Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012, n. 98 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 e successive modificazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4; Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo Competitivita' regionale ed occupazione, e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea; Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese; Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006 e successive modificazioni, che stabilisce modalita', di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione; Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modilicazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: Visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; Visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilita' degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa; Visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010; Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno a reddito ed alle competenze; Visto l'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha trasferito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni, gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2010, previste dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, recante conferimento dell'incarico per la coesione territoriale al Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2012, con il quale il Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione, di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale; Visto l'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la coesione territoriale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 29 luglio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012; Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per gli affari europei;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca modifiche alle disposizioni in tema di ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, al fine di adeguare il pertinente quadro normativo nazionale alle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dai regolamenti (CE) n. 396/2009 e 397/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 e dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, tenendo altresi' conto dell'Accordo siglato fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi di sostegno al reddito.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 56, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210: «Art. 56. (Ammissibilita' delle spese). - (Omissis). 4. Le norme in materia di ammissibilita' delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalita' delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.». - Il testo del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210. - Si riporta in particolare il testo dell'art. 7, cosi' come modificato dal regolamento CE 397/2009 e dal regolamento UE 437/2010 e dell'art. 13 del citato regolamento: «Art. 7. (Ammissibilita' delle spese). - 1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR: a) gli interessi passivi; b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorita' di gestione puo' autorizzare una percentuale piu' elevata per operazioni a tutela dell'ambiente; c) la disattivazione di centrali nucleari; d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile. 1-bis. In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformita' dell'art. 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale. 2. Le spese per l'edilizia abitativa, ad esclusione di quelle per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1-bis, sono ammissibili nei seguenti casi: a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale; b) per tutti gli Stati membri soltanto nell'ambito di un approccio integrato per le comunita' emarginate. L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione totale del FESR. 2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le spese sono limitate ai seguenti interventi: a) rinnovo delle parti comuni nell'edilizia plurifamiliare esistente; b) rinnovo e cambio d'uso di edifici esistenti di proprieta' di autorita' pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari. Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti. La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a), e l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all' art. 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. 3. Le norme di ammissibilita' di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell' art. 3 di tale regolamento. 4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purche' siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate: i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione; ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione. Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50.000 EUR.». «Art. 13.(Norme in materia di ammissibilita' delle spese). - Per determinare l'ammissibilita' delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo ''Cooperazione territoriale europea'', eccetto quando sono stabilite norme comunitarie. La Commissione stabilisce, ai sensi dell' art. 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto salvo l'art. 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilita' delle spese secondo la procedura di cui all'art. 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora l'art. 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilita' delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo ''Cooperazione territoriale europea'', le norme piu' ampie di ammissibilita' si applicano a tutta la zona interessata dal programma». - Si riporta il testo dell'art. 11 del regolamento CE 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210: «Art. 11. (Ammissibilita' delle spese). - 1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'art. 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, puo' includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici. 2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo: a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile; b) gli interessi passivi; c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni. 3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purche' siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate: a) le indennita' o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario; b) nel caso di sovvenzioni: i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione; ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'''operazione''; c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo. Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50.000 EUR. 4. Le norme di ammissibilita' enunciate all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell' art. 3 del suddetto regolamento.». - Il testo del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 371. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294. - Si riporta il testo dell' art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.: «Art. 19. (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2: a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; c) in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. 1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. 1-ter. In via transitoria, e per il solo quadriennio 2009-2012, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. 2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall' art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. 2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall' art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall' art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo. 4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia lavoro S.p.a. e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all' art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo. 5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte, dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede: a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalita' di cui all'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota; b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto. 7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni. 7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato. 8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all' art. 18, nonche' con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. 9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province. 