 del 5 novembre 2011,concernenti i primi interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi, nel mese di ottobre 2011, nei territori delle province di La Spezia e Massa Carrara; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3985 del 2 dicembre 2011, concernente disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all' 8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, nonche' lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011; Vista l'ordinanza n. 4002 del 16 febbraio 2012, concernente disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia; Vista l'ordinanza n. 3988 del 22 dicembre 2011, concernente primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011; Vista l'ordinanza n. 3984 del 25 novembre 2011, concernente primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina; Visto l'articolo 29, comma 15, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale dispone, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nei territori delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di Livorno, nonche' nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonche' dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012; Visto l'articolo 29, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che rinvia ad una apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri la statuizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 15; Visto l'articolo 29, comma 15-bis, del citato-decreto legge n. 216 del 2011, il quale stabilisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalita', nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione, fino al 16 luglio 2012,dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012; Viste le note del Commissario Delegato della regione Toscana n. AOOGRT/140009/P.150 del 15 maggio 2012, del Commissario Delegato della regione Liguria n. 64 del 17 maggio 2012, del Commissario Delegato della regione Puglia n. AOO_026 - 0004673 del 28 maggio 2012, del Commissario Delegato della regione Basilicata n. 88645/7101 del 18 maggio 2012, della Presidenza della regione Siciliana n. 34944 del 18 maggio 2012, con le quali sono stati inviati gli elenchi dei soggetti che hanno subito il fermo della propria attivita' economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorita' comunale o sono destinatari di provvedimenti di sgombero o di evacuazione dalla propria abitazione, ovvero, a causa della interruzione della viabilita', della sospensione delle utenze di elettricita', acqua e gas, per un periodo di almeno quindici giorni, non hanno potuto ottemperare regolarmente ai propri obblighi tributari e contributivi; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli allegati elenchi che, a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nel mese di marzo 2011 nel territorio del comune di Ginosa, nei giorni dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nel territorio della provincia di Matera e nel giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, hanno subito il fermo della propria attivita' economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorita' comunale ovvero sono destinatari di provvedimenti di sgombero o di evacuazione dalla propria abitazione, e' disposta la proroga, al 16 luglio 2012, dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono, rispettivamente, nei periodi dal 1°ottobre 2011 al 30 giugno 2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012, dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012, dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. La proroga non si applica agli adempimenti e versamenti da effettuare in qualita' di sostituti d'imposta. Il versamento delle somme oggetto di proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. Non sono comunque applicabili sanzioni ed interessi per la mancata effettuazione da parte dei sostituti d'imposta degli adempimenti e dei versamenti i cui termini scadono dalle predette date nelle quali si sono verificati gli eventi fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, qualora gli stessi siano effettuati entro i termini e con le modalita' previste nel precedente periodo. La proroga si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Nei confronti dei soggetti inclusi negli allegati elenchi che, a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara, nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nel mese di marzo 2011 nel territorio del comune di Ginosa, nei giorni dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nel territorio della provincia di Matera e nel giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, hanno subito il fermo della propria attivita' economica o sono stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorita' comunale ovvero sono destinatari di provvedimenti di sgombero o di evacuazione dalla propria abitazione, e' disposta la proroga al 16 luglio 2012, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono, rispettivamente nei periodi dal 1°ottobre 2011 al 30 giugno 2012, dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012, dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012, dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 e dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Il versamento delle somme oggetto di proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. |
| Art. 2
1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli allegati elenchi che, a causa della interruzione della viabilita', della sospensione delle utenze di elettricita', acqua e gas, per un periodo di almeno quindici giorni, conseguenti agli eventi indicati nell'articolo 1, comma 1, non hanno ottemperato tempestivamente agli adempimenti e versamenti tributari non si applicano sanzioni ed interessi, qualora gli stessi siano effettuati entro il 16 luglio 2012. 2. Nei confronti dei soggetti inclusi negli allegati elenchi che, a causa della interruzione della viabilita', della sospensione delle utenze di elettricita', acqua e gas, per un periodo di almeno quindici giorni, conseguenti agli eventi indicati nell'articolo 1, comma 2, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, non si applicano sanzioni ed interessi, qualora gli stessi siano effettuati entro il 16 luglio 2012. |
| Art. 3
1. Agli oneri derivanti alla presente ordinanza, si provvede, per l'anno 2011, con le risorse allo scopo individuate dall'articolo 29, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2012
Il Presidente: Monti |
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