Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 |
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici
1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi. 2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000». 3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione». 4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Sono abrogati: a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore. 8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento.
Avvertenza: La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 luglio 2012 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092. |
| Art. 2
Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e' attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attivita' politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite. 2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo e' suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed e' soggetta al medesimo termine di decadenza. 4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato e' certificato da una delle societa' di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione puo' essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico. 5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entita' del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo. 6. L'attribuzione dei contributi e' disposta secondo le medesime modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo. |
| Art. 3
Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica
1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La richiesta si intende effettuata alla data: a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica; c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata. 3. La richiesta e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che e' allegato alla richiesta. Alla richiesta e' allegata, altresi', la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta e' trasmessa, secondo le modalita' previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa. 4. Qualora piu' partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' sostituito dal seguente: «2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze». |
| Art. 4
Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni
1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote. 2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote. |
| Art. 5 Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici
1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti. 2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante. |
| Art. 6
Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali
1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto». |
| Art. 7
Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici
1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale». 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157. 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato in funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo. 4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro». 5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web». |
| Art. 8 Uso di locali per lo svolgimento di attivita' politiche
1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attivita' politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. |
| Art. 9
Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. 3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e' composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. La Commissione effettua il controllo di regolarita' e di conformita' alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli obblighi di cui al presente comma. 5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. 6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente. 7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche' l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6. 8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9. 9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge. 11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. 13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi. 16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare. 17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo. 18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno. 19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. 20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonche' in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della societa' di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. 21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo. 22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidita' derivante dalla disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea. 23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 14 sono abrogati; b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»; c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante». 24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e' effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarita' contabili. 26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2. 27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013. 28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'». 29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa' possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente. |
| Art. 10 Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti
1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi. |
| Art. 11
Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila». 2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni». 3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di cui al comma 3». 4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici». |
| Art. 12
Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe
1. Le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive. |
| Art. 13
Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. 2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. 3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. 5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali. 6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge: a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8; b) articolo 11; c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; d) articolo 13; e) articolo 14; f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19. 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni. |
| Art. 14
Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati. 2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge. 3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»; b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»; c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)». |
| Art. 15 Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonche' di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie. 2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonche'» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1º gennaio 2013. 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400». 4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157. 5. Le residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. |
| Art. 16
Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamita' naturali
1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2009. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 luglio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4826): Presentato dall'On. Arturo Iannaccone, dall'on. Elio Vittorio Belcastro e dall'on. Americo Porfidia in data 5 dicembre 2011. Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 2012 con parere della V Commissione. Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 28, 29 marzo 2012; il 3, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 aprile 2012; il 3, 8, 9 e 10 maggio 2012. Esaminato in aula il 14, 22 e 23 maggio 2012 e approvato in Testo Unificato con gli atti nn. 4953 (Razzi ed altri); 4954 (Donadi ed altri); 4985 (Pionati); 5032 (Palagiano ed altri); 5063 (Cambursano ed altri); 5098 (Briguglio); 5114 (Baccini); 5123 (Alfano Angelino ed altri); 5127 (Giachetti ed altri); 5134 (Graziano ed altri); 5136 (Moffa ed altri); 5138 (Antonione ed altri); 5142 (Casini ed altri); 5144 (Rubinato ed altri); 5147 (Dozzo ed altri); 5176 (Bersani ed altri); 5198 (iniziativa popolare); il 24 maggio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3321): Assegnato alla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 2^, 5^, 6^, 13^ e questioni regionali. Esaminato dalla l^ Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7, 12, 13, 19 e 20 giugno 2012; il 3 luglio 2012. Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 2012. |
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