10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati. 10-bis. 11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione. 12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell' art. 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009''. 14. All'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2009''. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All' art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all' art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,». 15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione. 16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione. 17. All' art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: ''e di 80 milioni di euro per l'anno 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009''. 18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 37: 1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello Stato»; b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata. 18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.». - Si riporta il testo del Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081, relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE, pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126: «Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l' art. 148, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) L' art. 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, statuisce che le norme in materia di ammissibilita' delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE). (2) L' art. 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del FSE a norma dell' art. 11, paragrafo 1, di detto regolamento. (3) La crisi finanziaria giustifica la necessita' di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE. (4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorita' legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive». (5) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, e' opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari. (6) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all'ammissibilita' delle spese, e' opportuno che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006. (7) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/2006, hanno adottato il presente regolamento: Art. 1 - L' art. 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 e' modificato come segue: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel caso di sovvenzioni: i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione; ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un"operazione"; 2) sono aggiunti i seguenti commi: «Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.» . Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2006. Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addi' 6 maggio 2009». - Si riporta il testo del Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilita' degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa, pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. L 126: «Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l' art. 162, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 del trattato CE, considerando quanto segue: (1) Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell'Europa, il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica che evoca l'importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia, compreso il settore abitativo. (2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compreso l'aspetto dell'efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri. (3) Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell'ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. (4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione di cui all'art. 158 del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale. (5) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorita' legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive». (6) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, e' opportuno aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente i costi indiretti, le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari. (7) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all'ammissibilita' delle spese, e' opportuno che queste ulteriori forme di costi ammissibili si applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006. (8) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006, hanno adottato il presente regolamento: Art. 1 - L' art. 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 e' modificato come segue: 1) e' inserito il seguente paragrafo: «1-bis. In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformita' dell' art. 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.; 2) al paragrafo 2, la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente: «2. Le spese per l'edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»; 3) e' inserito il seguente paragrafo: «4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purche' siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate: i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione; ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione. Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50.000 EUR.» . Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l' art. 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° agosto 2006. Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addi' 6 maggio 2009.». - Si riporta il testo del Regolamento (CE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilita' degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunita' emarginate, pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2010, n. L 132: «Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l' art. 178, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Al fine di migliorare la coesione economica e sociale dell'Unione, e' necessario sostenere interventi limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data. Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni stabilite all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. (2) Le spese dovrebbero essere programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale. A fini di chiarezza, le condizioni in base alle quali possono essere effettuati gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa nelle zone urbane dovrebbero essere semplificate. A tal fine, le spese per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa dovrebbero essere programmate tenendo conto dei diversi parametri indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Inoltre dovrebbero essere considerate come spese ammissibili solo quelle per interventi su edifici esistenti. (3) In numerosi Stati membri, l'alloggio costituisce un fattore decisivo d'integrazione per le comunita' emarginate che vivono in aree urbane o rurali. E' quindi necessario estendere a tutti gli Stati membri l'ammissibilita' delle spese per gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa alle comunita' che vivono nelle aree urbane o rurali. (4) Indipendentemente dalla circostanza che le comunita' vivano in aree urbane o rurali dovrebbero essere considerate come spese ammissibili, a causa dell'infima qualita' delle loro condizioni di alloggio, anche le spese destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante nuove costruzioni, di alloggi esistenti. (5) Conformemente al principio n. 2 dei principi di base comuni sull'inclusione dei rom reiterato dal Consiglio nelle sue conclusioni sull'inclusione dei rom dell'8 giugno 2009, gli interventi in materia di edilizia abitativa destinati ad un gruppo specifico non dovrebbero escludere altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche analoghe. (6) Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa per le comunita' emarginate dovrebbero intervenire nell'ambito di un approccio integrato che comprenda, in particolare, azioni nei settori dell'istruzione, della salute, delle politiche sociali, dell'occupazione e della sicurezza e misure tese all'abolizione della segregazione razziale. (7) E' opportuno assicurare condizioni uniformi di esecuzione per quanto concerne l'adozione dell'elenco dei criteri necessari per la determinazione delle zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale e l'adozione dell'elenco degli interventi ammissibili. L'art. 