Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
PROVVEDIMENTO 27 giugno 2012 |
Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure compensative finalizzate al volontario rilascio delle frequenze della banda 790-862 MHz. |
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IL DIRETTORE GENERALE per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n.121, con il quale le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico; Visto l'art. 1, comma 8 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011) e successive modificazioni, il quale dispone l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz, attualmente riservate ai servizi radiotelevisivi, ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Visto il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all'art. 4, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entita' del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Visto il decreto 10 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale e' stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali e delle rispettive scadenze, e successive modificazioni; Vista la delibera dell'Autorita' per la Garanzie nelle Comunicazioni 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"; Visto il decreto 23 gennaio 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012 con il quale e' stata definita l'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz; Viste le domande prodotte dagli operatori di rete finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz; Visto il decreto presidenziale del Tar Lazio n. 1132 emesso in data 27 marzo 2012 con il quale e' stata accolta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente per l'annullamento del decreto 23 gennaio 2012, nella parte in cui non e' stato considerato il diritto del ricorrente alla conclusione del procedimento per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; Vista l'ordinanza del Tar Lazio del 18 aprile 2012 con la quale e' stata respinta l'istanza cautelare di cui al decreto presidenziale n. 1132/12; Viste le ordinanze n. 1978/12 e 1979/12 del 7 giugno 2012 con le quali il Tar Lazio comparando gli interessi in conflitto e considerando l'interesse pubblico alla piu' ampia partecipazione alla procedura indetta con il decreto 23 gennaio 2012 ha ordinato all'Amministrazione la riapertura dei termini della procedura per un periodo di tre giorni, onde ripristinare la parita' di condizione dei partecipanti; Considerato che il termine di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 23 gennaio 2012 era gia' decorso alla data di emanazione del decreto presidenziale del Tar Lazio n. 1132 del 27 marzo 2012;
Determina:
Art. 1
1. Il termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure compensative di cui all'art. 4, comma 3 del decreto 23 gennaio 2012, e' riaperto per la durata di giorni tre, decorrenti dal 10^ giorno dalla data di pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'art. 4, comma 6 del decreto 23 gennaio 2012 non si applica alla presente procedura di riapertura dei termini. 3. Salvo quanto disposto dal presente atto, rimangono fermi i criteri e le disposizioni del decreto 23 gennaio 2012 con il quale viene definita l'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz. |
| Art. 2
1. Della presente determina viene data pubblicita' tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonche' mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 27 giugno 2012
Il direttore generale: Leone |
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