Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 giugno 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Araba di Siria. (Ordinanza n. 0012).


IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012 con cui e' stato dichiarato, fino al 25 agosto 2012, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria;
Ravvisata l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche nei territori degli Stati limitrofi allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerato, che con nota del 7 maggio 2012 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri nel richiedere il supporto del Dipartimento della protezione civile al fine di mobilitare risorse disponibili presso il Servizio Nazionale della protezione civile, per garantire il necessario soccorso ed assistenza alla popolazione rifugiata in Giordania e proveniente dai territori siriani, mette a disposizione le occorrenti risorse finanziarie nel limite di euro 1.500.000,00 da destinare al contesto emergenziale in questione;
Considerata la valutazione delle strutture tecniche del Dipartimento della protezione civile che, sulla base di una preliminare ricognizione svolta sulle risorse del Sistema Nazionale, fatta soprattutto in ragione dell'esigenza di non sguarnire le riserve nazionali per eventuali necessita' sul territorio nazionale, hanno ritenuto ricorrere all'impiego delle risorse disponibili presso l'Associazione Nazionale Alpini - ANA - (Organizzazione di volontariato di rilievo nazionale e componente della Consulta Nazionale), quale soggetto disponibile e munito dei requisiti necessari;
Considerati, gli esiti della visita tecnica che personale del Dipartimento della protezione civile e della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri hanno effettuato nel mese di maggio 2012 al fine di programmare l'intervento e redigere congiuntamente una proposta operativa;
Considerato che la consistenza dell'evento impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione siriana;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita', nonche' ai processi ed alle iniziative diplomatiche di composizione delle controversie internazionali in atto;
Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione siriana di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista la nota del 18 giugno 2012 con cui la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri comunica che le Autorita' giordane, per la cura dei profughi siriani, hanno accolto la proposta italiana confermando la disponibilita' a ricevere la struttura sanitaria campale dell'Associazione Nazionale Alpini;
Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della popolazione della Repubblica Araba di Siria, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale la situazione di emergenza illustrata in premessa, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, e' incaricato di garantire, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed in raccordo con gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza umanitaria della popolazione in esodo verso i Paesi confinanti, attraverso il trasferimento, la messa in funzione e l'avviamento di una struttura sanitaria campale nel Regno di Giordania.
2. Sulla base di quanto concordato con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia ad Amman, la struttura sanitaria campale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) verra' trasferita sul territorio del Regno di Giordania, installata ed avviata, congiuntamente con le autorita' locali, alle quali verra', successivamente, donata.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Gli oneri di completamento, di trasporto e di avviamento della struttura sono a carico della sopra citata Associazione. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ristorare le spese a tal fine sostenute dalla suddetta Associazione.
4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' autorizzato, in via d'urgenza, e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative e contratti gia' stipulati anche al fine di garantire idonea copertura ai volontari e al personale impiegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
5. E' autorizzato, inoltre, il rimborso degli oneri sostenuti dall'Associazione Nazionale Alpini nonche' dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione a tutte le iniziative connesse con l'intervento umanitario di cui alla presente ordinanza. Per tali finalita' trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
6. Per consentire l'immediato avvio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concedere alla predetta Associazione, un anticipo delle somme necessarie per sostenere le spese di viaggio del personale e trasferimento in loco della struttura.
7. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a cedere i beni e materiali di cui alla presente ordinanza alle autorita' locali per il tramite dell'Ambasciata italiana ad Amman, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 1.500.000,00 che verranno trasferiti dal Ministero degli affari esteri al Dipartimento della protezione civile sulla base di una apposita convenzione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2012

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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