Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 aprile 2012, n. 97
Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 - «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;
Considerato che e' opportuno, da un lato, estendere la gamma dei prodotti trattati nella piattaforma telematica, in particolare, a quelli agroenergetici, rilevata l'importanza di supportare le aziende agricole nel loro sviluppo multifunzionale e contribuire alla costituzione delle filiere agroenergetiche, e dall'altro, ottimizzare i costi di produzione delle imprese consentendo anche l'agevole reperimento di servizi logistici;
Considerato che e' opportuno consentire anche alle organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, nonche' alle cooperative e ai loro consorzi, di essere riconosciuti direttamente soggetti abilitati all'intermediazione, per assicurare parita' di condizioni di accesso al mercato rispetto alle societa' di capitali, agli agenti di affari in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio;
Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo transitorio di operativita' della Borsa merci telematica italiana, e' necessario introdurre elementi di semplificazione e precisazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione;
Considerato che e' opportuno che i soggetti interessati a promuovere e ad utilizzare la Borsa merci telematica italiana, possano fruire dei servizi che la societa' di gestione realizza a tal fine;
Considerato che, per l'attivazione dei mercati telematici per alcuni prodotti e per i servizi logistici, puo' essere necessaria l'adozione transitoria di procedure semplificate che consentano il piu' ampio coinvolgimento degli operatori;
Considerato che risulta particolarmente opportuno realizzare delle sinergie con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che svolge le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;
Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3229 del 30 marzo 2010;

Adotta il seguente Regolamento:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni
al decreto 6 aprile 2006, n. 174

