Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2012
Approvazione delle modifiche ai Piani Assicurativi 2011 e 2012.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 e successive modifiche, nella parte riguardante la misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;
Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011 e 9 novembre 2011 con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalita' per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti i propri decreti 4 marzo 2011, n. 5.206, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011, registro 2 foglio 62, e 18 gennaio 2012, n. 1.324, in corso di registrazione, con i quali sono stati approvati i Piani assicurativi per la copertura dei rischi agricoli rispettivamente per gli anni 2011 e 2012;
Vista la proposta della commissione tecnica di adeguare i piani assicurativi agricoli 2011 e 2012 per consentire una migliore distribuzione delle risorse pubbliche disponibili tra le diverse tipologie di polizze assicurative agevolate;
Ritenuto di accogliere la proposta nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e dagli orientamenti e regolamenti della commissione europea;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto 4 marzo 2011 - Piano assicurativo agricolo 2011
- Adeguamento spesa ammessa a contributo.

All'allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - ad integrazione dei paragrafi garanzie pluririschio con e senza soglia e' aggiunto il seguente periodo: per l'anno 2011 per le polizze agevolate finanziate con le risorse di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nei casi in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze pluririschio sia inferiore al 70% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata al 70% del premio assicurativo. La spesa ammessa a contributo ottenuta dai nuovi criteri di calcolo e' utilizzata anche ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie a carico delle risorse di bilancio nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., nei termini stabiliti con decreto ministeriale 20 aprile 2011 richiamato nelle premesse, con esclusione dell'uva da vino e delle strutture.
 
Art. 2
Modifiche al decreto 18 gennaio 2012 - Piano assicurativo agricolo
2012 - Parametri garanzie multirischio.

1. All'Allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - Garanzie multi rischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche - il paragrafo: «Il parametro delle polizze multi rischio per la stabilizzazione dei ricavi coincide con il tasso espresso in polizza. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, comunitario e nazionale, il relativo contributo e' concesso fino all'80% per le polizze con soglia di danno, e fino al 50% per le polizze senza soglia di danno. Con successivo provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche ai criteri di parametrazione per il calcolo dell'aiuto pubblico sulla spesa assicurativa, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'aiuto pubblico.»; e' sostituito dal seguente: il parametro multi rischio per la stabilizzazione del ricavo aziendale e' determinato a partire dalla somma del parametro grandine e del parametro pluririschio massimo riportato in tabella 1 all'allegato 2 al Piano assicurativo, aumentata del 20%:
parametro multi rischi per singolo prodotto: (Parametro grandine + parametro pluririschio massimo) X 1,2
2. L'allegato 2 e' integrato con il seguente paragrafo: il parametro contributivo per l'insieme delle combinazioni di rischi coperti per prodotto - comune, calcolato secondo i criteri di cui al presente allegato, puo' assumere un valore massimo pari a 25 sia per le polizze con soglia di danno sia per le polizze senza soglia di danno.
 
Art. 3

1. In conformita' alle vigenti normative i contributi di cui agli articoli precedenti, sono concessi nei limiti delle disponibilita' di bilancio comunitario e nazionale.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 57
 
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