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che le regole e i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione siano stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dell'attivita' legislativa dell'Unione, e' opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione . (8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006, hanno adottato il presente regolamento: Art. 1 - L' art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 e' sostituito dal seguente: «2. Le spese per l'edilizia abitativa, ad esclusione di quelle per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1 bis, sono ammissibili nei seguenti casi: a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale; b) per tutti gli Stati membri soltanto nell'ambito di un approccio integrato per le comunita' emarginate. L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione totale del FESR. 2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le spese sono limitate ai seguenti interventi: a) rinnovo delle parti comuni nell'edilizia plurifamiliare esistente; b) rinnovo e cambio d'uso di edifici esistenti di proprieta' di autorita' pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari. Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti. La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a), e l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'art. 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.». Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addi' 19 maggio 2010». - Si riporta il testo dell' art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica). convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.: «Art. 7. (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - (Omissis). 26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.». - Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale dott. Fabrizio Barca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2012 n. 39: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico in materia di politiche per la coesione territoriale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l' art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; Visto l'art. 7, comma 27 del citato decreto-legge n. 78/2010 in cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, nonche' il comma 28 che prevede la ricognizione delle risorse; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2007, recante istituzione del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 e, in particolare, gli articoli 25 e 27; Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la coesione territoriale le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 - 1. A decorrere dal 17 novembre 2011, il Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale, dott. Fabrizio Barca, e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a esercitare le funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122; b) a promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, promuovendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori. A tal fine, adotta le iniziative necessarie per assicurare un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali per promuovere, ove necessario, interventi o azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la coesione territoriale, il quale se ne avvale unitamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e, limitatamente alle funzioni delegate dal presente decreto, al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera b) il Ministro per la coesione territoriale si avvale del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali. Art. 2 - 1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro senza portafoglio dott. Fabrizio Barca e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni di supervisione delle attivita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di investimenti pubblici e affari economici, ivi incluse quelle di analisi macroeconomica con riferimento anche alla finanza pubblica, nonche' di monitoraggio e valutazione degli andamenti economici. 2. Per l'adempimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo il Ministro Fabrizio Barca si avvale del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica.». - Il parere del Consiglio dei Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2011, e' stato depositato in data 13 aprile 2011, n. 01446/2011.
Note all'art. 1: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294. - Il testo del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210. - Il testo del regolamento CE 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210. Si veda anche nelle note alle premesse. - Per i riferimento normativi relativi al testo del Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081, relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE, pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126, si rinvia alla relativa nota in premessa. - Per i riferimento normativi relativi al testo del Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilita' degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa, pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. L 126, si rinvia alla relativa nota in premessa. - Per i riferimenti normativi relativi al testo del Regolamento (CE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilita' degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunita' emarginate, pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2010, n. L 132, si rinvia alla relativa nota in premessa.
|
| Art. 2 Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorita' di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili: a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati; b) le unita' di costo standardizzate; c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro. 8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294. - Per il testo dell'art. 11, paragrafo 3, del Regolamento CE 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, si rinvia alla relativa nota in premessa. - Per il testo dell'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, si rinvia alla relativa nota in premessa. - Si riporta il testo dell'art. 59 del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210: «Art. 59 (Designazione delle autorita'). - 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: a) un'autorita' di gestione: un'autorita' pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo; b) un'autorita' di certificazione: un'autorita' pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione; c) un'autorita' di audit: un'autorita' pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorita' di gestione e dall'autorita' di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. La stessa autorita' puo' essere designata per piu' di un programma operativo. 2. Lo Stato membro puo' designare uno o piu' organismi intermedi per svolgere una parte o la totalita' dei compiti dell'autorita' di gestione o di certificazione, sotto la responsabilita' di detta autorita'. 3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorita' di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorita' di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato. 4. Fatto salvo l'art. 58, lettera b), alcune o tutte le autorita' di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo. 5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo ''Cooperazione territoriale europea''. 6. La Commissione adotta le modalita' di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all' art. 103, paragrafo 3.».
|
| Art. 3 Efficienza energetica ed energie rinnovabili
1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). - 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta' pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale. 2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 7, paragrafo 1-bis, 2 e 2-bis del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento CE 397/2009 e dal regolamento UE 437/2010 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, e' riportato nelle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306: «1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.».
|
| Art. 4 Interventi di tutela attiva dell'occupazione
1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). - 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Barca, Ministro per la coesione territoriale
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012 registro n. 6, foglio n. 311
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.
|
|
|
|