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «merci e di derrate», sono sostituite dalle seguenti: «merci, di derrate e di servizi logistici»;
c) al comma 1, la lettera q), la parola: «merceologiche» e' sostituita dalla seguente: «specifiche»;
d) al comma 1, dopo la lettera q, sono aggiunte le seguenti:
«r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attivita' connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonche' i certificati di produzione che ne derivano;»;
«s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.».
2. All'articolo 4 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «del settore agricolo, agroalimentare ed ittico», sono sostituite dalle seguenti: «dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a)»;
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) societa' di capitali costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, in quest'ultimo caso, che esercitino attivita' strumentali o connesse alle attivita' dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);»;
c) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d) le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a);»;
«e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.»;
d) al comma 2, la lettera l) e' soppressa;
e) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;»;
f) al comma 3, la lettera c) e' soppressa;
g) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'allegato 2 al presente decreto.»;
h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera d) e lettera e), devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.»;
i) al comma 5, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)»;
l) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della societa' di gestione;
b) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrita' dei mercati;
c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
f) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
g) versare i corrispettivi determinati dalla societa' di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».
4. All'articolo 7 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);»;
c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e)»;
d) al comma 4, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:«h) autorizza la societa' di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana.».
5. All'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera g) e' soppressa;
b) al comma 4, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«l) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;»;
«m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.».
6. All'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «merci e delle derrate» sono sostituite dalle seguenti: «merci, delle derrate e dei servizi logistici».
7. Dopo l'articolo 9 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
Sinergie e collaborazioni tra la societa' di gestione e l'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
1. La Societa' di gestione e ISMEA, con apposito atto convenzionale, definiscono le modalita' di collaborazione: per coordinare le attivita' di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare strumenti di facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese.».
8. All'articolo 10 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «lettere b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b), c), d), e), f), h) ed i)»;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio, operare in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci, produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi logistici;»;
d) il comma 3, e' soppresso.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il testo della lettera r) dell'art. 8 della legge 5
marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001, e' il
seguente:
«r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;».
- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, e' il
seguente:
«Art. 30 (Adeguamento delle borse merci). - 1. Le
contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla
legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni,
sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per
via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di
gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni
telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di
dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a
quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli
Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile
2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e
di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via
telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle
societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci,
nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei
prezzi, edito dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272,
cessano di avere applicazione nei confronti delle
contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli,
agroindustriali, ittici e tipici.».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9
marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 2 aprile 2002, n. 77, reca: «Borsa merci
telematica italiana: inizio sperimentale delle
contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla
legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso
strumenti informatici o per via telematica».
- Il testo del comma 11 dell'art. 14 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della
legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004, e'
il seguente:
«11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: "3. Con
riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati
I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n.
692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri
prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario,
anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica,
con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di
quanto previsto dal comma 1.".».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del DM del 6 aprile 2006, n. 174 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13
Maggio 2006, reca: «Regolamento per il funzionamento del
sistema telematico delle Borse merci italiane, con
riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed
ittici».
- Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo
del 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e),
della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005, e'
il seguente:
«Art. 2 (Organizzazioni di produttori). - 1. Le
organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
commercializzazione della produzione dei produttori
aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare
di:
a) assicurare la programmazione della produzione e
l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare
direttamente la produzione degli associati;
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i
prezzi alla produzione;
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli
animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle
produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la
qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
la biodiversita', nonche' favorire processi di
rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
f) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei
rapporti economici con gli associati nella determinazione
dei prezzi di vendita dei prodotti;
g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative;
i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche
attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati
all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le
organizzazioni di produttori costituiscono fondi di
esercizio alimentati da contributi degli aderenti,
calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti
effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni
di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto
in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse
allo scopo finalizzate a legislazione vigente.».
«Art. 5 (Forme associate delle organizzazioni di
produttori). - 1. Le organizzazioni dei produttori
riconosciute possono costituire una organizzazione comune,
nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il
perseguimento dei seguenti scopi:
a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti
agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di
commercializzare la produzione delle organizzazioni dei
produttori;
b) gestire le crisi di mercato;
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione
di programmi;
d) coordinare le attivita' delle organizzazioni di
produttori;
e) promuovere e realizzare servizi per il
miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto
e progetti di interesse comune per le organizzazioni
associate allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita'
delle stesse;
f) svolgere azioni di supporto alle attivita'
commerciali dei soci, anche mediante la creazione di
societa' di servizi.
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei
produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi
nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
e sostegno delle forme associate di organizzazioni di
produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi
differenziati delle forme associate di organizzazioni di
produttori ai fini del loro riconoscimento.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001,
