Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2012 (vai al sommario) |
PREFETTURA DI MANTOVA |
DECRETO 22 giugno 2012 |
Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti cui possono essere effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2012, nel territorio della provincia di Mantova. |
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IL PREFETTO
Premesso che il territorio della Provincia di Mantova e' stato interessato da eventi sismici avvenuti in data 20 e 29 maggio 2012; Viste le delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 e 30 maggio 2012, con le quali in conseguenza degli eventi sopra richiamati e' stato dichiarato lo stato di emergenza; Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce: che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; che non si considerano destinati ad attivita' estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attivita'; che i trasferimenti dei beni eseguiti con tali modalita' non sono soggetti all'imposta sulle donazioni; Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalita'; Visto il proprio decreto prot. n. 12147/2012, con il quale la Provincia di Mantova e' stata individuata per le finalita' di cui al richiamato art. 27; Ritenuto di dover provvedere ad individuare con modalita' generali gli enti di cui all'art. 27 stesso;
Decreta:
Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel mese di maggio 2012 nel territorio della Provincia di Mantova sono cosi' individuati: a) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni; b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalita' prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamita' pubbliche o da altri eventi straordinari; c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; d) associazioni sindacali e di categoria. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Mantova, 22 giugno 2012
Il prefetto: Ruffo |
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