n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione
del relativo statuto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001), e' il
seguente:
«a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro
delle politiche agricole e forestali e di specifiche
convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione,
l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle
informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali,
ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli
adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e
10 del citato decreto n. 174 del 2006, come modificati dal
presente il decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
regolamento si intende per:
a) "Borsa merci telematica italiana": il mercato
telematico regolamentato dei prodotti agricoli,
agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi
logistici, realizzato attraverso la piattaforma telematica,
accessibile da postazioni remote, che viene predisposta
dalla societa' di gestione;
b) "Piattaforma telematica": un'unica infrastruttura
telematica a livello nazionale con piu' sistemi di
contrattazione per la negoziazione di merci, di derrate e
di servizi logistici;
c) "Societa' di gestione": il soggetto che
predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;
d) "Deputazione nazionale": l'organismo che ha
funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa
merci telematica italiana;
e) "Camere di commercio": le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, titolari della
facolta' di istituire borse di commercio ai sensi della
legge 20 marzo 1913, n. 272;
f) "Unioncamere": l'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n.
709 e successive modificazioni;
g) "Soggetti abilitati all'intermediazione": i
raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa
merci telematica italiana;
h) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e Direzione generale in
Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;
i) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
l) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
m) "Societa' di intermediazione mobiliare (SIM)":
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e Direzione generale in
Italia;
n) "Testo unico bancario (T.U. bancario)": il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
o) "mercati": i mercati telematici disciplinati dai
regolamenti speciali di prodotto approvati dalla
deputazione nazionale su proposta della societa' di
gestione;
p) "Regolamento": il presente provvedimento;
q) "Regolamenti speciali di prodotto": disciplinari
che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le
caratteristiche specifiche del prodotto, le condizioni di
pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o
fatto successivo alla conclusione del contratto che possa
incidere sull'esecuzione del medesimo;
r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti
dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura,
dall'allevamento di animali e dalle attivita' connesse, e
dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la
produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali
dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonche' i
certificati di produzione che ne derivano;
s) "servizi logistici": la logistica interna alle
strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la
gestione del deposito, la gestione degli ordini, la
movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo
scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi
identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci
telematica italiana.».
«Art. 4 (Soggetti abilitati all'intermediazione). - 1.
I soggetti abilitati all'intermediazione sono:
a) agenti di affari in mediazione e agenti e
rappresentanti di commercio dei settori indicati all'art.
1, comma 1, lettera a);
b) societa' di capitali costituite in maggioranza, in
termini di capitale sociale con diritto di voto in
assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e
agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati
all'art. 1, comma 1, lettera a), organizzazioni
professionali presenti o rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei
settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a),
imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, in quest'ultimo caso, che esercitino attivita'
strumentali o connesse alle attivita' dei settori indicati
all'art. 1, comma 1, lettera a), imprenditori della pesca,
organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli
2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102,
le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei
settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a);
c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
d) le societa' cooperative e i loro consorzi operanti
nei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a);
e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui
agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 102.
2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono:
a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati
dalle Camere di commercio;
b) essere capaci di obbligarsi;
c) non essere stati dichiarati falliti, salvo
l'eventuale riabilitazione;
d) non essere stati condannati per delitti contro la
fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei
delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione,
sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa
testimonianza e calunnia;
e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;
f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei
protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei
medesimi;
g) nel caso di agenti d'affari in mediazione,
possedere la maggiore eta', godere dei diritti civili e
politici e non esercitare il commercio relativo alla specie
di mediazione da essi professata;
h) non aver riportato condanne con sentenza
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
i) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni;
l) (soppressa).
3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettera b), devono:
a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1
al presente decreto;
b) adottare la forma di societa' di capitale;
c) (soppressa);
d)i titolari di partecipazioni al capitale sociale
devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui
all'allegato 2 al presente decreto.
4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettera c), devono possedere i
requisiti di cui al Titolo II, Capo I, art. 19 e di cui al
Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-bis. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui
al precedente comma 1), lettere d) ed e), devono rispettare
le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.
5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), d) ed e), dovranno
essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla
deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e
nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
nell'elenco.
6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente
regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle
disposizioni della Deputazione nazionale e della societa'
di gestione;
b) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e
per l'integrita' dei mercati;
c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti
ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di
conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
f) svolgere una gestione indipendente, sana e
prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati;
g) versare i corrispettivi determinati dalla societa'
di gestione per i servizi della Borsa merci telematica
italiana da essa erogati.».
«Art. 5 (Tipologie di contrattazioni telematiche e
autorizzazioni). - 1. Nella Borsa merci telematica italiana
e' consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di
contratti:
a) contratti a pronta consegna;
b) contratti a consegna differita nel tempo;
c) contratti a termine.
2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i
contratti a pronta consegna e i contratti a consegna
differita nel tempo i soggetti abilitati
all'intermediazione di cui al precedente art. 4, comma 1,
lettere a), b), d) ed e). Sono autorizzati a negoziare i
contratti a termine i soggetti abilitati
all'intermediazione, di cui al precedente art. 4, comma 1,
lettera c), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1,
lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i) del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
«Art. 7 (Deputazione nazionale). - 1. La Deputazione
nazionale, e' nominata dal Ministro delle politiche
agricole e forestali ed e' composta da sette componenti:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con funzione di
presidente;
a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
b) un rappresentante del Ministero delle attivita'
produttive;
c) un rappresentante della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in
rappresentanza delle Camere di commercio, socie della
societa' di gestione.
2. I componenti della deputazione nazionale restano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La sede e la segreteria sono istituite presso
Unioncamere.
4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di
vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci
telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti
compiti:
a) vigila sulla societa' di gestione e sul
funzionamento generale della Borsa merci telematica
italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale
di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo art. 8;
b) omogeneizza le modalita' di negoziazione e di
realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle
transazioni sul territorio nazionale;
c) formula lo schema e i criteri generali di
redazione dei regolamenti speciali di prodotto
comunicandoli alla societa' di gestione;
d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su
proposta della societa' di gestione;
e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei
confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che
abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di
prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura
la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui
al precedente art. 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
g) adotta con proprio regolamento le sue modalita' di
funzionamento;
h) autorizza la societa' di gestione a realizzare
progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie
semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della
Borsa merci telematica italiana.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari
stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.».
«Art. 8 (Societa' di gestione). - 1. La societa' di
gestione, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi
di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle
Camere di commercio e i consorzi e le societa' consortili
costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di
interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla
societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio,
ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di
ammontare non inferiore ad un milione di euro.
2. La societa' di gestione acquisisce la forma
giuridica di societa' consortile per azioni e, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
e' autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci
telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)".
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo della societa' di gestione devono
possedere i requisiti di onorabilita' di cui al Titolo I,
Capo II, art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
4. La societa' di gestione svolge funzioni di interesse
generale garantendo l'unicita' di funzionamento della
piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:
a) predispone e amministra la piattaforma telematica,
assicurandone uniformita' di accesso e di gestione;
b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti
speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i
criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale
stessa;
c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici
in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a
livello nazionale e comunitario per i servizi della
pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e
alla diffusione delle informazioni secondo criteri di
correttezza e trasparenza;
d) verifica, anche con il supporto delle Camere di
commercio, il possesso dei requisiti previsti dal
precedente art. 4, comma 2 per i soggetti abilitati
all'intermediazione;
e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione
i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla
rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma
telematica;
f) determina i corrispettivi a essa dovuti dai
soggetti abilitati all'intermediazione;
g) (soppressa);
h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in
materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al
supporto organizzativo e tecnico;
i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento
generale recante le modalita' organizzative e di
funzionamento per l'attuazione del presente regolamento,
dotandosi di un assetto organizzativo idoneo
all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle
direttive impartite dalla Deputazione nazionale;
l) fornisce ai soggetti abilitati
all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro
associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri
organismi di diritto pubblico e privato interessati a
promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana
e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla
stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle
contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico
e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente
utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;
m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione
di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale,
adottando procedure transitorie semplificate, previa
autorizzazione della Deputazione nazionale.».
«Art. 9 (Camere di commercio). - 1. Le Camere di
commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono
ai seguenti compiti:
a) assumono la qualita' di socio della societa' di
gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria
la societa' di gestione stessa;
b) supportano eventualmente l'attivita' di verifica
dei requisiti di cui al precedente art. 4 svolta dalla
societa' di gestione;
c) assicurano sul territorio nazionale il supporto
per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione
l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;
d) pubblicano, attraverso i propri bollettini
ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute
nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi
di riferimento e di quantita' delle merci, delle derrate e
dei servizi logistici negoziati in via telematica;
e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni
imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica
attivita' di comunicazione in favore della Borsa merci
telematica italiana.».
«Art. 10 (Periodo transitorio). - 1. Allo scopo di
promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica,
l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un
periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, e'
consentito anche agli operatori accreditati.
2. Ai fini dell'accreditamento da parte della Societa'
di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli
operatori devono:
a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b);
b) possedere i requisiti previsti dall'art. 4, comma
2, lettere b), c), d), e), f), h) ed i);
c) essere iscritti nel registro imprese della Camera
di commercio, operare in uno dei settori di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), ed appartenere ad una delle seguenti
categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande
distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi
associativi detentori delle merci, produttori agricoli,
operatori della pesca e fornitori di servizi logistici;
d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei
protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei
medesimi.
3. (soppresso).».



 
Art. 2
Allegati al decreto 6 aprile 2006 n. 174

1. Il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' integrato con i seguenti allegati:
a) Allegato 1 - Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (Allegato 1 al presente decreto);
b) Allegato 2 - Requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (Allegato 2 al presente decreto);
c) Allegato 3 - Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (allegato 3 al presente decreto).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: Catania
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 367



Note all'art. 2:
- L'art. 2 del presente decreto contiene gli allegati
che vengono inseriti nel citato decreto n. 174 del 2006, e
ne formano parte integrante.



 

«Allegato 1
Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto
ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
2. Se la societa' di capitali e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa' di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto, e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;
5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c);
b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.».
 

«Allegato 2
Requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d),
del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 3., salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste al punto 3. lettera a), non rilevano se inferiori a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».
 

«Allegato 3

Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis,
del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
2. Se l'organizzazione di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, opera sottoforma di societa' di capitali ed e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci dei soggetti abilitati all'intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) e lettera e), devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;
5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c);
b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste;
6. se i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), sono costituiti sotto forma di societa' di capitali, i titolari di partecipazioni al capitale devono possedere i seguenti requisiti di onorabilita':
a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 6. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».
 
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